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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 604/2022

ECLI:EU:C:2022:901
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0556

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 17 novembre 2022 ( 1 ) Causa C‑556/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid con l’intervento di E.N., S.S., J.Y. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Criteri e meccanismi di determinazione – Ricorso esperito avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Termine di trasferimento – Sospensione del termine per effettuare il trasferimento»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( 2 ).

2. La domanda di cui trattasi è stata presentata nell’ambito di controversie che oppongono E.N., S.S., e J.Y., richiedenti protezione internazionale, allo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ([OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di Stato»), in relazione alle decisioni di quest’ultimo di respingere senza esame le loro domande di protezione internazionale e di trasferirli verso altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Le summenzionate decisioni sono state annullate dai giudici di primo grado competenti. [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha impugnato tali sentenze e ha chiesto, inter alia, a titolo di provvedimenti provvisori, che il termine di trasferimento di detti richiedenti protezione internazionale venisse sospeso, richiesta che è stata accolta.

3. La presente causa offre alla Corte l’occasione di fornire alcune precisazioni sulle modalità di calcolo del termine di cui dispone lo Stato membro richiedente per trasferire il richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente.

4. La causa in esame presenta un collegamento con la causa pendente Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Tratta di esseri umani) (C‑338/21), nella quale viene sollevata la questione se il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (in prosieguo: il «termine di trasferimento») sia sospeso quando, parallelamente alla sua domanda di protezione internazionale, la persona interessata abbia chiesto la revisione della decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81/CE ( 3 ).

5. Nonostante il fatto che, in queste due cause, il Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) si interroghi sulle conseguenze della sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento sul computo del termine di trasferimento stesso, le questioni specifiche che si pongono sono diverse.

È il motivo per cui dette cause sono oggetto di conclusioni distinte, presentate lo stesso giorno.

6. Nelle presenti conclusioni, ultimata la mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29 del regolamento Dublino III devono essere interpretati nel senso che, nella misura in cui lo Stato membro richiedente ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento e dal momento che il richiedente protezione internazionale non ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento ai sensi di detta disposizione, non è possibile, per il giudice dell’appello, adottare, nel corso della trattazione della causa e su domanda dell’autorità competente dello Stato membro di cui si tratti, un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

7. Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

I considerando 4, 5 e 19 di tale regolamento enunciano al riguardo quanto segue: «(4) Secondo le conclusioni del [Consiglio europeo, nella riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. (5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate.

Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. (...) (19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

8. L’articolo 27, paragrafi 3 e 4, del regolamento Dublino III dispone quanto segue: «3.

Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nel proprio diritto nazionale: a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione.

La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione.

La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».

9. L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, di tale regolamento così recita: «1.

Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo

3. (...)

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

B. Normativa dei [OSCURATO:PERSONA]

10. L’articolo 8:81, paragrafo 1, dell’Algemene wet bestuursrecht (legge generale sul diritto amministrativo) ( 4 ), del 4 giugno 1992, dispone quanto segue: «Qualora venga proposto un ricorso avverso una decisione dinanzi al giudice amministrativo o qualora, prima di un eventuale ricorso dinanzi al giudice amministrativo, venga presentata una domanda di revisione (...), il giudice del procedimento sommario dell’organo giurisdizionale amministrativo che è o può divenire competente nel procedimento principale può adottare, su richiesta, provvedimenti provvisori se l’urgenza lo richiede, alla luce degli interessi in gioco».

11. L’articolo 8:108, paragrafo 1, di tale legge così recita: «Salvo il presente titolo non disponga altrimenti, i titoli da 8.1 a 8.3 si applicano, mutatis mutandis, all’appello (...)».

III. Fatti e questione pregiudiziale

12. Il 12 luglio e il 7 ottobre 2019 nonché il 22 novembre 2020, E.N., S.S. e J.Y. hanno presentato ciascuno una domanda di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha chiesto alle autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri di prenderli o di riprenderli in carico.

Il 27 ottobre e il 20 novembre 2019 nonché il 19 gennaio 2021, tali autorità hanno accettato, esplicitamente o implicitamente, siffatte richieste di presa o di ripresa in carico. 13.

Il 9 gennaio e l’8 febbraio 2020 nonché il 16 febbraio 2021, il [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha rifiutato di esaminare le domande di protezione internazionale sulla base del rilievo che le autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri erano competenti per l’esame delle domande di cui trattasi e che E.N., S.S. nonché J.Y. dovevano essere trasferiti a tali autorità.

E.N., S.S. e J.Y. hanno proposto ricorsi di annullamento avverso le decisioni in parola.

Dalle dichiarazioni degli interessati in udienza risulta che essi non hanno chiesto la sospensione dell’esecuzione di suddette decisioni in attesa dell’esito dei loro ricorsi ( 5 ).

14. Il 25 febbraio e il 16 settembre 2020 ( 6 ), nonché il 1 o aprile 2021, i giudici di primo grado hanno annullato le decisioni di diniego di esame delle domande di protezione internazionale così come le decisioni di trasferimento, e hanno ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] di Stato di prendere nuove decisioni sulle domande di protezione internazionale presentate da E.N., S.S. e J.Y.

15. [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha interposto appello avverso le sentenze di cui trattasi dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato).

Egli ha corredato tali appelli di domande di provvedimenti provvisori volte a far sì che esso non fosse tenuto a prendere una nuova decisione sulle domande di protezione internazionale prima della pronuncia sull’appello e, dall’altro, che il termine di trasferimento fosse sospeso.

Il giudice del rinvio ha accolto le domande in parola il 17 marzo e il 16 novembre 2020 nonché il 28 maggio 2021.

16. Il giudice del rinvio precisa che lo stesso dovrà stabilire che il termine di trasferimento è scaduto e che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] è dunque divenuto competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate da E.N., S.S. e J.Y. qualora si debba ritenere che l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ostino a che venga accolta, in appello, una domanda di provvedimenti provvisori del [OSCURATO:PERSONA] di Stato intesa alla sospensione del termine di trasferimento.

17. Tale giudice ricorda che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III, in forza del quale l’interessato ha il diritto di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima.

18. Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione secondo la quale gli articoli 27 e 29 del regolamento Dublino III ostano all’accoglimento, in appello, di una domanda di provvedimenti provvisori del [OSCURATO:PERSONA] di Stato intesa alla sospensione del termine di trasferimento potrebbe essere giustificata, da un lato, dalla definizione della nozione di «interessato» ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento e, dall’altro, dall’obiettivo della rapida determinazione dello Stato membro competente per la domanda di protezione internazionale.

19. Cionondimeno, esso rileva taluni elementi che giustificherebbero la conclusione che detto regolamento non osta all’accoglimento, nel giudizio di appello, una domanda di provvedimenti provvisori del [OSCURATO:PERSONA] di Stato intesa alla sospensione del termine di trasferimento.

20. In primo luogo, il giudice del rinvio desume dalla sentenza del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) ( 7 ), che, se una direttiva prevede un obbligo di assicurare l’esistenza di un ricorso giurisdizionale effettivo in primo grado, tale obbligo non impedisce di prevedere una procedura in secondo grado di giudizio o in appello.

21. In secondo luogo, il giudice del rinvio afferma che, benché uno degli obiettivi del regolamento Dublino III determinare con rapidità lo Stato membro competente sulla domanda di protezione internazionale, deve essere garantito un ricorso giurisdizionale effettivo avverso le decisioni di trasferimento verso lo Stato membro competente.

L’interessato potrebbe preferire, a tale titolo, una protezione giuridica supplementare ad una rapida determinazione dello Stato membro competente.

22. Secondo tale giudice, una simile interpretazione tenderebbe ad evitare due situazioni indesiderate, ossia, da un lato, che l’interessato venga trasferito verso lo Stato membro competente, mentre il ricorso è pendente, per poi essere rinviato verso lo Stato membro richiedente qualora il ricorso fosse fondato o, dall’altro, che l’interessato non possa essere trasferito verso lo Stato membro competente e che il termine di trasferimento scada nel giudizio di appello, cosicché la domanda di protezione internazionale dovrebbe essere trattata dallo Stato membro richiedente, anche se il ricorso dell’interessato fosse respinto.

23. In terzo luogo, detto giudice è dell’avviso che il [OSCURATO:PERSONA] di Stato benefici parimenti della possibilità di chiedere, nel giudizio di appello, la sospensione del termine di trasferimento.

Una soluzione opposta rischierebbe di privare il [OSCURATO:PERSONA] di Stato di qualsiasi possibilità concreta di interporre appello, nella misura in cui il termine di trasferimento non sarebbe sempre sufficiente per consentire al giudice adito di statuire.

24. In tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 27, paragrafo 3, e 29 del regolamento [Dublino III] debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, se l’ordinamento giuridico dello Stato membro prevede una seconda istanza per procedimenti come quello in esame nella fattispecie, il giudice dell’appello, nel corso della trattazione della causa, su domanda dell’autorità competente dello Stato membro adotti un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento».

25. Hanno presentato osservazioni scritte E.N., S.S. e J.Y., i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e tedesco, nonché la Commissione europea.

26. In occasione di un’udienza congiunta con la causa pendente C‑338/21, tenutasi il 14 luglio 2022, E.N., S.S. e J.Y., il governo dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione sono stati sentiti e sono stati in particolare invitati a rispondere ai quesiti con richiesta di risposta orale rivolti dalla Corte.

IV. Analisi

27. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte, di dire se l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi nazionale secondo la quale, se l’ordinamento giuridico di uno Stato membro prevede una seconda istanza nell’ambito dei procedimenti di ricorso avverso le decisioni di trasferimento o le domande di revisione di tali decisioni, previste a suddetto articolo 27, paragrafo 3, il giudice dell’appello, nel corso della trattazione della causa e su domanda dell’autorità competente dello Stato membro, può adottare un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento .

28. Al fine di rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio, occorre ricordare, anzitutto, che il regolamento Dublino III non prevede, in quanto tale, la possibilità, per un giudice nazionale, di sospendere il termine di sei mesi di cui dispone lo Stato membro richiedente per effettuare il trasferimento del richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente.

29. L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola prevede, per contro, la possibilità, per un giudice nazionale, di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento o d’ufficio ( 8 ), o su richiesta dell’interessato ( 9 ).

È tale sospensione che comporta delle conseguenze sul computo del termine di trasferimento.

30. Infatti, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento, il termine di trasferimento inizia a decorrere, in linea di principio, dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato.

Tuttavia, quando l’interessato abbia presentato un ricorso o una domanda di revisione avverso la decisione di trasferimento, siffatto termine inizia a decorrere dalla decisione definitiva su tale ricorso o su tale revisione nel caso sia stato accordato l’effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

31. Quest’ultima disposizione prevede tre modalità che consentono di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento. [OSCURATO:PERSONA] membri devono prevedere o, in primo luogo, che il ricorso avverso tale decisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro che ha adottato detta decisione in attesa dell’esito del ricorso ( 10 ), il che comporta che il trasferimento non può essere effettuato; o, in secondo luogo, che, a seguito della proposizione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento, il trasferimento sia automaticamente sospeso per un periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale decida se concedere un effetto sospensivo al ricorso ( 11 ); o, in terzo luogo, che l’interessato abbia la possibilità di proporre un ricorso inteso ad ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso avverso tale decisione ( 12 ).

Dall’interazione tra l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III risulta che è solo quando la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento sia stata accordata secondo una delle tre modalità di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola che il dies a quo del termine di trasferimento potrà essere differito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento.

32. Orbene, occorre osservare che, da un lato, l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non prevede che l’autorità competente dello Stato membro richiedente possa chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento e, dall’altro, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di applicare, fra le tre modalità alternative di una siffatta sospensione previste da tale disposizione, quella secondo la quale il richiedente protezione internazionale può proporre un ricorso diretto ad ottenere siffatta sospensione ( 13 ).

33. Tuttavia, il sistema dei [OSCURATO:PERSONA], quale in discussione nel procedimento principale, prevede che, dopo l’annullamento di una decisione di trasferimento in primo grado, l’autorità amministrativa competente possa chiedere al giudice del procedimento sommario dell’organo giurisdizionale d’appello di dichiarare che essa non è tenuta ad adottare una nuova decisione sulla domanda di protezione internazionale in attesa dell’esito del ricorso, e di dichiarare che il termine di trasferimento è sospeso fino a che il giudice dell’appello e non abbia statuito sul ricorso, e ciò sebbene il richiedente protezione internazionale non abbia chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in primo grado o una siffatta sospensione non gli sia stata concessa.

34. Pertanto, occorre stabilire se, nella misura in cui il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III e il richiedente protezione internazionale non ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in primo grado, l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento ostino ad una siffatta prassi giuridica.

35. A tal fine, ricordo che le disposizioni enunciate all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 29 del regolamento Dublino III hanno una loro propria finalità.

36. In primo luogo, le procedure di presa e di ripresa in carico dei richiedenti protezione internazionale devono essere eseguite nel rispetto di una serie di termini imperativi, tra i quali figura il termine di sei mesi di cui dispone lo Stato membro richiedente per trasferire l’interessato verso lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ( 14 ).

37. Tali termini contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 di tale regolamento, garantendo che le procedure di presa e di ripresa in carico siano attuate senza ritardi ingiustificati ( 15 ).

38. In secondo luogo, adottando l’articolo 27, paragrafo 3, di detto regolamento, il legislatore dell’Unione ha inteso rafforzare le garanzie procedurali riconosciute al richiedente protezione internazionale ( 16 ) e, più specificamente, la tutela giurisdizionale di cui egli beneficia in conformità all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali ( 17 ).

39. In altre parole, è al fine di conferire una tutela giurisdizionale sufficiente all’interessato che l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III gli offre la possibilità di ottenere che le autorità competenti dello Stato membro richiedente non possano procedere al suo trasferimento verso un altro Stato membro.

40. Come dichiarato dalla Corte nella sua sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian ( 18 ), dall’interazione di questi due obiettivi risulta che, per conciliare la garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva delle persone interessate con il rispetto dei termini imperativi imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri, occorre poter differire il computo del termine di trasferimento a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare l’esecuzione della decisione di trasferimento.

41. Risulta da allora essere giurisprudenza costante che il legislatore dell’Unione non ha inteso sacrificare la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale all’esigenza di celerità nel trattamento della loro domanda ( 19 ).

42. Alla luce dei suesposti elementi, mi sembra opportuno ricordare che può essere arrecato pregiudizio all’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, differendo il computo del termine di trasferimento, solo qualora l’esecuzione della decisione di trasferimento sia stata sospesa alle condizioni previste all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, al fine di garantire una tutela giurisdizionale sufficiente al richiedente protezione internazionale.

È dunque a solo beneficio di tale richiedente che esistono mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento e che può essere ordinata la sospensione dell’esecuzione di siffatte decisioni, risultandone la sospensione del termine di trasferimento.

43. Ritengo dunque che la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento da parte del giudice dell’appello, su domanda dell’autorità competente dello Stato membro richiedente, non consenta di garantire ai richiedenti protezione internazionale una tutela giurisdizionale effettiva.

44. Infatti, nel procedimento principale, E.N., S.S. e J.Y. avevano ottenuto, in primo grado, l’annullamento delle decisioni di trasferimento senza avere chiesto la sospensione della loro esecuzione.

45. In proposito possono essere formulate due osservazioni.

46. Per quanto riguarda, da un lato, l’annullamento delle decisioni di trasferimento, ricordo che la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, è intrinsecamente connessa, senza essere necessariamente automatica, all’esistenza di un ricorso avverso tale decisione.

È precisamente perché una decisione di trasferimento esiste che la sua attuazione può essere sospesa affinché il richiedente protezione internazionale possa contestare utilmente siffatta decisione.

47. Inoltre, qualsiasi differimento nel computo del termine di sei mesi previsto per effettuare il trasferimento può essere giustificato soltanto dall’interesse della persona interessata alla verifica da parte di un’autorità giudiziaria della legittimità della decisione di trasferimento ( 20 ).

48. Pertanto, poiché le decisioni di trasferimento sono state annullate dai giudici di primo grado, E.N., S.S. e J.Y. non corrono più il rischio di essere trasferiti verso lo Stato membro competente durante tutta la durata del procedimento di appello.

Non esiste alcun rischio che venga arrecato pregiudizio alla tutela giurisdizionale di questi ultimi, i quali potranno rimanere nel territorio dello Stato membro richiedente e difendere efficacemente i propri diritti dinanzi al giudice dell’impugnazione.

49. Per quanto riguarda, d’altro lato, l’assenza di effetti sospensivi del ricorso, la Corte ha già dichiarato che, adottando l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, il legislatore dell’Unione ha riconosciuto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano decidere che la proposizione di un ricorso avverso una decisione di trasferimento non era sufficiente, in quanto tale, a sospendere l’esecuzione della decisione di trasferimento, che poteva quindi avere luogo senza attendere l’esame di tale ricorso, purché la sospensione non fosse stata richiesta o la domanda di sospensione fosse stata rigettata ( 21 ).

50. Orbene, dalle dichiarazioni dei loro avvocati in udienza emerge che, nell’ambito dei loro ricorsi, in primo grado, avverso le decisioni di trasferimento adottate nei loro confronti, E.N., J.Y. e S.S. non avevano chiesto che tali ricorsi fossero muniti di un effetto sospensivo ( 22 ).

51. In tal misura, è possibile desumerne che E.N., J.Y. e S.S. hanno inteso privilegiare il rapido espletamento della loro domanda di protezione internazionale e che la sospensione dell’esecuzione delle decisioni di trasferimento, chiesta in appello su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] di Stato, risponde piuttosto all’interesse, per detta autorità amministrativa, di mantenere le decisioni di trasferimento in parola che sono state annullate in primo grado e di vedere sospesa l’esecuzione delle summenzionate decisioni di trasferimento nonché, di conseguenza, differito il computo del termine di trasferimento.

52. Constato, infatti, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che i provvedimenti provvisori, concessi in appello e su iniziativa dell’autorità nazionale competente, sono essenzialmente intesi ad evitare che il termine di trasferimento scada prima dell’esame dell’appello.

Detti provvedimenti sono dunque concessi a solo beneficio di tale autorità.

53. Tuttavia, come precisato dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] in udienza, nella misura in cui il ricorso proposto, in primo grado, da un richiedente protezione internazionale non sia corredato da provvedimenti provvisori che sospendano l’esecuzione della decisione di trasferimento, nulla impedisce alle autorità nazionali competenti di trasferire tale richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente durante tutta la durata del procedimento di primo grado ( 23 ).

54. È vero che un simile scenario potrebbe indurre lo Stato membro richiedente a trasferire un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro che ha accettato di prenderlo o di riprenderlo in carico, anche qualora poi la decisione di trasferimento venisse annullata dai giudici competenti dello Stato membro richiedente.

55. Rilevo, tuttavia, che l’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento Dublino III prevede, in una simile fattispecie, che «lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento (…) riprende in carico immediatamente [la persona interessata]» ( 24 ).

56. Pertanto, dal momento che lo Stato membro richiedente ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III, e che la persona interessata non ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in primo grado, nessun ostacolo all’attuazione di tale decisione giustificherebbe la necessità di sospendere, di conseguenza, il termine di trasferimento.

57. Ne concludo che non esiste alcuna ragione, per lo Stato membro richiedente, di discostarsi dal termine di sei mesi fissato all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, decorrente dal momento in cui lo Stato membro competente ha accettato la richiesta ai fini della presa o della ripresa in carico della persona interessata, se tale persona non ha chiesto, in primo grado, la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento.

58. Pertanto, l’appello proposto dalle autorità nazionali competenti non può comportare né la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento, che può essere richiesta soltanto dalla persona interessata, né la sospensione del termine di trasferimento.

59. La situazione sarebbe diversa se E.N., J.Y. nonché S.S. avessero chiesto e ottenuto la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in primo grado.

Infatti, in caso di appello sospensivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, una siffatta decisione di sospensione verrebbe mantenuta fino alla decisione del giudice dell’impugnazione e fino all’esito del ricorso, indipendentemente dal numero di gradi di giudizio previsti dal diritto nazionale.

È unicamente in tale fattispecie che il termine di trasferimento potrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui il ricorso avverso la decisione di trasferimento o la revisione di detta decisione cessi di avere un effetto sospensivo.

60. Una simile interpretazione è corroborata dall’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, il quale prevede che il richiedente protezione internazionale possa chiedere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa «dell’esito del ricorso o della revisione», e dall’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, che prevede che il termine di trasferimento inizi a decorrere dalla «decisione definitiva su un ricorso o una revisione», qualora l’esecuzione della decisione di trasferimento sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

61. Alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di dichiarare che, nella misura in cui lo Stato membro richiedente ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III e dal momento che il richiedente protezione internazionale non ha chiesto la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento ai sensi della menzionata disposizione, non è possibile, per il giudice dell’appello, adottare, nel corso della trattazione della causa e su sola domanda dell’autorità competente di tale Stato membro, un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento.

V. Conclusione

62. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, devono essere interpretati nel senso che: nella misura in cui lo Stato membro richiedente ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento e dal momento che il richiedente protezione internazionale non ha chiesto la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento ai sensi della menzionata disposizione, essi ostano a che il giudice dell’appello adotti, nel corso della trattazione della causa e su sola domanda dell’autorità competente di tale Stato membro, un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2013, L 180, pag. 31 ; in prosieguo: il «regolamento Dublino III». ( 3 ) Direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti ( GU 2004, L 261, pag. 19 ). ( 4 ) Stb. 1992, n. 315. ( 5 ) S.S. aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, ma ha successivamente ritirato tale domanda, cosicché non è stata di fatto sospesa l’esecuzione di nessuna decisione di trasferimento. ( 6 ) Nella sentenza resa nella causa relativa a S.S., il quale è parte anche nel procedimento nella causa pendente C‑338/21, il giudice di primo grado ha dichiarato che il termine a disposizione del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] per procedere al trasferimento di tale persona era già scaduto. ( 7 ) C‑180/17 , EU:C:2018:775 . ( 8 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento Dublino

III. ( 9 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino

III. ( 10 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Dublino

III. ( 11 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Dublino

III. ( 12 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino

III. ( 13 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino

III. ( 14 )

V. sentenza del 13 novembre 2018, X e X ( C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 , punto 57 ). ( 15 )

V. sentenza del 13 novembre 2018, X e X ( C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 , punto 69 ). ( 16 ) V., a tal riguardo, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash ( C‑63/15 , EU:C:2016:409 , punto 57 ).

V., parimenti, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [COM(2008) 820 definitivo], presentata dalla Commissione il 3 dicembre 2008, in particolare punto 3, pagg. 6, 8 e

12. ( 17 ) V., a tal riguardo, sentenza del 31 maggio 2018, Hassan ( C‑647/16 , EU:C:2018:368 , punti 57 e 58 ). ( 18 ) C‑19/08 , EU:C:2009:41 .

Tale sentenza verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo ( GU 2003, L 50, pag. 1 ), abrogato dal regolamento Dublino III (v. articolo 48 di quest’ultimo regolamento). ( 19 )

V. sentenza del 14 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑322/19 e C‑385/19 , EU:C:2021:11 , punto 88 e la giurisprudenza ivi citata). ( 20 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:433 , paragrafo 58 ). ( 21 )

V. sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash ( C‑63/15 , EU:C:2016:409 , punto 59 ). ( 22 )

V. nota 5 delle presenti conclusioni. ( 23 ) Ad eccezione di S.S., che è anche parte nel procedimento nella causa pendente C‑338/21.

Infatti, la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento gli è stata accordata nell’ambito di una domanda di revisione della decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81. ( 24 ) Benché riconosca, al pari dell’avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni nella causa Shiri ( C‑201/16 , EU:C:2017:579 , nota 47), che tale disposizione deve essere utilizzata come eccezione, anziché come regola.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0556 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 17 novembre 2022 ( 1 ) Causa C‑556/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid con l’intervento di E.N., S.S., J.Y. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Criteri e meccanismi di determinazione – Ricorso esperito avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Termine di trasferimento – Sospensione del termine per effettuare il trasferimento» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( 2 ). 2. La domanda di cui trattasi è stata presentata nell’ambito di controversie che oppongono E.N., S.S., e J.Y., richiedenti protezione internazionale, allo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ([OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di Stato»), in relazione alle decisioni di quest’ultimo di respingere senza esame le loro domande di protezione internazionale e di trasferirli verso altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Le summenzionate decisioni sono state annullate dai giudici di primo grado competenti. [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha impugnato tali sentenze e ha chiesto, inter alia, a titolo di provvedimenti provvisori, che il termine di trasferimento di detti richiedenti protezione internazionale venisse sospeso, richiesta che è stata accolta. 3. La presente causa offre alla Corte l’occasione di fornire alcune precisazioni sulle modalità di calcolo del termine di cui dispone lo Stato membro richiedente per trasferire il richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente. 4. La causa in esame presenta un collegamento con la causa pendente Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Tratta di esseri umani) (C‑338/21), nella quale viene sollevata la questione se il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (in prosieguo: il «termine di trasferimento») sia sospeso quando, parallelamente alla sua domanda di protezione internazionale, la persona interessata abbia chiesto la revisione della decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81/CE ( 3 ). 5. Nonostante il fatto che, in queste due cause, il Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) si interroghi sulle conseguenze della sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento sul computo del termine di trasferimento stesso, le questioni specifiche che si pongono sono diverse. È il motivo per cui dette cause sono oggetto di conclusioni distinte, presentate lo stesso giorno. 6. Nelle presenti conclusioni, ultimata la mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare che l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29 del regolamento Dublino III devono essere interpretati nel senso che, nella misura in cui lo Stato membro richiedente ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento e dal momento che il richiedente protezione internazionale non ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento ai sensi di detta disposizione, non è possibile, per il giudice dell’appello, adottare, nel corso della trattazione della causa e su domanda dell’autorità competente dello Stato membro di cui si tratti, un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 7. Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. I considerando 4, 5 e 19 di tale regolamento enunciano al riguardo quanto segue: «(4) Secondo le conclusioni del [Consiglio europeo, nella riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. (5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. (...) (19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito». 8. L’articolo 27, paragrafi 3 e 4, del regolamento Dublino III dispone quanto segue: «3.   Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nel proprio diritto nazionale: a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione». 9. L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, di tale regolamento così recita: «1.   Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3. (...) 2.   Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito». B. Normativa dei [OSCURATO:PERSONA] 10. L’articolo 8:81, paragrafo 1, dell’Algemene wet bestuursrecht (legge generale sul diritto amministrativo) ( 4 ), del 4 giugno 1992, dispone quanto segue: «Qualora venga proposto un ricorso avverso una decisione dinanzi al giudice amministrativo o qualora, prima di un eventuale ricorso dinanzi al giudice amministrativo, venga presentata una domanda di revisione (...), il giudice del procedimento sommario dell’organo giurisdizionale amministrativo che è o può divenire competente nel procedimento principale può adottare, su richiesta, provvedimenti provvisori se l’urgenza lo richiede, alla luce degli interessi in gioco». 11. L’articolo 8:108, paragrafo 1, di tale legge così recita: «Salvo il presente titolo non disponga altrimenti, i titoli da 8.1 a 8.3 si applicano, mutatis mutandis, all’appello (...)». III. Fatti e questione pregiudiziale 12. Il 12 luglio e il 7 ottobre 2019 nonché il 22 novembre 2020, E.N., S.S. e J.Y. hanno presentato ciascuno una domanda di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha chiesto alle autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri di prenderli o di riprenderli in carico. Il 27 ottobre e il 20 novembre 2019 nonché il 19 gennaio 2021, tali autorità hanno accettato, esplicitamente o implicitamente, siffatte richieste di presa o di ripresa in carico. 13. Il 9 gennaio e l’8 febbraio 2020 nonché il 16 febbraio 2021, il [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha rifiutato di esaminare le domande di protezione internazionale sulla base del rilievo che le autorità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri erano competenti per l’esame delle domande di cui trattasi e che E.N., S.S. nonché J.Y. dovevano essere trasferiti a tali autorità. E.N., S.S. e J.Y. hanno proposto ricorsi di annullamento avverso le decisioni in parola. Dalle dichiarazioni degli interessati in udienza risulta che essi non hanno chiesto la sospensione dell’esecuzione di suddette decisioni in attesa dell’esito dei loro ricorsi ( 5 ). 14. Il 25 febbraio e il 16 settembre 2020 ( 6 ), nonché il 1 o aprile 2021, i giudici di primo grado hanno annullato le decisioni di diniego di esame delle domande di protezione internazionale così come le decisioni di trasferimento, e hanno ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] di Stato di prendere nuove decisioni sulle domande di protezione internazionale presentate da E.N., S.S. e J.Y. 15. [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha interposto appello avverso le sentenze di cui trattasi dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato). Egli ha corredato tali appelli di domande di provvedimenti provvisori volte a far sì che esso non fosse tenuto a prendere una nuova decisione sulle domande di protezione internazionale prima della pronuncia sull’appello e, dall’altro, che il termine di trasferimento fosse sospeso. Il giudice del rinvio ha accolto le domande in parola il 17 marzo e il 16 novembre 2020 nonché il 28 maggio 2021. 16. Il giudice del rinvio precisa che lo stesso dovrà stabilire che il termine di trasferimento è scaduto e che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] è dunque divenuto competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate da E.N., S.S. e J.Y. qualora si debba ritenere che l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ostino a che venga accolta, in appello, una domanda di provvedimenti provvisori del [OSCURATO:PERSONA] di Stato intesa alla sospensione del termine di trasferimento. 17. Tale giudice ricorda che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III, in forza del quale l’interessato ha il diritto di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. 18. Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione secondo la quale gli articoli 27 e 29 del regolamento Dublino III ostano all’accoglimento, in appello, di una domanda di provvedimenti provvisori del [OSCURATO:PERSONA] di Stato intesa alla sospensione del termine di trasferimento potrebbe essere giustificata, da un lato, dalla definizione della nozione di «interessato» ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento e, dall’altro, dall’obiettivo della rapida determinazione dello Stato membro competente per la domanda di protezione internazionale. 19. Cionondimeno, esso rileva taluni elementi che giustificherebbero la conclusione che detto regolamento non osta all’accoglimento, nel giudizio di appello, una domanda di provvedimenti provvisori del [OSCURATO:PERSONA] di Stato intesa alla sospensione del termine di trasferimento. 20. In primo luogo, il giudice del rinvio desume dalla sentenza del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) ( 7 ), che, se una direttiva prevede un obbligo di assicurare l’esistenza di un ricorso giurisdizionale effettivo in primo grado, tale obbligo non impedisce di prevedere una procedura in secondo grado di giudizio o in appello. 21. In secondo luogo, il giudice del rinvio afferma che, benché uno degli obiettivi del regolamento Dublino III determinare con rapidità lo Stato membro competente sulla domanda di protezione internazionale, deve essere garantito un ricorso giurisdizionale effettivo avverso le decisioni di trasferimento verso lo Stato membro competente. L’interessato potrebbe preferire, a tale titolo, una protezione giuridica supplementare ad una rapida determinazione dello Stato membro competente. 22. Secondo tale giudice, una simile interpretazione tenderebbe ad evitare due situazioni indesiderate, ossia, da un lato, che l’interessato venga trasferito verso lo Stato membro competente, mentre il ricorso è pendente, per poi essere rinviato verso lo Stato membro richiedente qualora il ricorso fosse fondato o, dall’altro, che l’interessato non possa essere trasferito verso lo Stato membro competente e che il termine di trasferimento scada nel giudizio di appello, cosicché la domanda di protezione internazionale dovrebbe essere trattata dallo Stato membro richiedente, anche se il ricorso dell’interessato fosse respinto. 23. In terzo luogo, detto giudice è dell’avviso che il [OSCURATO:PERSONA] di Stato benefici parimenti della possibilità di chiedere, nel giudizio di appello, la sospensione del termine di trasferimento. Una soluzione opposta rischierebbe di privare il [OSCURATO:PERSONA] di Stato di qualsiasi possibilità concreta di interporre appello, nella misura in cui il termine di trasferimento non sarebbe sempre sufficiente per consentire al giudice adito di statuire. 24. In tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 27, paragrafo 3, e 29 del regolamento [Dublino III] debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, se l’ordinamento giuridico dello Stato membro prevede una seconda istanza per procedimenti come quello in esame nella fattispecie, il giudice dell’appello, nel corso della trattazione della causa, su domanda dell’autorità competente dello Stato membro adotti un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento». 25. Hanno presentato osservazioni scritte E.N., S.S. e J.Y., i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e tedesco, nonché la Commissione europea. 26. In occasione di un’udienza congiunta con la causa pendente C‑338/21, tenutasi il 14 luglio 2022, E.N., S.S. e J.Y., il governo dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione sono stati sentiti e sono stati in particolare invitati a rispondere ai quesiti con richiesta di risposta orale rivolti dalla Corte. IV. Analisi 27. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte, di dire se l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi nazionale secondo la quale, se l’ordinamento giuridico di uno Stato membro prevede una seconda istanza nell’ambito dei procedimenti di ricorso avverso le decisioni di trasferimento o le domande di revisione di tali decisioni, previste a suddetto articolo 27, paragrafo 3, il giudice dell’appello, nel corso della trattazione della causa e su domanda dell’autorità competente dello Stato membro, può adottare un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento . 28. Al fine di rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio, occorre ricordare, anzitutto, che il regolamento Dublino III non prevede, in quanto tale, la possibilità, per un giudice nazionale, di sospendere il termine di sei mesi di cui dispone lo Stato membro richiedente per effettuare il trasferimento del richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente. 29. L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola prevede, per contro, la possibilità, per un giudice nazionale, di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento o d’ufficio ( 8 ), o su richiesta dell’interessato ( 9 ). È tale sospensione che comporta delle conseguenze sul computo del termine di trasferimento. 30. Infatti, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento, il termine di trasferimento inizia a decorrere, in linea di principio, dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato. Tuttavia, quando l’interessato abbia presentato un ricorso o una domanda di revisione avverso la decisione di trasferimento, siffatto termine inizia a decorrere dalla decisione definitiva su tale ricorso o su tale revisione nel caso sia stato accordato l’effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, dello stesso regolamento. 31. Quest’ultima disposizione prevede tre modalità che consentono di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento. [OSCURATO:PERSONA] membri devono prevedere o, in primo luogo, che il ricorso avverso tale decisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro che ha adottato detta decisione in attesa dell’esito del ricorso ( 10 ), il che comporta che il trasferimento non può essere effettuato; o, in secondo luogo, che, a seguito della proposizione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento, il trasferimento sia automaticamente sospeso per un periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale decida se concedere un effetto sospensivo al ricorso ( 11 ); o, in terzo luogo, che l’interessato abbia la possibilità di proporre un ricorso inteso ad ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso avverso tale decisione ( 12 ). Dall’interazione tra l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III risulta che è solo quando la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento sia stata accordata secondo una delle tre modalità di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola che il dies a quo del termine di trasferimento potrà essere differito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento. 32. Orbene, occorre osservare che, da un lato, l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non prevede che l’autorità competente dello Stato membro richiedente possa chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento e, dall’altro, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di applicare, fra le tre modalità alternative di una siffatta sospensione previste da tale disposizione, quella secondo la quale il richiedente protezione internazionale può proporre un ricorso diretto ad ottenere siffatta sospensione ( 13 ). 33. Tuttavia, il sistema dei [OSCURATO:PERSONA], quale in discussione nel procedimento principale, prevede che, dopo l’annullamento di una decisione di trasferimento in primo grado, l’autorità amministrativa competente possa chiedere al giudice del procedimento sommario dell’organo giurisdizionale d’appello di dichiarare che essa non è tenuta ad adottare una nuova decisione sulla domanda di protezione internazionale in attesa dell’esito del ricorso, e di dichiarare che il termine di trasferimento è sospeso fino a che il giudice dell’appello e non abbia statuito sul ricorso, e ciò sebbene il richiedente protezione internazionale non abbia chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in primo grado o una siffatta sospensione non gli sia stata concessa. 34. Pertanto, occorre stabilire se, nella misura in cui il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III e il richiedente protezione internazionale non ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in primo grado, l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento ostino ad una siffatta prassi giuridica. 35. A tal fine, ricordo che le disposizioni enunciate all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 29 del regolamento Dublino III hanno una loro propria finalità. 36. In primo luogo, le procedure di presa e di ripresa in carico dei richiedenti protezione internazionale devono essere eseguite nel rispetto di una serie di termini imperativi, tra i quali figura il termine di sei mesi di cui dispone lo Stato membro richiedente per trasferire l’interessato verso lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ( 14 ). 37. Tali termini contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 di tale regolamento, garantendo che le procedure di presa e di ripresa in carico siano attuate senza ritardi ingiustificati ( 15 ). 38. In secondo luogo, adottando l’articolo 27, paragrafo 3, di detto regolamento, il legislatore dell’Unione ha inteso rafforzare le garanzie procedurali riconosciute al richiedente protezione internazionale ( 16 ) e, più specificamente, la tutela giurisdizionale di cui egli beneficia in conformità all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali ( 17 ). 39. In altre parole, è al fine di conferire una tutela giurisdizionale sufficiente all’interessato che l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III gli offre la possibilità di ottenere che le autorità competenti dello Stato membro richiedente non possano procedere al suo trasferimento verso un altro Stato membro. 40. Come dichiarato dalla Corte nella sua sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian ( 18 ), dall’interazione di questi due obiettivi risulta che, per conciliare la garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva delle persone interessate con il rispetto dei termini imperativi imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri, occorre poter differire il computo del termine di trasferimento a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare l’esecuzione della decisione di trasferimento. 41. Risulta da allora essere giurisprudenza costante che il legislatore dell’Unione non ha inteso sacrificare la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale all’esigenza di celerità nel trattamento della loro domanda ( 19 ). 42. Alla luce dei suesposti elementi, mi sembra opportuno ricordare che può essere arrecato pregiudizio all’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, differendo il computo del termine di trasferimento, solo qualora l’esecuzione della decisione di trasferimento sia stata sospesa alle condizioni previste all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, al fine di garantire una tutela giurisdizionale sufficiente al richiedente protezione internazionale. È dunque a solo beneficio di tale richiedente che esistono mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento e che può essere ordinata la sospensione dell’esecuzione di siffatte decisioni, risultandone la sospensione del termine di trasferimento. 43. Ritengo dunque che la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento da parte del giudice dell’appello, su domanda dell’autorità competente dello Stato membro richiedente, non consenta di garantire ai richiedenti protezione internazionale una tutela giurisdizionale effettiva. 44. Infatti, nel procedimento principale, E.N., S.S. e J.Y. avevano ottenuto, in primo grado, l’annullamento delle decisioni di trasferimento senza avere chiesto la sospensione della loro esecuzione. 45. In proposito possono essere formulate due osservazioni. 46. Per quanto riguarda, da un lato, l’annullamento delle decisioni di trasferimento, ricordo che la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, è intrinsecamente connessa, senza essere necessariamente automatica, all’esistenza di un ricorso avverso tale decisione. È precisamente perché una decisione di trasferimento esiste che la sua attuazione può essere sospesa affinché il richiedente protezione internazionale possa contestare utilmente siffatta decisione. 47. Inoltre, qualsiasi differimento nel computo del termine di sei mesi previsto per effettuare il trasferimento può essere giustificato soltanto dall’interesse della persona interessata alla verifica da parte di un’autorità giudiziaria della legittimità della decisione di trasferimento ( 20 ). 48. Pertanto, poiché le decisioni di trasferimento sono state annullate dai giudici di primo grado, E.N., S.S. e J.Y. non corrono più il rischio di essere trasferiti verso lo Stato membro competente durante tutta la durata del procedimento di appello. Non esiste alcun rischio che venga arrecato pregiudizio alla tutela giurisdizionale di questi ultimi, i quali potranno rimanere nel territorio dello Stato membro richiedente e difendere efficacemente i propri diritti dinanzi al giudice dell’impugnazione. 49. Per quanto riguarda, d’altro lato, l’assenza di effetti sospensivi del ricorso, la Corte ha già dichiarato che, adottando l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, il legislatore dell’Unione ha riconosciuto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano decidere che la proposizione di un ricorso avverso una decisione di trasferimento non era sufficiente, in quanto tale, a sospendere l’esecuzione della decisione di trasferimento, che poteva quindi avere luogo senza attendere l’esame di tale ricorso, purché la sospensione non fosse stata richiesta o la domanda di sospensione fosse stata rigettata ( 21 ). 50. Orbene, dalle dichiarazioni dei loro avvocati in udienza emerge che, nell’ambito dei loro ricorsi, in primo grado, avverso le decisioni di trasferimento adottate nei loro confronti, E.N., J.Y. e S.S. non avevano chiesto che tali ricorsi fossero muniti di un effetto sospensivo ( 22 ). 51. In tal misura, è possibile desumerne che E.N., J.Y. e S.S. hanno inteso privilegiare il rapido espletamento della loro domanda di protezione internazionale e che la sospensione dell’esecuzione delle decisioni di trasferimento, chiesta in appello su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] di Stato, risponde piuttosto all’interesse, per detta autorità amministrativa, di mantenere le decisioni di trasferimento in parola che sono state annullate in primo grado e di vedere sospesa l’esecuzione delle summenzionate decisioni di trasferimento nonché, di conseguenza, differito il computo del termine di trasferimento. 52. Constato, infatti, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che i provvedimenti provvisori, concessi in appello e su iniziativa dell’autorità nazionale competente, sono essenzialmente intesi ad evitare che il termine di trasferimento scada prima dell’esame dell’appello. Detti provvedimenti sono dunque concessi a solo beneficio di tale autorità. 53. Tuttavia, come precisato dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] in udienza, nella misura in cui il ricorso proposto, in primo grado, da un richiedente protezione internazionale non sia corredato da provvedimenti provvisori che sospendano l’esecuzione della decisione di trasferimento, nulla impedisce alle autorità nazionali competenti di trasferire tale richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente durante tutta la durata del procedimento di primo grado ( 23 ). 54. È vero che un simile scenario potrebbe indurre lo Stato membro richiedente a trasferire un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro che ha accettato di prenderlo o di riprenderlo in carico, anche qualora poi la decisione di trasferimento venisse annullata dai giudici competenti dello Stato membro richiedente. 55. Rilevo, tuttavia, che l’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento Dublino III prevede, in una simile fattispecie, che «lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento (…) riprende in carico immediatamente [la persona interessata]» ( 24 ). 56. Pertanto, dal momento che lo Stato membro richiedente ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III, e che la persona interessata non ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in primo grado, nessun ostacolo all’attuazione di tale decisione giustificherebbe la necessità di sospendere, di conseguenza, il termine di trasferimento. 57. Ne concludo che non esiste alcuna ragione, per lo Stato membro richiedente, di discostarsi dal termine di sei mesi fissato all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, decorrente dal momento in cui lo Stato membro competente ha accettato la richiesta ai fini della presa o della ripresa in carico della persona interessata, se tale persona non ha chiesto, in primo grado, la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento. 58. Pertanto, l’appello proposto dalle autorità nazionali competenti non può comportare né la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento, che può essere richiesta soltanto dalla persona interessata, né la sospensione del termine di trasferimento. 59. La situazione sarebbe diversa se E.N., J.Y. nonché S.S. avessero chiesto e ottenuto la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in primo grado. Infatti, in caso di appello sospensivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, una siffatta decisione di sospensione verrebbe mantenuta fino alla decisione del giudice dell’impugnazione e fino all’esito del ricorso, indipendentemente dal numero di gradi di giudizio previsti dal diritto nazionale. È unicamente in tale fattispecie che il termine di trasferimento potrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui il ricorso avverso la decisione di trasferimento o la revisione di detta decisione cessi di avere un effetto sospensivo. 60. Una simile interpretazione è corroborata dall’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, il quale prevede che il richiedente protezione internazionale possa chiedere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa «dell’esito del ricorso o della revisione», e dall’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, che prevede che il termine di trasferimento inizi a decorrere dalla «decisione definitiva su un ricorso o una revisione», qualora l’esecuzione della decisione di trasferimento sia stata sospesa ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3. 61. Alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di dichiarare che, nella misura in cui lo Stato membro richiedente ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III e dal momento che il richiedente protezione internazionale non ha chiesto la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento ai sensi della menzionata disposizione, non è possibile, per il giudice dell’appello, adottare, nel corso della trattazione della causa e su sola domanda dell’autorità competente di tale Stato membro, un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento. V. Conclusione 62. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, devono essere interpretati nel senso che: nella misura in cui lo Stato membro richiedente ha scelto di applicare l’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento e dal momento che il richiedente protezione internazionale non ha chiesto la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento ai sensi della menzionata disposizione, essi ostano a che il giudice dell’appello adotti, nel corso della trattazione della causa e su sola domanda dell’autorità competente di tale Stato membro, un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2013, L 180, pag. 31 ; in prosieguo: il «regolamento Dublino III». ( 3 ) Direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti ( GU 2004, L 261, pag. 19 ). ( 4 ) Stb. 1992, n. 315. ( 5 ) S.S. aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, ma ha successivamente ritirato tale domanda, cosicché non è stata di fatto sospesa l’esecuzione di nessuna decisione di trasferimento. ( 6 ) Nella sentenza resa nella causa relativa a S.S., il quale è parte anche nel procedimento nella causa pendente C‑338/21, il giudice di primo grado ha dichiarato che il termine a disposizione del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] per procedere al trasferimento di tale persona era già scaduto. ( 7 ) C‑180/17 , EU:C:2018:775 . ( 8 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento Dublino III. ( 9 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III. ( 10 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Dublino III. ( 11 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Dublino III. ( 12 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III. ( 13 ) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III. ( 14 ) V. sentenza del 13 novembre 2018, X e X ( C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 , punto 57 ). ( 15 ) V. sentenza del 13 novembre 2018, X e X ( C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 , punto 69 ). ( 16 ) V., a tal riguardo, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash ( C‑63/15 , EU:C:2016:409 , punto 57 ). V., parimenti, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [COM(2008) 820 definitivo], presentata dalla Commissione il 3 dicembre 2008, in particolare punto 3, pagg. 6, 8 e 12. ( 17 ) V., a tal riguardo, sentenza del 31 maggio 2018, Hassan ( C‑647/16 , EU:C:2018:368 , punti 57 e 58 ). ( 18 ) C‑19/08 , EU:C:2009:41 . Tale sentenza verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo ( GU 2003, L 50, pag. 1 ), abrogato dal regolamento Dublino III (v. articolo 48 di quest’ultimo regolamento). ( 19 ) V. sentenza del 14 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑322/19 e C‑385/19 , EU:C:2021:11 , punto 88 e la giurisprudenza ivi citata). ( 20 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:433 , paragrafo 58 ). ( 21 ) V. sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash ( C‑63/15 , EU:C:2016:409 , punto 59 ). ( 22 ) V. nota 5 delle presenti conclusioni. ( 23 ) Ad eccezione di S.S., che è anche parte nel procedimento nella causa pendente C‑338/21. Infatti, la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento gli è stata accordata nell’ambito di una domanda di revisione della decisione che nega il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo previsto all’articolo 8 della direttiva 2004/81. ( 24 ) Benché riconosca, al pari dell’avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni nella causa Shiri ( C‑201/16 , EU:C:2017:579 , nota 47), che tale disposizione deve essere utilizzata come eccezione, anziché come regola.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 604/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris