CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 33304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Th [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2023, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, riformando il provvedimento del gip del medesimo Tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA]Apolito per i delitti di lesioni personali e di violazione di domicilio (entrambi aggravati anche ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen.), ripristinava la detta misura. 1.1. Il Tribunale del riesame rilevava che, decorrendo la custodia cautelare del prevenuto dal 17 settembre 2009, il periodo espiato al momento della declaratoria di inefficacia della misura era pari ad anni uno, mesi quattro e giorni due, mentre il medesimo aveva patito una condanna alla pena della reclusione per anni due e mesi dieci. Né potevano dirsi spirati i termini di fase. Il Tribunale precisava poi che, dall'esame dell'intero fascicolo, emergeva come l'imputato fosse in custodia cautelare per entrambi i reati al medesimo ascritti. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in riferimento alle argomentazioni spese dal Tribunale. Il pubblico ministero, nel suo appello, aveva lamentato il fatto che non rispondeva al vero quanto affermato dal Gip„ e cioè che l'imputato aveva espiato una pena per il titolo in cui si trovava in custodia cautelare di durata maggiore di quella inflittagli. Il Tribunale aveva riconosciuto che, decorrendo la custodia dal 17 settembre 2021, questa non aveva affatto eguagliato la pena (di complessivi anni due e mesi dieci di reclusione) inflitta al D'Apolito per i reati ascrittigli, entrambi costituendo titolo per la misura di cautela personale. In tale ultima annotazione, secondo il ricorrente, consisteva l'errore in cui era incorso il Tribunale: con ordinanza del 13 settembre 2022, infatti, il Gip aveva disposto l'inefficacia della misura in ordine al delitto contestato all'imputato al capo 2 (la violazione di domicilio). Così che il Gip aveva correttamente deciso nel provvedimento erroneamente riformato dal Tribunale, prendendo atto della cessazione della misura, ex art. 300 codice di rito, in relazione al solo residuo capo 1, la cui pena era stata fissata in misura largamente inferiore a quanto già espiato dal ricorrente, a tale titolo, in custodia cautelare.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso queta Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, con nota scritta, per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato inviava memoria con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso allegando i provvedimenti che costituivano il fondamento dei medesimi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento. 1. La difesa ha sostenuto, producendo copia del relativo provvedimento, che l'imputato si trovava, al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, in custodia cautelare per il solo capo 1 dell'imputazione, il delitto di cui agli artt. 110, 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1 n. 3, 416 bis 1 cod. pen., posto che il Gip aveva, appunto, con provvedimento del 13 settembre 2022, dichiarato l'inefficacia della misura di cautela personale per il delitto di cui al capo 2 della rubrica contestato al ricorrente ai sensi degli artt. 110, 61 n. 2, 614, commi 1 e 4, 416 bis 1 cod. pen.. 2. Di contro, il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, aveva affermato che "alla stregua degli atti acquisiti - in definitiva coincidenti cori quelli dell'intero procedimento, per via della loro trasmissione telematica a mezzo dell'applicativo TIAP - oltre che alla stregua dell'esame della posizione giuridica storica con ordine di liberazione, risulta che alla data della pronunzia della sentenza, il titolo custodiale era ancora efficace per entrambi i reati contestati". 3. Posto che, come affermato dal medesimo Tribunale, l'accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale si era dichiarata l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., si era fondato sulla constatazione, sopra riportata, della permanenza del titolo custodiale per entrambi i reati per i quali il ricorrente aveva patito condanna, risulta necessario rivedere la posizione giuridica complessiva del D'Apolito per meglio comprendere se il precedente provvedimento di cessazione dell'efficacia della misura per il delitto contestato all'imputato sub 2 (di cui il Tribunale non fa cenno) sia p non sia stato in seguito anch'esso modificato come parrebbe doversi desumere dall'affermazione del Tribunale circa la permanenza di entrambi i titoli ai fini cautelari personali.O se, diversamente, il medesimo provvedimento sia, al contrario, tuttora valido e che pertanto sia errata la decisione del Tribunale. Una verifica che non può essere effettuata da questa Corte non disponendo dell'intero incarto processuale (ivi comprese le possibili successive modifiche al quadro cautelare). 4. Si rende pertanto necessario l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per consentire al Tribunale di più adeguatamente valutare, anche alla luce della declaratoria di parziale inefficacia della misura di cui al provvedimento del Gip del 13 settembre 2022, l'originario appello della pubblica accusa. P.Q.èl. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.