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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 novembre 2023

Cassazione n. 30887/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12954/2023 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA].

Apostoli n. 66, Roma; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. a sua volta incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] 2012 S.r.l.; -intimata – avverso la sentenza n.691/23 della Corte d’Appello di Ancona pubblicata il 27/04/2023; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di controricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 3 novembre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12954/2023 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. Apostoli n. 66, Roma; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. a sua volta incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] 2012 S.r.l.; -intimata – avverso la sentenza n.691/23 della Corte d’Appello di Ancona pubblicata il 27/04/2023; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di controricorso. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2023 I
Decreto Cassazione n. 30887/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris