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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26187/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/1/2021 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel 2009.2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo eccepisce la nullità del giudizio d'appello per l'irregolare notifica all'imputato del relativo decreto di citazione, in quanto eseguita presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio precedentemente eletto e mai revocato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce invece vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale, atteso che i beni indicati come "non identificati" nell'imputazione e di cui è stata ritenuta la distrazione non potrebbero essere altri che quelli strumentali all'attività dell'azienda affittata dalla fallita e di proprietà del locatore, come dall'elenco prodotto dalla difesa ed ignorato dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondata è innanzi tutto l'eccezione processuale sollevata con il primo motivo.

Infatti, per il consolidato insegnamento di questa Corte, la nullità assoluta e insanabile della notifica della citazione a giudizio dell'imputato prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la stessa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, integrando invece una mera nullità generale a regime intermedio la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica stessa che, al contrario, non abbia pregiudicato la conoscenza dell'atto (Sez.

U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez.

Un., n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028).

In tale secondo caso è poi pacifico che la nullità configurabile è assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. c.p.p. (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 48610 del 23/10/2019, Poliku, Rv. 277932).

Nel caso di specie risulta dagli atti che la citazione per il giudizio d'appello è stata notificata all'imputato presso lo studio del nuovo difensore nominato nelle more e non presso lo studio di quello precedente dove aveva anche eletto domicilio, elezione invero che non risulta essere mai stata revocata.

Non risulta peraltro che il nuovo difensore, né con l'istanza di rinvio dell'udienza originariamente fissata, né all'udienza alla quale la stessa è stata rinviata e celebratasi in sua presenza abbia eccepito alcunchè in merito alla regolarità della notifica, mentre nemmeno con il ricorso viene rappresentato che la stessa non abbia raggiunto il suo scopo, rimanendo escluso che le modalità con le quali è stata eseguita siano di per sé inidonee a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Pertanto deve ritenersi che il difensore, a mani del quale è stata materialmente eseguita la notifica della citazione destinata all'imputato, avendo assistito alla produzione della nullità, è venuto meno all'onere di dedurla immediatamente di cui all'art. 182 comma 2 c.p.p., talchè la deduzione della medesima con il ricorso per cassazione deve ritenersi tardiva.

3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato oltre che aspecifico.

Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la Corte territoriale ha acquisito e valutato il documento contenente l'elenco dei beni strumentali all'azienda affittata per conto della fallita dall'imputato.

Ed in proposito la sentenza ha specificamente escluso che i suddetti beni si identifichino con quelli di cui è stata contestata la distrazione, individuati invece in quelli acquistati nel corso della gestione dell'azienda, mentre il ricorso ha omesso di confrontarsi con la motivazione posta a giustificazione di tali conclusioni.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/1/2021 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel 2009.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo eccepisce la nullità del giudizio d'appello per l'irregolare notifica all'imputato del relativo decreto di citazione, in quanto eseguita presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio precedentemente eletto e mai revocato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce invece vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale, atteso che i beni indicati come "non identificati" nell'imputazione e di cui è stata ritenuta la distrazione non potrebbero essere altri che quelli strumentali all'attività dell'azienda affittata dalla fallita e di proprietà del locatore, come dall'elenco prodotto dalla difesa ed ignorato dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondata è innanzi tutto l'eccezione processuale sollevata con il primo motivo. Infatti, per il consolidato insegnamento di questa Corte, la nullità assoluta e insanabile della notifica della citazione a giudizio dell'imputato prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la stessa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, integrando invece una mera nullità generale a regime intermedio la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica stessa che, al contrario, non abbia pregiudicato la conoscenza dell'atto (Sez. U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. Un., n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028). In tale secondo caso è poi pacifico che la nullità configurabile è assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. c.p.p. (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 48610 del 23/10/2019, Poliku, Rv. 277932). Nel caso di specie risulta dagli atti che la citazione per il giudizio d'appello è stata notificata all'imputato presso lo studio del nuovo difensore nominato nelle more e non presso lo studio di quello precedente dove aveva anche eletto domicilio, elezione invero che non risulta essere mai stata revocata. Non risulta peraltro che il nuovo difensore, né con l'istanza di rinvio dell'udienza originariamente fissata, né all'udienza alla quale la stessa è stata rinviata e celebratasi in sua presenza abbia eccepito alcunchè in merito alla regolarità della notifica, mentre nemmeno con il ricorso viene rappresentato che la stessa non abbia raggiunto il suo scopo, rimanendo escluso che le modalità con le quali è stata eseguita siano di per sé inidonee a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Pertanto deve ritenersi che il difensore, a mani del quale è stata materialmente eseguita la notifica della citazione destinata all'imputato, avendo assistito alla produzione della nullità, è venuto meno all'onere di dedurla immediatamente di cui all'art. 182 comma 2 c.p.p., talchè la deduzione della medesima con il ricorso per cassazione deve ritenersi tardiva. 3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato oltre che aspecifico. Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la Corte territoriale ha acquisito e valutato il documento contenente l'elenco dei beni strumentali all'azienda affittata per conto della fallita dall'imputato. Ed in proposito la sentenza ha specificamente escluso che i suddetti beni si identifichino con quelli di cui è stata contestata la distrazione, individuati invece in quelli acquistati nel corso della gestione dell'azienda, mentre il ricorso ha omesso di confrontarsi con la motivazione posta a giustificazione di tali conclusioni. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Decreto Cassazione n. 26187/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris