CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1960 avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 6 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; Letto la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di Ancona, decidendo sul riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposto dal predetto, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta ai suoi danni perché gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto trovato nella disponibilità di 179 chilogrammi di hashish, nascosti all'interno di un furgone dallo stesso condotto, appositamente modificato per il trasporto di materiale da occultare; rilevato che con il ricorso la difesa replica nuovamente le critiche dirette a contestare le scelte investigative della polizia giudiziaria operante, valorizzate al fine di sostenere la mera occasionalità del ruolo di corriere assunto dal ricorrente e che, di contro, siffatte osservazioni, solo suggestive e palesemente eccentriche rispetto al devoluto prospettabile innanzi a questa Corte, non valgono in alcun modo ad elidere i costituti oggettivi della gravità indiziaria posti a fondamento dell'intervento cautelare, rimasti incontroversi nel loro tenore oggettivo cristallizzato dalle emergenze indiziarie rassegnate dall'arresto in flagranza, né risultano idonee ad incidere sulla gravità del fatto e sulla pericolosità da ascrivere al ricorrente, apprezzati dai giudici della cautela in funzione del rischio di reiterazione e del giudizio di ritenuta adeguatezza della misura adottata, perché non consentono comunque di confermare la labiale affermazione difensiva della mera estemporaneità del ruolo assunto nella specie dal ricorrente; ritenuto che tanto rende immediata la manifesta inconferenza delle deduzioni sottese all'impugnazione; ritenuto infine che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616 cod. proc. pen. determinate come da dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94 comma 1 - ter disp. att. cod. proc. pe