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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 20499/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con trasmissione atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza 28 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine all'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli.

A ragione della decisione, rilevava che la sentenza della Corte di appello di Roma del 6.5.2019, irrevocabile dal 24.7.2020 aveva confermato quella emessa dal Tribunale di Tivoli il 20.4.2016; che detta sentenza era stata annullata dalla Corte di cassazione limitatamente alle pene accessorie; riteneva, quindi, che la conferma della sentenza di primo grado radicava la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del Tribunale di Tivoli, non potendo "incidere l'esito del giudizio di rinvio, avendo la cassazione annullato la sentenza del 6.5.2019 con esclusivo riferimento alla durata delle pene accessorie".

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazior e il Procuratore generale della Repubblica di Roma per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Ha, al riguardo, sostenuto che la norma di cui all'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. prevede una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis qualora la sentenza di appello sia stata annullata dalla Corte di cassazione, che prescinde dai criteri di cui all'ad, 665 comma 2 cod. proc. pen..

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "la disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere cell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado" (Cass. Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Rv. 273104 - 01).

In applicazione di detto principio, la competenza a decidere sull'istanza del Ragusa è della Corte di appello di Roma, alla quale vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. Per completezza si osserva che la pronuncia della Corte di cassazione n.40888 del 06/10/2015 (Rv. 264797 - 01), citata nella decisione impugnata si riferisce a ipotesi diversa e cioè a quella in cui la Corte di appello abbia modificato la sentenza di primo grado in relazione alla sola pena accessoria e non al caso di annullamento con rinvio della decisione di appello da parte della Corte di cassazione, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma.

Così deciso, il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Zaza DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con trasmissione atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 28 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine all'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli. A ragione della decisione, rilevava che la sentenza della Corte di appello di Roma del 6.5.2019, irrevocabile dal 24.7.2020 aveva confermato quella emessa dal Tribunale di Tivoli il 20.4.2016; che detta sentenza era stata annullata dalla Corte di cassazione limitatamente alle pene accessorie; riteneva, quindi, che la conferma della sentenza di primo grado radicava la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del Tribunale di Tivoli, non potendo "incidere l'esito del giudizio di rinvio, avendo la cassazione annullato la sentenza del 6.5.2019 con esclusivo riferimento alla durata delle pene accessorie". 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazior e il Procuratore generale della Repubblica di Roma per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Ha, al riguardo, sostenuto che la norma di cui all'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. prevede una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis qualora la sentenza di appello sia stata annullata dalla Corte di cassazione, che prescinde dai criteri di cui all'ad, 665 comma 2 cod. proc. pen.. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "la disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere cell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado" (Cass. Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018, Rv. 273104 - 01). In applicazione di detto principio, la competenza a decidere sull'istanza del Ragusa è della Corte di appello di Roma, alla quale vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Per completezza si osserva che la pronuncia della Corte di cassazione n.40888 del 06/10/2015 (Rv. 264797 - 01), citata nella decisione impugnata si riferisce a ipotesi diversa e cioè a quella in cui la Corte di appello abbia modificato la sentenza di primo grado in relazione alla sola pena accessoria e non al caso di annullamento con rinvio della decisione di appello da parte della Corte di cassazione, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma. Così deciso, il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Zaza DEPOSITA
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