CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 07307/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la requisitoria scritta e concluso per l'inammissibilita' del ricorso. uditi i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ALESSANDRIA Serafino veniva sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione alla cosca Accoriniti, affiliata alla 'ndrangheta calabrese ed operante nel territorio del Comune di Zungri (VV) (art. 416 bis cod. pen., capo A), di porto e possesso di arma comune da sparo (capo L6), di minaccia a pubblico ufficiale (capo 17), di concorso in ricettazione (capo B8) e del delitto di cui agli artt. 110, 81 e 455 cod. pen. (capo Q7), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., al fine di agevolare la stessa cosca mafiosa. 2. L'ordinanza cautelare veniva confermata il 18/1/2020 dal Tribunale del riesame, adito dall'ALESSANDRIA, ma la Corte di Cassazione con sentenza n. 25009 del 21/7/2020 annullava senza rinvio l'ordinanza applicativa della misura ed il successivo provvedimento di conferma, non riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. 3. Con sentenza emessa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato l'ALESSANDRIA veniva riconosciuto colpevole di tutti i predetti reati, con esclusione solo dell'aggravante mafiosa per i capi L6 e Q7, e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione. A seguito di tale pronuncia il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emetteva nei confronti dell'Alessandria nuova ordinanza di custodia cautelare, e lo stesso Tribunale, pronunciatosi in sede di riesame il 26/5/2022, ha confermato tale provvedimento. 4. Avverso la pronuncia del Tribunale del riesame l'ALESSANDRIA ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, adducendo non essere state valutate le ragioni per le quali, considerato anche lo iato temporale dai fatti, sia stato ritenuto sussistente il pericolo di recidivanza da parte di un giovane incensurato non accusato da alcun collaboratore di giustizia e privo di contatti con i riconosciuti promotori ed organizzatori della cosca, e però ritenuto colpevole di fatti risalenti al periodo 2015-2017. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 4.1.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 292 comma 3 ter cod. proc. pen., per aver ritenuto il Tribunale del riesame di poter integrare la motivazione del provvedimento genetico, attività preclusa dal difetto assoluto di motivazione di questo, che il ricorrente assume potersi riconoscere nel caso di specie. 4.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari: il Tribunale del riesame sarebbe stato mosso dall'erroneo presupposto secondo cui il ricorrente dovrebbe ritenersi affiliato ad una "mafia storica", mentre l'indagine riguardava solo gruppi di recente costituzione, mai oggetto di precedente accertamento giudiziale.5. Il P.G. con requisitoria scritta del 21/9/2022 ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 6. Il ricorrente, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria scritta con motivi nuovi con i quali ha contestato le argomentazioni del PG. e, richiamando il tenore della pronuncia della Corte di Cassazione che aveva annullato la prima ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente, ha nuovamente invocato la distinzione della giurisprudenza tra "mafie storiche" e mafie di recente comparizione ed ha insistito nelle sue richieste, adducendo la recente costituzione della cosca oggetto del procedimento, la formulazione di una contestazione "chiusa" quanto all'art. 416 bis cod. pen. e l'esclusione della cd. aggravante mafiosa da due dei reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 8. Il primo motivo del ricorso proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la sua genericità, in quanto, a fronte di un provvedimento impugnato logico ed esaustivo, non specifica quale delle argomentazioni del tribunale del riesame introduca elementi del tutto nuovi rispetto a quelli posti a sostegno dell'ordinanza genetica, così da indurre a considerare questa del tutto carente di quella motivazione che, pure, nel ricorso si assume essere stata oggetto di "una pregnante critica", difficilmente configurabile in relazione ad una motivazione inesistente. 9. Il secondo motivo del ricorso presentato a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sul quale insistono anche i motivi aggiunti, ed il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece, sono inammissibili per la loro manifesta infondatezza, in quanto l'ordinanza impugnata si è correttamente conformata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905). Come è noto, le cd. "mafie storiche" sono quelle riconducibili alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta ed alla sacra corona unita (cfr., sul punto, anche Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Rv. 272880) sicché i criteri evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità per il superamento della presunzione legale sopra ricordata non possono essere elusi solo con l'assunto secondo cui la locale operante nel territorio di Zungri sarebbe di recente costituzione, trattandosi comunque di una locale di 'ndrangheta che il provvedimento impugnato ha riconosciuto operare, come altre, sotto l'egida del Crimine di Polsi, sicché deve ritenersi del tutto conforme ai principi di diritto sopra ricordati il rilievo del provvedimento impugnato secondo cui, nel difetto di prova di affettiva rescissione del vincolo o di un definitivo allontanamento dell'imputato dal contesto associativo, resta inalterata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria. 10. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;9 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]