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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19840/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7350‒2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro K2 CORPORATION ora K2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Lucia MONTECAMOZZO e Cristina PERITI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sicilia, n. 66, presso lo studio FANTOZZI Associati; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3194/06/2019 della Commissione tributaria regionaledella LOMBARDIA, depositata in data 22/07/2019; Oggetto: TRIBUTIudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. La K2 Corporation ora K2 Sports LLC, società di diritto statunitense, commissionò la realizzazione di stampi ed attrezzature da utilizzare per la produzione di scarponi da sci ed altro materiale tecnico alla K2 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedescofacente parte del Gruppo K2, identificata in Italia ai fini IVA, che a sua volta incaricò alcuni terzisti italiani di produrre detti stampi ed attrezzature che successivamente la predetta K2 Corporation concesse in comodato gratuito ad alcuni fornitori italiani per la produzione del materiale tecnico.

Le cessioni dalla società tedesca a quella statunitense venivano qualificate come cessioni rilevanti ai fini IVA nel territorio nazionale in quanto gli stampi e le attrezzature si trovavano in Italia al momento della cessione ed anche successivamente.

Tali cessioni furono in origine fatturate dalla società tedesca senza applicazione dell’IVA e, poiché l’imposta non poteva essere assolta dalla società statunitense con il meccanismo del reverse chargein quanto le cessioni furono poste in essere tra soggetti non residenti in Italia, seppure identificati ai fini IVA, la società tedesca stornò le fatture emesse senza addebito di IVA, e, mediante il ravvedimento operoso, emise nuove fatture con IVA, presentò dichiarazioni integrative, versò l’imposta, le sanzioni e gli interessi.

La società contribuente, non avendo potuto compensare l’IVA pagata in quanto non aveva effettuato operazioni attive rilevanti ai fini IVA in Italia, avanzò istanza di rimborso che l’Agenzia delle entrate negòper carenza del presupposto impositivo per la mancata identificazione in Italia della K2 Corporation nell’anno 2015, sia per la mancata certezza del momento dell’esigibilità delle operazioni registrate ex artt. 6 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (così a pag. 4 della sentenza impugnata).2.

Il provvedimento di diniego di rimborso venne impugnato dalla società contribuente dinanzi alla CTP di Milano che accolse il ricorso e la successiva impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate è statarigettata dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata.

Hanno sostenuto i giudici di appello che: 1) le operazioni da cui scaturiva il credito IVA erano state regolarmente contabilizzate dalla cedente alla cessionaria con l’emissione delle relative fatture non assumendo rilievo, ai fini del rimborso IVA, la loro tardività rispetto al momento di effettuazione delle operazioni stante il principio di neutralità dell’imposta; peraltro la società contribuente non poteva esercitare il diritto al rimborso prima di ricevere e registrare le fatture emesse dalla cedente (società tedesca), vale a dire prima del novembre 2015; 2) la società contribuente aveva presentato il modello IVA 2016 indicante le somme dovute e non sussistevano dubbi sia sull’effettività delle operazioni che sul relativo pagamento; 3) anche a voler ritenere che le operazioni erano state effettuate negli anni 2013 e 2014,la società contribuente aveva esercitato del tutto legittimamente il diritto al rimborso ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 vigente ratione temporis; 4) la società contribuente aveva dato prova di aver nominato un rappresentante in Italia ai fini IVA per l’anno d’imposta 2015.

3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motiv i , cui replica l’intimata con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per avere i giudici di appello, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., qualificato come fatti non contestati che le prestazioni tra la società tedesca e la contribuente erano state effettuate e che fosse stato saldato il relativo costo.

2. Il motivo è inammissibile perché non coglie l’effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata che , diversamente da quanto sostenuto nel motivo in esame,non ha affatto applicato il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ.

Invero, i giudici di appello hanno affermato che nel caso di specie, evidentemente sulla base della valutazione delle risultanze processuali che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto diversamente contestare, «non sussist[eva] no dubbi» sull’effettività delle prestazioni e delpagamento delle stesse e non, invece, che le due circostanze non fossero state contestate dall’amministrazione finanziaria.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.2697 cod. civ. e 19 del d.P.R. n. 600 del 1973 sostenendo che «Anche in conseguenza dell’errore censurato con il motivo precedente, relativo ad una scorretta individuazione dei fatti pacifici, la sentenza non rispetta il principio di ripartizione dell’onere della prova» (ricorso, pag. 9).

4. Il motivo, che muove dall’errata premessa della non corretta individuazione da parte dei giudici di appello dei fatti pacifici, la cui sussistenza sub specie si è esclusa esaminando il primo motivo, deve ritenersi assorbito e comunque è anch’esso inammissibile giacché non è censurata l’affermazione dei giudici di appello di non dubitare, evidentemente sulla scorta delle risultanze processuali, della effettività delle prestazioni e del pagamento delle stesse, senza che ciò peraltro implichi la dedotta inversione dell’onere probatorio.

5. In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrentedelle spese processuali che liquida in euro 7.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella mis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7350‒2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro K2 CORPORATION ora K2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Lucia MONTECAMOZZO e Cristina PERITI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sicilia, n. 66, presso lo studio FANTOZZI Associati; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3194/06/2019 della Commissione tributaria regionaledella LOMBARDIA, depositata in data 22/07/2019; Oggetto: TRIBUTIudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. La K2 Corporation ora K2 Sports LLC, società di diritto statunitense, commissionò la realizzazione di stampi ed attrezzature da utilizzare per la produzione di scarponi da sci ed altro materiale tecnico alla K2 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedescofacente parte del Gruppo K2, identificata in Italia ai fini IVA, che a sua volta incaricò alcuni terzisti italiani di produrre detti stampi ed attrezzature che successivamente la predetta K2 Corporation concesse in comodato gratuito ad alcuni fornitori italiani per la produzione del materiale tecnico. Le cessioni dalla società tedesca a quella statunitense venivano qualificate come cessioni rilevanti ai fini IVA nel territorio nazionale in quanto gli stampi e le attrezzature si trovavano in Italia al momento della cessione ed anche successivamente. Tali cessioni furono in origine fatturate dalla società tedesca senza applicazione dell’IVA e, poiché l’imposta non poteva essere assolta dalla società statunitense con il meccanismo del reverse chargein quanto le cessioni furono poste in essere tra soggetti non residenti in Italia, seppure identificati ai fini IVA, la società tedesca stornò le fatture emesse senza addebito di IVA, e, mediante il ravvedimento operoso, emise nuove fatture con IVA, presentò dichiarazioni integrative, versò l’imposta, le sanzioni e gli interessi. La società contribuente, non avendo potuto compensare l’IVA pagata in quanto non aveva effettuato operazioni attive rilevanti ai fini IVA in Italia, avanzò istanza di rimborso che l’Agenzia delle entrate negòper carenza del presupposto impositivo per la mancata identificazione in Italia della K2 Corporation nell’anno 2015, sia per la mancata certezza del momento dell’esigibilità delle operazioni registrate ex artt. 6 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (così a pag. 4 della sentenza impugnata).2. Il provvedimento di diniego di rimborso venne impugnato dalla società contribuente dinanzi alla CTP di Milano che accolse il ricorso e la successiva impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate è statarigettata dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata. Hanno sostenuto i giudici di appello che: 1) le operazioni da cui scaturiva il credito IVA erano state regolarmente contabilizzate dalla cedente alla cessionaria con l’emissione delle relative fatture non assumendo rilievo, ai fini del rimborso IVA, la loro tardività rispetto al momento di effettuazione delle operazioni stante il principio di neutralità dell’imposta; peraltro la società contribuente non poteva esercitare il diritto al rimborso prima di ricevere e registrare le fatture emesse dalla cedente (società tedesca), vale a dire prima del novembre 2015; 2) la società contribuente aveva presentato il modello IVA 2016 indicante le somme dovute e non sussistevano dubbi sia sull’effettività delle operazioni che sul relativo pagamento; 3) anche a voler ritenere che le operazioni erano state effettuate negli anni 2013 e 2014,la società contribuente aveva esercitato del tutto legittimamente il diritto al rimborso ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 vigente ratione temporis; 4) la società contribuente aveva dato prova di aver nominato un rappresentante in Italia ai fini IVA per l’anno d’imposta 2015. 3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motiv i , cui replica l’intimata con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per avere i giudici di appello, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., qualificato come fatti non contestati che le prestazioni tra la società tedesca e la contribuente erano state effettuate e che fosse stato saldato il relativo costo. 2. Il motivo è inammissibile perché non coglie l’effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata che , diversamente da quanto sostenuto nel motivo in esame,non ha affatto applicato il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. Invero, i giudici di appello hanno affermato che nel caso di specie, evidentemente sulla base della valutazione delle risultanze processuali che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto diversamente contestare, «non sussist[eva] no dubbi» sull’effettività delle prestazioni e delpagamento delle stesse e non, invece, che le due circostanze non fossero state contestate dall’amministrazione finanziaria. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.2697 cod. civ. e 19 del d.P.R. n. 600 del 1973 sostenendo che «Anche in conseguenza dell’errore censurato con il motivo precedente, relativo ad una scorretta individuazione dei fatti pacifici, la sentenza non rispetta il principio di ripartizione dell’onere della prova» (ricorso, pag. 9). 4. Il motivo, che muove dall’errata premessa della non corretta individuazione da parte dei giudici di appello dei fatti pacifici, la cui sussistenza sub specie si è esclusa esaminando il primo motivo, deve ritenersi assorbito e comunque è anch’esso inammissibile giacché non è censurata l’affermazione dei giudici di appello di non dubitare, evidentemente sulla scorta delle risultanze processuali, della effettività delle prestazioni e del pagamento delle stesse, senza che ciò peraltro implichi la dedotta inversione dell’onere probatorio. 5. In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. 6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrentedelle spese processuali che liquida in euro 7.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella mis