CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23323/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via Crescenzio n. 20; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste n. 81/11/2015, depositata il 2.3.2015; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte che [OSCURATO:PERSONA] ricorse avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per maggiore imposizione irpef, addizionale regionale, addizionale comunale per gli anni 2006, 2007 e 2008. Gli avvisi di riferivano al reddito di partecipazione dichiarato dal contribuente e rettificato dall’Ufficio a seguito del controllo espletato dalla guardia di finanza alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] della quale la stessa è socia al 50%. I ricorsi, riuniti, vennero respinti dalla commissione tributaria provinciale. La sentenza venne quindi impugnata ed il giudice di seconde cure respinse l’appello. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con 7 motivi mentre l’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, c.p.c. Motivi della decisione 1Successivamente alla presentazione del ricorso, la ricorrente, ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Udine ha annullato parzialmente gli avvisi in relazione alle annualità 2006 e 2007 e, pertanto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite come da accordi con controparte. Emerge dagli atti che la rinuncia sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate via PEC. Ne consegue la non necessità di riprodurre in questa sede le singole doglianze proposte. Deve quindi dichiararsi l’inammissibile il ricorso originariamente proposto per sopravvenuta carenza di interesse. Stante la costituzione tardiva dell’Agenzia, non vi è da provvedere sulle spese. Si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da parte della ricorrente stante la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta rinuncia al ricorso atteso che n tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 20 12, non trova applicazionein caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass., Sez. 5^, 12 novembre2015, n. 12175). P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere per sopravv