CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1987
Cassazione n. 19226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo, sul denegato riconoscimento del legittimo impedimento, nulla dice sulla prima ragione di rigetto, indicata nella motivazione della sentenza di appello, consistente nella mancanza di tempestività della prospettazione dell'impedimento; considerato che, essendo tale parametro di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza di rinvio, il ricorso avrebbe dovuto confrontarsi con tale aspetto, in difetto peccandoper aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); rilevato che il secondo motivo, sulla responsabilità dell'imputato per concorso, pur allegando - erroneamente - una violazione di legge, è, invece, meramente valutativo e fattuale, pretendendo una rivalutazione di circostanze fattuali, che esula dai compiti di questa Corte, a fronte di una motivazione che non manifesta illogicità in grado tale (manifesto) da soddisfare lo standard di legge (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.), nemmeno puntualmente indicato dal ricorrente; considerato, inoltre, che la sentenza parte dalla premessa del compossesso degli assegni da parte dei due correi, mentre la linea difensiva parte dall'assunto - del tutto indimostrato - del possesso esclusivo ed anteriore degli assegni in capo al Cirelli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M