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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1969

ECLI:EU:C:1969:9
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61968C0017

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 13 MARZO 1969 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Mi occupo oggi della dispensa dal servizio di un dipendente imposta dalla riorganizzazione amministrativa effettuata a seguito della fusione degli esecutivi comunitari.

Il ricorrente, cittadino olandese, veniva assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] della CECA nel settembre 1952 e nell'aprile 1959 passava alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] CEE, nel grado A/2, come direttore della direzione «condizioni e prezzi di trasporto» nell'ambito della direzione generale dei trasporti.

La direzione generale trasporti comprendeva a quel tempo anche le direzioni «organizzazione del mercato dei trasporti» e «coordinamento degli investimenti e studi economici».

A seguito del trattato di fusione, nella direzione generale trasporti veniva inclusa anche la direzione trasporti già facente parte della direzione generale economia ed energia dell'ex [OSCURATO:PERSONA].

In esecuzione di quanto disposto nell'allegato I del trattato di fusione, la [OSCURATO:PERSONA] comune riorganizzava e razionalizzava i propri servizi, operazione che doveva essere conclusa entro il 30 giugno 1968.

I provvedimenti del Consiglio rendevano inevitabile la soppressione di diversi posti e il Consiglio definiva il nuovo Statuto del personale delle Comunità europee con un regolamento speciale del 29 febbraio 1968 che entrava in vigore il 5 marzo 1968.

Il 6 marzo 1968 la [OSCURATO:PERSONA] redigeva un nuovo schema organizzativo che ripartiva solo in tre direzioni, invece di quattro, la direzione generale trasporti.

Con una decisione del 20 marzo 1968 venivano assegnati i tre posti di direttore e contemporaneamente si sollevava dalle sue mansioni il ricorrente che — conservando il suo grado — veniva addetto provvisoriamente come Consigliere principale temporaneo alla direzione generale trasporti.

Con lettera 31 maggio 1968 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente dell'impossibilità di assegnargli un posto definitivo e che il suo nominativo era stato incluso tra quelli in predicato per un licenziamento a breve scadenza.

Il 19 giugno 1968 il ricorrente reclamava contro la decisione del 20 marzo 1968 a norma dell'articolo 90 dello statuto del personale, ma già il 14 aprile 1968 aveva inviato una lettera al presidente della [OSCURATO:PERSONA] formulando riserve circa il provvedimento summenzionato.

Il 26 giugno 1968 la [OSCURATO:PERSONA] con sua decisione dispensava dal servizio il ricorrente a decorrere dal 1 o ottobre 1968, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 259/68.

Il ricorso del 27 luglio 1968 mira principalmente a far annullare questa decisione.

Il ricorrente chiede inoltre, ove sia necessario, di annullare la decisione del 20 marzo 1968 ed un'altra del 30 maggio contenuta nella lettera del presidente del 31 maggio 1968.

Il ricorrente chiede poi alla Corte di statuire che egli deve continuare a percepire lo stipendio e deve ulteriormente fruire di tutti i vantaggi derivantigli dal suo impiego. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che il ricorso sia irricevibile in quanto diretto contro le decisioni del 20 marzo e del 30 maggio 1968 e per di più non possa essere accolto perché infondato.

Esponendo la mia valutazione giuridica esaminerò i particolari degli argomenti invocati dalle parti ed approfondirò l'esame dei fatti.

I — Sulla ricevibilità Vediamo anzittuto le eccezioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l'irricevibilità di alcune delle domande: comincerò da questo punto anche se l'esame è richiesto solo «in quanto necessario». 1 — La domanda di annullamento del provvedimento del 20 marzo 1968 [OSCURATO:PERSONA] dubita della ricevibilità della domanda, poiché ritiene che il provvedimento con cui si dispone un mutamento della destinazione del dipendente lascia impregiudicati i diritti a questo conferiti dallo statuto e non lede l'interessato se le nuove mansioni che gli vengono affidate corrispondono al suo grado.

La giurisprudenza consolidata fino a questo momento mi fa però dubitare che si possa accogliere questa tesi, anche prescindendo dall'assunto del ricorrente secondo cui il provvedimento del 20 marzo 1968 avrebbe effettivamente costituito una specie di lista di proscrizione per i futuri licenziamenti.

In effetti la Corte, già nella sentenza del 5 maggio 1966 ( 2 ) ha sancito che un trasferimento (quindi l'attribuzione di un nuovo posto) può costituire un atto arrecante pregiudizio e quindi impugnabile se il provvedimento non è preso nell'interesse del servizio, ma è frutto di uno sviamento di potere.

Il ricorso poteva essere ricevibile sulla semplice base di indizi oggettivi pertinenti e concordanti.

Parimenti nella sentenza ,1 luglio 1968 ( 3 ) si ammette che un dipendente può impugnare il provvedimento con cui vengono sottratti al suo controllo alcuni dei servizi che prima dipendevano da lui.

Conformemente a questa giurisprudenza si può ammettere che anche l'assegnazione di una nuova sfera d'attività (nella fattispecie l'attribuzione — del resto provvisoria — delle mansioni di consigliere principale invece di quelle di direttore di una direzione) può costituire un atto lesivo, specie — a supporre esatta l'affermazione del ricorrente — se nel nuovo posto non si svolge in effetti alcuna attività.

Non dovrebbero allora esservi dubbi quanto alla ricevibilità di questo capo di domanda. 2 — La domanda di annullamento del provvedimento del 30 maggio 1968 Sotto questo aspetto la situazione è diversa: dalle memorie ci è noto che la [OSCURATO:PERSONA], in questa decisione, prospetta la dispensa definitiva dal servizio nei confronti di alcuni dipendenti, tra cui il ricorrente.

Inoltre nel processo verbale relativo alla seduta si dichiara : «Monsieur le président informera les intéressés de cette intention, afin qu'ils puissent soumettre leurs observations éventuelles à la Commission avant que celle-ci arrète sa décision finale».

La lettera del 31 maggio 1968 indirizzata al ricorrente aveva tenore analogo.

È chiaro che l'atto non pregiudicava ancora definitivamente lo stato giuridico del ricorrente, poiché si trattava piuttosto di un atto preparatorio che preludeva ad una successiva decisione che non era ancora ben definita nella sua sostanza; lo provano l'invito rivolto al ricorrente ed agli altri dipendenti interessati a presentare le loro osservazioni; la successiva nomina a direttore di uno dei dipendenti di grado A/2 inclusi nell'elenco, mentre ad altri venivano attribuiti posti della carriera immediatamente inferiore (come risulta da una comunicazione priva di data del vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], inclusa nel fascicolo personale del ricorrente).

È altrettanto difficile affermare che il provvedimento del 30 maggio 1968 lede direttamente il ricorrente, mentre al contrario era possibile ravvisare una lesione diretta in caso di pareri — per altro vincolanti — emanati dalla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione in virtù dell'articolo 102 dello statuto del personale.

A questo proposito mi richiamo alla sentenza della Corte in data 1 o luglio 1964 ( 4 ) e propongo di negare la ricevibilità della domanda di annullamento del provvedimento 30 maggio 1968.

Non vi sono altre questioni d'irricevibilità di carattere generale; per quanto riguarda l'ammissibilità delle singole censure, mi riservo di riesaminarla allorché mi soffermerò sui vari punti.

II — Nel merito Il merito della controversia si riduce quindi ai provvedimenti del 20 marzo e del 26 giugno 1968 e sarà opportuno ricordare che il ricorrente ravvisa nella decisione del 26 giugno 1968 una ripetizione del provvedimento del 20 marzo 1968.

Le sue censure non sono particolarmente dirette contro la decisione del 20 marzo; eccezion fatta per quelle espressamente dirette contro la decisione del 26 giugno, le critiche valgono indistintamente nei confronti dei due provvedimenti.

Tenendo presente questo fatto, si comprenderanno meglio gli argomenti esposti qui appresso.

Prima censura Anzitutto il ricorrente ritiene irregolari le decisioni adottate perché non erano state precedure da un esame comparativo dei meriti dei dipendenti che potevano venir colpiti dal provvedimento di cui all'articolo 4 del regolamento del Consiglio n. 259/68.

Questo è senz'altro il nucleo del problema, che però può ancora assumere vari aspetti.

Anzitutto ci si può chiedere se fosse necessario effettuare un simile esame nel caso di dipendenti del grado del ricorrente.

Dobbiamo poi accertare se l'esame sia stato fatto, quando e quali siano state le modalità seguite.

La prima questione non presenta grandi difficoltà: anche la [OSCURATO:PERSONA] ammette la necessità dell'esame.

La cosa potrebbe parere strana, poiché il 2 o comma dell'articolo 4 del regolamento summenzionato recita : «Qualora la [OSCURATO:PERSONA] intenda porre in atto, nei confronti dei funzionari di grado diverso da A/1 e A/2, i provvedimenti di cui al paragrafo 1, essa compila per grado l'elenco dei funzionari che ne sono oggetto … prendendo in considerazione la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità dei funzionari».

Sarebbe però erroneo trarre la conclusione che alla [OSCURATO:PERSONA] spetti la facoltà incondizionata di determinare quali dipendenti di grado A/1 e A/2 saranno dispensati dal servizio.

Bisogna tener presente che la norma citata è stata eleborata per disciplinare un procedimento straordinario , cioè la riduzione dei posti a seguito della fusione degli esecutivi comunitari.

Una dispensa dal servizio conseguente alla fusione non può venir parificata alla dispensa dall'impiego di cui all'articolo 50 dello statuto del personale, operazione di ordinaria amministrazione.

Se per i dipendenti di grado A/1 e A/2 non vigeva l'imperativo di osservare strettamente i criteri dell'articolo 4, n. 2, ma si ammetteva un potere discrezionale più ampio, l'esercizio di questo potere doveva comunque sempre avvenire in modo oggettivo.

Nell'interesse del servizio si dovevano quindi considerare oggettivamente parecchi aspetti del problema, in altre parole si doveva procedere a quello che le parti definiscono concordemente esame comparativo dei meriti dei dipendenti che dovevano venire dispensati o mantenuti in servizio.

Per appurare se nella fattispecie l'esame è stato fatto, sarà opportuno attenerci soprattutto ai processi verbali della [OSCURATO:PERSONA].

Il protocollo sulla riunione del 20 marzo 1968 contiene due volte questa frase : «Après s'être fait communiquer les dossiers personnels de l'ensemble des fonctionnaires des grades A/2 en service auprès de la Commission, et après avoir procédé à un examen comparatif attentif, la Commission prenant en considération l'intérêt du service et les exigences d'une saine rationalisation, arrête les décisions suivantes».

Non dobbiamo però accontentarci di questa affermazione, poiché il ricorrente, che non contesta l'effettuazione di un esame generale , insiste sul fatto che il suo caso specifico non è stato esaminato anteriormente all'adozione della decisione del 20 marzo 1968.

L'omissione si spiega come segue: in precedenza, e precisamente nel dicembre 1967, il ricorrente aveva accennato al suo superiore gerarchico che egli avrebbe anche potuto abbandonare volontariamente il servizio, giacché non era riuscito a vendere un battello per la navigazione sul Reno di sua proprietà, in ottemperanza all'invito della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre il ricorrente sarebbe stato disposto a dare le dimissioni se fosse stata approvata la proposta della [OSCURATO:PERSONA] di istituire una disciplina sul licenziamento dei dipendenti nell'ambito della razionalizzazione amministrativa.

È stato sottolineato più volte, anche nei confronti di un membro della [OSCURATO:PERSONA], che tale assenso era condizionato ed allorché l'interessato si rese conto che erano caduti i necessari presupposti (si erano create buone prospettive per la vendita del battello e le proposte della [OSCURATO:PERSONA] non erano state accolte dal Consiglio nella loro formulazione originale) l'11 marzo 1968 inviava una lettera al proprio direttore generale specificando di non avere più intenzione di presentare dimissioni volontarie.

Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione del 20 marzo 1968 ritenendo che il ricorrente intendesse sempre abbandonare il servizio; quindi non lo si considera candidato ad uno dei tre posti liberi di direttore presso la direzione generale trasporti.

Questa situazione corrisponde a quella descritta in una lettera del 22 marzo, inviata al direttore generale superiore gerachico del ricorrente da un membro della [OSCURATO:PERSONA] che aveva partecipato alla riunione del 20 marzo: la decisione presa dal ricorrente l'11 marzo 1967 (leggasi 1968), cioè la revoca della sua dichiarazione di intenzioni, sarebbe giunta troppo tardi.

La lettera continua : «En effet, à la suite de la décision de la Commission de réduire au nombre de trois les quatre directions sortant des anciens organigrammes, un choix douloureux aurait dû être opéré entre les quatre titulaires, dont les qualités personnelles et professionnelles sont excellentes.

La décision que M. Reinarz vous avait communiquée en son temps nous a permis d'éviter ce choix pénible, tout en tenant compte des desiderata personnels de M. Reinarz.

Comme vous ne l'ignorez pas, la Commission a tenu compte de cette proposition et a donc désigné les trois autres titulaires pour assumer les fonctions des trois directions nouvelles».

È quindi assodato che il ricorrente è stato escluso dall'esame effettuato il 20 marzo 1968, per designare chi avrebbe occupato i tre posti di direttore della direzione generale trasporti, per motivi che a quel momento non avevano più alcuna validità.

Il fatto rimane innegabile, benché la [OSCURATO:PERSONA], malgrado il tenore inequivocabile della summenzionata lettera del 22 marzo 1968, affermi che l'imperativo di salvaguardare l'interesse del servizio ha automaticamente incluso l'esame del caso particolare nell'esame della situazione generale.

È chiaro che altro è stabilire se l'interesse del servizio implicasse il mantenimento in servizio del ricorrente, altro è licenziare, invita parte, uno dei quattro dipendenti ugualmente interessati.

Se nel marzo 1968 è stata stabilita la lista dei dipendenti che sarebbero stati licenziati, non resta che affermare che le designazioni sono state irregolari perché non si è tenuto conto di un elemento essenziale per l'esercizio del potere discrezionale.

Tuttavia dagli atti processuali non risulta che la decisione del 20 marzo 1968 sia stata una vera e propria preselezione. [OSCURATO:PERSONA] lo nega, richiamandosi a provvedimenti successivi, come ad esempio la decisione del 26 giugno 1968.

È possibile che l'esame comparativo definitivo sia stato effettuato dopo il 20 marzo 1968 e abbia compreso il ricorrente che il 14 aprile e il 19 giugno 1968 aveva avanzato marcate riserve nei confronti della decisione del 20 marzo.

Questi fatti devono venire attentamente esaminati, tenendo ben presenti gli avvenimenti dei mesi che ci interessano.

Il 6 marzo 1968 la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito l'organico dei gradi più elevati, nel quale veniva soppresso un posto di direttore presso la direzione generale trasporti.

Il 20 marzo 1968 tre dei quattro direttori titolari venivano confermati, mentre al ricorrente veniva assegnato un posto di consigliere principale in via provvisoria.

Il 25 marzo il Consiglio dei ministri approvava il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] per il 1968 riducendolo notevolmente, come si prevedeva.

I posti di grado A/2 scendevano da 120 a

95. Entro il 18 aprile gli interessati potevano presentare le loro dimissioni volontarie ; come si era previsto nella riunione del 20 marzo, il 30 maggio veniva poi stabilito l'elenco dei dipendenti in predicato per il licenziamento, ai quali veniva rivolto esplicito invito a presentare le loro osservazioni entro il 20 giugno.

Le decisioni di licenziamento del 26 giugno venivano preparate in base ad una comunicazione del vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] e su raccomandazioni dei capi gabinetto, come risulta da una nota del 24 giugno inclusa nel fascicolo personale del ricorrente.

Riconsiderando il succedersi degli avve nimenti e riflettendo sullo scopo e sull'importanza delle rispettive fasi, si ha effettivamente l'impressione che i dipendenti che sarebbero stati mantenuti in servizio erano già stati designati prima del 20 marzo.

Sarebbe infatti stato poco logico occupare i posti del nuovo organigramma (per di più senza alcuna riserva) e decidere poi in seguito chi sarebbe stato confermato nell'impiego.

Per coloro che con i provvedimenti del 20 marzo non avevano ottenuto posti definitivi, rimaneva solo la speranza in ulteriori posti concessi nel bilancio che sarebbe stato discusso il 25 marzo (il che era molto problematico, tenuto conto dei costanti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio), oppure rimaneva la possibilità di accedere ai posti resi vacanti dalle eventuali dimissioni volontarie presentate entro il 18 aprile.

Solo sotto questo aspetto era concepibile un esame comparativo tra i candidati alla dispensa dal servizio, mentre pare improbabile un esame unico e globale di tutti i dipendenti in predicato per la dispensa dal servizio.

L'impressione è confermata dalla lettera già ricordata di un membro della [OSCURATO:PERSONA] al direttore della direzione generale «trasporti» del 22 marzo 1968.

Nella parte conclusiva si legge : «une remise en question de choix conduirait, en Commission, à une rediscussion d'un équilibre géographique très péniblement acquis».

È quindi chiaro che era escluso che si ripetesse l'esame comparativo.

Infatti anche in processi verbali successivi non viene più menzionato, come nel verbale del 20 marzo 1968, «l'examen comparatif attentif» dei fascicoli personali di tutti i dipendenti di grado A/2.

Del pari si tace su questo punto nel verbale della riunione del 30 maggio e se nel verbale della riunione del 26 giugno si parla di «nouvel examen de l'ensemble des dossiers», si deve piuttosto ritenere che l'esame si sia limitato ai fascicoli dei dipendenti designati per un eventuale licenziamento nell'elenco del 30 maggio.

Questa tesi è corroborata dal fatto che solo questi candidati hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni (osservazioni che non avrebbero potuto essere presentate dagli altri dipendenti entro il 30 giugno qualora fosse stata modificata la preselezione).

Un altro argomento a favore della tesi è anche costituito da alcune frasi della comunicazione del vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] in preparazione della riunione del 26 giugno nonché altre della nota del segretario dell'esecutivo in data 24 giugno.

Se dopo queste premesse dobbiamo partire dal presupposto che la preselezione definitiva per i licenziamenti è stata operata il 20 marzo, e quindi il ricorrente è stato escluso dal necessario esame comparativo, mentre tutti gli atti successivi non sono più stati preceduti da esami, benché non avessero portata inferiore a quello del 20 marzo, se ne desume non solo l'irregolarità della decisione del 20 marzo 1968, ma anche quella del provvedimento di dispensa dal servizio del 26 giugno.

La domanda è quindi fondata e i provvedimenti in questione vanno annullati.

Giunti a questa conclusione si rende superfluo l'esame delle altre censure, che esaminerò solo per amore di completezza.

Seconda censura La seconda censura mira a mettere in rilievo l'insufficiente motivazione della decisione del 26 giugno, in quanto non si dichiara se l'esame comparativo dei dipendenti dei gradi A/1 e A/2 comprendeva anche i consiglieri principali, non si specifica quali categorie erano state messe a confronto e secondo quali criteri sia stato fatto questo confronto.

Premetto che il tenore della decisione dovrebbe dissipare ogni dubbio.

Allorché si parla di «examen comparatif des diverses situations des fonctionnaires de grades A/1 et A/2», è chiaro che non ci si riferisce ad un esame globale , ma solo ad un raffronto tra situazioni comparabili , cioè un esame comparativo rispettivamente tra i dipendenti di grado A/1 e di grado A/2.

Inoltre mi pare chiaro che nell'ambito del grado A/2 rientrino tutti i dipendenti così inquadrati, ivi compresi i cosiddetti consiglieri principali.

La decisione sotto questo aspetto mi pare abbastanza chiara.

Prescindendo da ciò, ritengo sia molto incerto se le decisioni di cui all'articolo 4 del regolamento del Consiglio adottate nei confronti dei dipendenti di grado A/1 e A/2 dovessero venire motivate anche materialmente: abbiamo visto come la [OSCURATO:PERSONA] in questa sfera non disponesse di poteri illimitati, ma non si dovrebbe nemmeno dimenticare che i gradi A/1 e A/2 sono stati esclusi dalla sfera d'applicazione dell'articolo 4, n. 2.

Per i gradi summenzionati non si dovevano solo rispettare i criteri enunciati nel regolamento, ma, nell'ambito di un obiettivo esercizio dei poteri discrezionali, si dovevano anche rispettare altri criteri non schematicamente enunciabili e — per quanto comprendono giudizi di valore — insindacabili da questa Corte.

Invocando quindi il principio desumibile dall'articolo 50 dello statuto del personale (comparato con gli articoli 49 e 51), negherei l'obbligo di motivazione per i provvedimenti con cui vengono dispensati dal servizio i dipendenti di grado A/1 e A/2, per lo meno per quanto riguarda le considerazioni di carattere materiale, quindi per tutto quello che esula dall'enunciazione delle norme di legge su cui si basano le decisioni e dalla descrizione degli atti preliminari di dette decisioni.

Con la seconda censura il ricorrente allega — argomento del tutto estraneo all'insufficienza di motivazione — che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto lasciarlo in servizio se avesse tenuto conto di criteri oggettivi come l'anzianità di servizio, le conoscenze tecniche, l'esperienza e gli oneri familiari.

La conclusione sarebbe giustificata dal tenore della lettera di un membro della [OSCURATO:PERSONA] in data 22 marzo, secondo cui tutte le qualità personali e professionali dei quattro direttori della direzione generale trasporti erano eccellenti.

La tesi del ricorrente non può venire accolta nemmeno sotto questo profilo.

È sufficiente, ritengo, ricordare che la scelta effettuata a norma dell'articolo 4 ha tenuto conto di vari elementi, come ad esempio la personalità complessiva degli interessati, e di altri criteri che la Corte non può apprezzare.

Pare quindi impossibile accogliere la domanda del ricorrente e pronunciarsi positivamente su questo punto.

Dalla seconda censura dunque non si desume alcun elemento che provi la fondatezza del ricorso.

Terza censura Altrettanto può dirsi della terza censura, secondo la quale la decisione del 26 giugno non consentirebbe di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fascicolo personale dei dipendenti interessati.

Nella replica non vi si fa più accenno, quindi pare che l'argomento sia stato lasciato cadere in quanto evidentemente il ricorrente, esaminando il verbale della riunione di cui trattasi, si è potuto convincere che il complesso dei fascicoli è stato esaminato.

Quarta censura Sarò breve anche sulla quarta censura, secondo la quale la motivazione sarebbe errata in quanto si riferisce a dichiarazioni contenute nella lettera del ricorrente del 19 giugno.

La lettera però, come pretende la [OSCURATO:PERSONA], non costituisce una presa di posizione nei confronti della dispensa dal servizio, ma è un ricorso formale contro la decisione del 20 marzo, al quale per di più non è stato risposto nelle dovute forme.

Possiamo esaminare la censura senza preoccuparci se l'argomento testé ricordato sia stato dedotto tardivamente oppure si debba ritenere ricevibile poiché risulta che nell'atto introduttivo vi era già qualche cenno in merito.

Comunque l'argomento è assolutamente inconferente, poiché alla [OSCURATO:PERSONA] non si può far carico di aver erroneamente considerato ed apprezzato una parte del ricorso del 19 giugno come osservazioni presentate in risposta all'invito del 31 maggio, giacché il ricorso è chiaramente diretto contro la dispensa dal servizio.

È inoltre irrilevante se al ricorso del 19 giugno è stata data o meno risposta formale.

La dispensa dal servizio ha automaticamente revocato anche l'attribuzione temporanea delle funzioni di consigliere principale ed ha legittimato il ricorrente ad impugnare il provvedimento del 20 marzo.

Quinta censura La quinta censura è più consistente: uno dei quattro direttori della direzione generale trasporti all'inizio del settembre 1968 avrebbe raggiunto l'età della pensione ed avrebbe dovuto essere messo a riposo.

Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] in virtù delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 259/68, avrebbe deciso di affidare a questo dipendente una direzione con l'evidente proposito di nominarvi poi un altro dipendente della stessa nazionalità (come poi è avvenuto nel gennaio 1969). [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'addebito, ma osserva che era suo pieno diritto di confermare nell'impiego un dipendente non tenendo solo conto dell'età, ma anche delle sue prestazioni, dovendo per di più salvaguardare l'equilibrio geografico.

Questo modo di vedere si rispecchia anche nella lettera menzionata del membro della [OSCURATO:PERSONA] datata 22 marzo, ove si afferma : «qu'une remise en question de choix conduirait, en Commission, à une rediscussion d'un équilibre géographique très péniblement acquis».

Prima di esaminare questa censura che, contrariamente ai risultati finora ottenuti, deve presumere che sia stato fatto un esame comparativo, si deve ricordare che i provvedimenti del 1968 erano conseguenza di misure straordinarie per la riduzione dell'organico e per la razionalizzazione dei servizi della [OSCURATO:PERSONA].

Per alcune carriere, che potevano considerarsi garanzie a vita per i relativi titolari, se non fosse sopravvenuta la fusione, i provvedimenti comportavano un'imprevista interruzione e sotto questo profilo era opportuno, dovendo scegliere tra più dipendenti (che secondo la lettera del 22 marzo si distinguevano tutti per qualità personali e professionali), dispensare dal servizio anzitutto quelli più prossimi all'età della pensione.

Nell'interesse del servizio non aveva alcuna importanza tener conto delle capacità professionali cui comunque si sarebbe dovuto presto rinunziare ope legis.

Per contro vi erano gli interessi dei colleghi più giovani che non avevano un diritto assoluto, ma avevano delle aspettative di carriera come dipendenti degli organismi europei.

Se a queste evidenti considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] si obietta che una decisione in questo senso avrebbe fatto sì che nella direzione generale trasporti vi sarebbero stati un direttore italiano, due direttori del Benelux e un direttore tedesco, il ragionamento può far riflettere per quanto riguarda l'equilibrio geografico.

Si potrebbero ravvisare valide ragioni imposte dal servizio per evitare un tale squilibrio solo se fosse dimostrato che negli altri gradi della direzione generale trasporti (ad esempio nei gradi A/3 e A/4) non vi erano consulenti tecnici della nazionalità del direttore che sarebbe andato a riposo in settembre.

La preoccupazione di mantenere l'equilibrio geografico, che lo statuto relega tra gli imperativi di second'ordine, non consente certo di considerare isolatamente ogni grado in ogni servizio.

Poiché però la [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto tale prova, si ha in effetti l'impressione che la scelta che si è risolta nella dispensa dal servizio del ricorrente non sia stata del tutto obiettiva.

Pare particolarmente vulnerabile in quanto apparentemente un posto di direttore che poteva essere affidato al ricorrente veniva riservato ad un altro dipendente di nazionalità diversa, il che non è conciliabile con i principi sanciti dalla giurisprudenza in base agli articoli 7 e 27, n. 3, dello statuto del personale.

Per lo meno potrebbe ravvisarsi un ulteriore grave indizio d'irregolarità nelle decisioni impugnate che potrebbe far accogliere il ricorso, se non venisse accolto per altri motivi, e che implica però un supplemento d'istruttoria sui fatti della controversia.

Sesta censura La sesta censura si fonda parzialmente su argomenti dedotti a proposito dell'insufficiente motivazione.

Tenendo conto dell'anzianità di servizio, della sua attività presso l'[OSCURATO:PERSONA], della sua esperienza e delle sue cognizioni tecniche, l'interesse del servizio avrebbe imposto di non licenziare il ricorrente.

Mi richiamo a quanto ho già esposto per sottolineare solo che l'apprezzamento di questi criteri, connesso parzialmente a valutazioni nei confronti di altri dipendenti esula dai nostri compiti, a meno che non vi siano manifeste irregolarità.

Anche questo argomento è quindi inconferente.

Settima censura Infine il ricorrente ravvisa nei provvedimenti impugnati delle sanzioni dissimulate in quanto alla direzione di cui era titolare in precedenza è stato chiamato un altro dipendente.

Non vi erano però motivi che giustificassero una sanzione nei confronti del ricorrente e nemmeno era stato instaurato il procedimento ad hoc, quindi le decisioni dovrebbero venire annullate.

Non sarà necessario soffermarci a lungo nemmeno su questa censura, che il ricorrente non ha motivato.

In particolare non ha messo in luce indizi che facciano sospettare che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva applicare sanzioni discipli nari.

Non possiamo quindi trarre alcuna conseguenza giuridica dalla censura che deve essere considerata inammissibile per insufficiente motivazione.

III — Conclusioni finali Concludo quindi come segue : L'esame dei fatti ci fa concludere che gli atti determinanti per la dispensa dal servizio del ricorrente sono frutto di errore nell'esercizio del potere discrezionale poiché il ricorrente è stato escluso dall'esame comparativo dei dipendenti in predicato per la conferma o per la dispensa dal servizio.

Le decisioni del 20 marzo e del 26 giugno 1968 vanno quindi annullate e il ricorrente va mantenuto in servizio.

Non vi è motivo per disporre un risarcimento del danno, chiesto in via subordinata.

Poiché il ricorso va accolto, le spese devono essere poste interamente a carico della [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Traduzione dal tedesco. ( 2 ) Cause 18 e 35-65, Raccolta, XII-1966 pag.

142. ( 3 ) Causa 16-67, Raccolta, XIV-1968, pag. 400 . ( 4 ) Causa 26-63, Raccolta, X-1964, pag. 669 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61968C0017 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 13 MARZO 1969 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Mi occupo oggi della dispensa dal servizio di un dipendente imposta dalla riorganizzazione amministrativa effettuata a seguito della fusione degli esecutivi comunitari. Il ricorrente, cittadino olandese, veniva assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] della CECA nel settembre 1952 e nell'aprile 1959 passava alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] CEE, nel grado A/2, come direttore della direzione «condizioni e prezzi di trasporto» nell'ambito della direzione generale dei trasporti. La direzione generale trasporti comprendeva a quel tempo anche le direzioni «organizzazione del mercato dei trasporti» e «coordinamento degli investimenti e studi economici». A seguito del trattato di fusione, nella direzione generale trasporti veniva inclusa anche la direzione trasporti già facente parte della direzione generale economia ed energia dell'ex [OSCURATO:PERSONA]. In esecuzione di quanto disposto nell'allegato I del trattato di fusione, la [OSCURATO:PERSONA] comune riorganizzava e razionalizzava i propri servizi, operazione che doveva essere conclusa entro il 30 giugno 1968. I provvedimenti del Consiglio rendevano inevitabile la soppressione di diversi posti e il Consiglio definiva il nuovo Statuto del personale delle Comunità europee con un regolamento speciale del 29 febbraio 1968 che entrava in vigore il 5 marzo 1968. Il 6 marzo 1968 la [OSCURATO:PERSONA] redigeva un nuovo schema organizzativo che ripartiva solo in tre direzioni, invece di quattro, la direzione generale trasporti. Con una decisione del 20 marzo 1968 venivano assegnati i tre posti di direttore e contemporaneamente si sollevava dalle sue mansioni il ricorrente che — conservando il suo grado — veniva addetto provvisoriamente come Consigliere principale temporaneo alla direzione generale trasporti. Con lettera 31 maggio 1968 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente dell'impossibilità di assegnargli un posto definitivo e che il suo nominativo era stato incluso tra quelli in predicato per un licenziamento a breve scadenza. Il 19 giugno 1968 il ricorrente reclamava contro la decisione del 20 marzo 1968 a norma dell'articolo 90 dello statuto del personale, ma già il 14 aprile 1968 aveva inviato una lettera al presidente della [OSCURATO:PERSONA] formulando riserve circa il provvedimento summenzionato. Il 26 giugno 1968 la [OSCURATO:PERSONA] con sua decisione dispensava dal servizio il ricorrente a decorrere dal 1 o ottobre 1968, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 259/68. Il ricorso del 27 luglio 1968 mira principalmente a far annullare questa decisione. Il ricorrente chiede inoltre, ove sia necessario, di annullare la decisione del 20 marzo 1968 ed un'altra del 30 maggio contenuta nella lettera del presidente del 31 maggio 1968. Il ricorrente chiede poi alla Corte di statuire che egli deve continuare a percepire lo stipendio e deve ulteriormente fruire di tutti i vantaggi derivantigli dal suo impiego. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che il ricorso sia irricevibile in quanto diretto contro le decisioni del 20 marzo e del 30 maggio 1968 e per di più non possa essere accolto perché infondato. Esponendo la mia valutazione giuridica esaminerò i particolari degli argomenti invocati dalle parti ed approfondirò l'esame dei fatti. I — Sulla ricevibilità Vediamo anzittuto le eccezioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l'irricevibilità di alcune delle domande: comincerò da questo punto anche se l'esame è richiesto solo «in quanto necessario». 1 — La domanda di annullamento del provvedimento del 20 marzo 1968 [OSCURATO:PERSONA] dubita della ricevibilità della domanda, poiché ritiene che il provvedimento con cui si dispone un mutamento della destinazione del dipendente lascia impregiudicati i diritti a questo conferiti dallo statuto e non lede l'interessato se le nuove mansioni che gli vengono affidate corrispondono al suo grado. La giurisprudenza consolidata fino a questo momento mi fa però dubitare che si possa accogliere questa tesi, anche prescindendo dall'assunto del ricorrente secondo cui il provvedimento del 20 marzo 1968 avrebbe effettivamente costituito una specie di lista di proscrizione per i futuri licenziamenti. In effetti la Corte, già nella sentenza del 5 maggio 1966 ( 2 ) ha sancito che un trasferimento (quindi l'attribuzione di un nuovo posto) può costituire un atto arrecante pregiudizio e quindi impugnabile se il provvedimento non è preso nell'interesse del servizio, ma è frutto di uno sviamento di potere. Il ricorso poteva essere ricevibile sulla semplice base di indizi oggettivi pertinenti e concordanti. Parimenti nella sentenza ,1 luglio 1968 ( 3 ) si ammette che un dipendente può impugnare il provvedimento con cui vengono sottratti al suo controllo alcuni dei servizi che prima dipendevano da lui. Conformemente a questa giurisprudenza si può ammettere che anche l'assegnazione di una nuova sfera d'attività (nella fattispecie l'attribuzione — del resto provvisoria — delle mansioni di consigliere principale invece di quelle di direttore di una direzione) può costituire un atto lesivo, specie — a supporre esatta l'affermazione del ricorrente — se nel nuovo posto non si svolge in effetti alcuna attività. Non dovrebbero allora esservi dubbi quanto alla ricevibilità di questo capo di domanda. 2 — La domanda di annullamento del provvedimento del 30 maggio 1968 Sotto questo aspetto la situazione è diversa: dalle memorie ci è noto che la [OSCURATO:PERSONA], in questa decisione, prospetta la dispensa definitiva dal servizio nei confronti di alcuni dipendenti, tra cui il ricorrente. Inoltre nel processo verbale relativo alla seduta si dichiara : «Monsieur le président informera les intéressés de cette intention, afin qu'ils puissent soumettre leurs observations éventuelles à la Commission avant que celle-ci arrète sa décision finale». La lettera del 31 maggio 1968 indirizzata al ricorrente aveva tenore analogo. È chiaro che l'atto non pregiudicava ancora definitivamente lo stato giuridico del ricorrente, poiché si trattava piuttosto di un atto preparatorio che preludeva ad una successiva decisione che non era ancora ben definita nella sua sostanza; lo provano l'invito rivolto al ricorrente ed agli altri dipendenti interessati a presentare le loro osservazioni; la successiva nomina a direttore di uno dei dipendenti di grado A/2 inclusi nell'elenco, mentre ad altri venivano attribuiti posti della carriera immediatamente inferiore (come risulta da una comunicazione priva di data del vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], inclusa nel fascicolo personale del ricorrente). È altrettanto difficile affermare che il provvedimento del 30 maggio 1968 lede direttamente il ricorrente, mentre al contrario era possibile ravvisare una lesione diretta in caso di pareri — per altro vincolanti — emanati dalla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione in virtù dell'articolo 102 dello statuto del personale. A questo proposito mi richiamo alla sentenza della Corte in data 1 o luglio 1964 ( 4 ) e propongo di negare la ricevibilità della domanda di annullamento del provvedimento 30 maggio 1968. Non vi sono altre questioni d'irricevibilità di carattere generale; per quanto riguarda l'ammissibilità delle singole censure, mi riservo di riesaminarla allorché mi soffermerò sui vari punti. II — Nel merito Il merito della controversia si riduce quindi ai provvedimenti del 20 marzo e del 26 giugno 1968 e sarà opportuno ricordare che il ricorrente ravvisa nella decisione del 26 giugno 1968 una ripetizione del provvedimento del 20 marzo 1968. Le sue censure non sono particolarmente dirette contro la decisione del 20 marzo; eccezion fatta per quelle espressamente dirette contro la decisione del 26 giugno, le critiche valgono indistintamente nei confronti dei due provvedimenti. Tenendo presente questo fatto, si comprenderanno meglio gli argomenti esposti qui appresso. Prima censura Anzitutto il ricorrente ritiene irregolari le decisioni adottate perché non erano state precedure da un esame comparativo dei meriti dei dipendenti che potevano venir colpiti dal provvedimento di cui all'articolo 4 del regolamento del Consiglio n. 259/68. Questo è senz'altro il nucleo del problema, che però può ancora assumere vari aspetti. Anzitutto ci si può chiedere se fosse necessario effettuare un simile esame nel caso di dipendenti del grado del ricorrente. Dobbiamo poi accertare se l'esame sia stato fatto, quando e quali siano state le modalità seguite. La prima questione non presenta grandi difficoltà: anche la [OSCURATO:PERSONA] ammette la necessità dell'esame. La cosa potrebbe parere strana, poiché il 2 o comma dell'articolo 4 del regolamento summenzionato recita : «Qualora la [OSCURATO:PERSONA] intenda porre in atto, nei confronti dei funzionari di grado diverso da A/1 e A/2, i provvedimenti di cui al paragrafo 1, essa compila per grado l'elenco dei funzionari che ne sono oggetto … prendendo in considerazione la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità dei funzionari». Sarebbe però erroneo trarre la conclusione che alla [OSCURATO:PERSONA] spetti la facoltà incondizionata di determinare quali dipendenti di grado A/1 e A/2 saranno dispensati dal servizio. Bisogna tener presente che la norma citata è stata eleborata per disciplinare un procedimento straordinario , cioè la riduzione dei posti a seguito della fusione degli esecutivi comunitari. Una dispensa dal servizio conseguente alla fusione non può venir parificata alla dispensa dall'impiego di cui all'articolo 50 dello statuto del personale, operazione di ordinaria amministrazione. Se per i dipendenti di grado A/1 e A/2 non vigeva l'imperativo di osservare strettamente i criteri dell'articolo 4, n. 2, ma si ammetteva un potere discrezionale più ampio, l'esercizio di questo potere doveva comunque sempre avvenire in modo oggettivo. Nell'interesse del servizio si dovevano quindi considerare oggettivamente parecchi aspetti del problema, in altre parole si doveva procedere a quello che le parti definiscono concordemente esame comparativo dei meriti dei dipendenti che dovevano venire dispensati o mantenuti in servizio. Per appurare se nella fattispecie l'esame è stato fatto, sarà opportuno attenerci soprattutto ai processi verbali della [OSCURATO:PERSONA]. Il protocollo sulla riunione del 20 marzo 1968 contiene due volte questa frase : «Après s'être fait communiquer les dossiers personnels de l'ensemble des fonctionnaires des grades A/2 en service auprès de la Commission, et après avoir procédé à un examen comparatif attentif, la Commission prenant en considération l'intérêt du service et les exigences d'une saine rationalisation, arrête les décisions suivantes». Non dobbiamo però accontentarci di questa affermazione, poiché il ricorrente, che non contesta l'effettuazione di un esame generale , insiste sul fatto che il suo caso specifico non è stato esaminato anteriormente all'adozione della decisione del 20 marzo 1968. L'omissione si spiega come segue: in precedenza, e precisamente nel dicembre 1967, il ricorrente aveva accennato al suo superiore gerarchico che egli avrebbe anche potuto abbandonare volontariamente il servizio, giacché non era riuscito a vendere un battello per la navigazione sul Reno di sua proprietà, in ottemperanza all'invito della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre il ricorrente sarebbe stato disposto a dare le dimissioni se fosse stata approvata la proposta della [OSCURATO:PERSONA] di istituire una disciplina sul licenziamento dei dipendenti nell'ambito della razionalizzazione amministrativa. È stato sottolineato più volte, anche nei confronti di un membro della [OSCURATO:PERSONA], che tale assenso era condizionato ed allorché l'interessato si rese conto che erano caduti i necessari presupposti (si erano create buone prospettive per la vendita del battello e le proposte della [OSCURATO:PERSONA] non erano state accolte dal Consiglio nella loro formulazione originale) l'11 marzo 1968 inviava una lettera al proprio direttore generale specificando di non avere più intenzione di presentare dimissioni volontarie. Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione del 20 marzo 1968 ritenendo che il ricorrente intendesse sempre abbandonare il servizio; quindi non lo si considera candidato ad uno dei tre posti liberi di direttore presso la direzione generale trasporti. Questa situazione corrisponde a quella descritta in una lettera del 22 marzo, inviata al direttore generale superiore gerachico del ricorrente da un membro della [OSCURATO:PERSONA] che aveva partecipato alla riunione del 20 marzo: la decisione presa dal ricorrente l'11 marzo 1967 (leggasi 1968), cioè la revoca della sua dichiarazione di intenzioni, sarebbe giunta troppo tardi. La lettera continua : «En effet, à la suite de la décision de la Commission de réduire au nombre de trois les quatre directions sortant des anciens organigrammes, un choix douloureux aurait dû être opéré entre les quatre titulaires, dont les qualités personnelles et professionnelles sont excellentes. La décision que M. Reinarz vous avait communiquée en son temps nous a permis d'éviter ce choix pénible, tout en tenant compte des desiderata personnels de M. Reinarz. Comme vous ne l'ignorez pas, la Commission a tenu compte de cette proposition et a donc désigné les trois autres titulaires pour assumer les fonctions des trois directions nouvelles». È quindi assodato che il ricorrente è stato escluso dall'esame effettuato il 20 marzo 1968, per designare chi avrebbe occupato i tre posti di direttore della direzione generale trasporti, per motivi che a quel momento non avevano più alcuna validità. Il fatto rimane innegabile, benché la [OSCURATO:PERSONA], malgrado il tenore inequivocabile della summenzionata lettera del 22 marzo 1968, affermi che l'imperativo di salvaguardare l'interesse del servizio ha automaticamente incluso l'esame del caso particolare nell'esame della situazione generale. È chiaro che altro è stabilire se l'interesse del servizio implicasse il mantenimento in servizio del ricorrente, altro è licenziare, invita parte, uno dei quattro dipendenti ugualmente interessati. Se nel marzo 1968 è stata stabilita la lista dei dipendenti che sarebbero stati licenziati, non resta che affermare che le designazioni sono state irregolari perché non si è tenuto conto di un elemento essenziale per l'esercizio del potere discrezionale. Tuttavia dagli atti processuali non risulta che la decisione del 20 marzo 1968 sia stata una vera e propria preselezione. [OSCURATO:PERSONA] lo nega, richiamandosi a provvedimenti successivi, come ad esempio la decisione del 26 giugno 1968. È possibile che l'esame comparativo definitivo sia stato effettuato dopo il 20 marzo 1968 e abbia compreso il ricorrente che il 14 aprile e il 19 giugno 1968 aveva avanzato marcate riserve nei confronti della decisione del 20 marzo. Questi fatti devono venire attentamente esaminati, tenendo ben presenti gli avvenimenti dei mesi che ci interessano. Il 6 marzo 1968 la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito l'organico dei gradi più elevati, nel quale veniva soppresso un posto di direttore presso la direzione generale trasporti. Il 20 marzo 1968 tre dei quattro direttori titolari venivano confermati, mentre al ricorrente veniva assegnato un posto di consigliere principale in via provvisoria. Il 25 marzo il Consiglio dei ministri approvava il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] per il 1968 riducendolo notevolmente, come si prevedeva. I posti di grado A/2 scendevano da 120 a 95. Entro il 18 aprile gli interessati potevano presentare le loro dimissioni volontarie ; come si era previsto nella riunione del 20 marzo, il 30 maggio veniva poi stabilito l'elenco dei dipendenti in predicato per il licenziamento, ai quali veniva rivolto esplicito invito a presentare le loro osservazioni entro il 20 giugno. Le decisioni di licenziamento del 26 giugno venivano preparate in base ad una comunicazione del vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] e su raccomandazioni dei capi gabinetto, come risulta da una nota del 24 giugno inclusa nel fascicolo personale del ricorrente. Riconsiderando il succedersi degli avve nimenti e riflettendo sullo scopo e sull'importanza delle rispettive fasi, si ha effettivamente l'impressione che i dipendenti che sarebbero stati mantenuti in servizio erano già stati designati prima del 20 marzo. Sarebbe infatti stato poco logico occupare i posti del nuovo organigramma (per di più senza alcuna riserva) e decidere poi in seguito chi sarebbe stato confermato nell'impiego. Per coloro che con i provvedimenti del 20 marzo non avevano ottenuto posti definitivi, rimaneva solo la speranza in ulteriori posti concessi nel bilancio che sarebbe stato discusso il 25 marzo (il che era molto problematico, tenuto conto dei costanti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio), oppure rimaneva la possibilità di accedere ai posti resi vacanti dalle eventuali dimissioni volontarie presentate entro il 18 aprile. Solo sotto questo aspetto era concepibile un esame comparativo tra i candidati alla dispensa dal servizio, mentre pare improbabile un esame unico e globale di tutti i dipendenti in predicato per la dispensa dal servizio. L'impressione è confermata dalla lettera già ricordata di un membro della [OSCURATO:PERSONA] al direttore della direzione generale «trasporti» del 22 marzo 1968. Nella parte conclusiva si legge : «une remise en question de choix conduirait, en Commission, à une rediscussion d'un équilibre géographique très péniblement acquis». È quindi chiaro che era escluso che si ripetesse l'esame comparativo. Infatti anche in processi verbali successivi non viene più menzionato, come nel verbale del 20 marzo 1968, «l'examen comparatif attentif» dei fascicoli personali di tutti i dipendenti di grado A/2. Del pari si tace su questo punto nel verbale della riunione del 30 maggio e se nel verbale della riunione del 26 giugno si parla di «nouvel examen de l'ensemble des dossiers», si deve piuttosto ritenere che l'esame si sia limitato ai fascicoli dei dipendenti designati per un eventuale licenziamento nell'elenco del 30 maggio. Questa tesi è corroborata dal fatto che solo questi candidati hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni (osservazioni che non avrebbero potuto essere presentate dagli altri dipendenti entro il 30 giugno qualora fosse stata modificata la preselezione). Un altro argomento a favore della tesi è anche costituito da alcune frasi della comunicazione del vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] in preparazione della riunione del 26 giugno nonché altre della nota del segretario dell'esecutivo in data 24 giugno. Se dopo queste premesse dobbiamo partire dal presupposto che la preselezione definitiva per i licenziamenti è stata operata il 20 marzo, e quindi il ricorrente è stato escluso dal necessario esame comparativo, mentre tutti gli atti successivi non sono più stati preceduti da esami, benché non avessero portata inferiore a quello del 20 marzo, se ne desume non solo l'irregolarità della decisione del 20 marzo 1968, ma anche quella del provvedimento di dispensa dal servizio del 26 giugno. La domanda è quindi fondata e i provvedimenti in questione vanno annullati. Giunti a questa conclusione si rende superfluo l'esame delle altre censure, che esaminerò solo per amore di completezza. Seconda censura La seconda censura mira a mettere in rilievo l'insufficiente motivazione della decisione del 26 giugno, in quanto non si dichiara se l'esame comparativo dei dipendenti dei gradi A/1 e A/2 comprendeva anche i consiglieri principali, non si specifica quali categorie erano state messe a confronto e secondo quali criteri sia stato fatto questo confronto. Premetto che il tenore della decisione dovrebbe dissipare ogni dubbio. Allorché si parla di «examen comparatif des diverses situations des fonctionnaires de grades A/1 et A/2», è chiaro che non ci si riferisce ad un esame globale , ma solo ad un raffronto tra situazioni comparabili , cioè un esame comparativo rispettivamente tra i dipendenti di grado A/1 e di grado A/2. Inoltre mi pare chiaro che nell'ambito del grado A/2 rientrino tutti i dipendenti così inquadrati, ivi compresi i cosiddetti consiglieri principali. La decisione sotto questo aspetto mi pare abbastanza chiara. Prescindendo da ciò, ritengo sia molto incerto se le decisioni di cui all'articolo 4 del regolamento del Consiglio adottate nei confronti dei dipendenti di grado A/1 e A/2 dovessero venire motivate anche materialmente: abbiamo visto come la [OSCURATO:PERSONA] in questa sfera non disponesse di poteri illimitati, ma non si dovrebbe nemmeno dimenticare che i gradi A/1 e A/2 sono stati esclusi dalla sfera d'applicazione dell'articolo 4, n. 2. Per i gradi summenzionati non si dovevano solo rispettare i criteri enunciati nel regolamento, ma, nell'ambito di un obiettivo esercizio dei poteri discrezionali, si dovevano anche rispettare altri criteri non schematicamente enunciabili e — per quanto comprendono giudizi di valore — insindacabili da questa Corte. Invocando quindi il principio desumibile dall'articolo 50 dello statuto del personale (comparato con gli articoli 49 e 51), negherei l'obbligo di motivazione per i provvedimenti con cui vengono dispensati dal servizio i dipendenti di grado A/1 e A/2, per lo meno per quanto riguarda le considerazioni di carattere materiale, quindi per tutto quello che esula dall'enunciazione delle norme di legge su cui si basano le decisioni e dalla descrizione degli atti preliminari di dette decisioni. Con la seconda censura il ricorrente allega — argomento del tutto estraneo all'insufficienza di motivazione — che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto lasciarlo in servizio se avesse tenuto conto di criteri oggettivi come l'anzianità di servizio, le conoscenze tecniche, l'esperienza e gli oneri familiari. La conclusione sarebbe giustificata dal tenore della lettera di un membro della [OSCURATO:PERSONA] in data 22 marzo, secondo cui tutte le qualità personali e professionali dei quattro direttori della direzione generale trasporti erano eccellenti. La tesi del ricorrente non può venire accolta nemmeno sotto questo profilo. È sufficiente, ritengo, ricordare che la scelta effettuata a norma dell'articolo 4 ha tenuto conto di vari elementi, come ad esempio la personalità complessiva degli interessati, e di altri criteri che la Corte non può apprezzare. Pare quindi impossibile accogliere la domanda del ricorrente e pronunciarsi positivamente su questo punto. Dalla seconda censura dunque non si desume alcun elemento che provi la fondatezza del ricorso. Terza censura Altrettanto può dirsi della terza censura, secondo la quale la decisione del 26 giugno non consentirebbe di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fascicolo personale dei dipendenti interessati. Nella replica non vi si fa più accenno, quindi pare che l'argomento sia stato lasciato cadere in quanto evidentemente il ricorrente, esaminando il verbale della riunione di cui trattasi, si è potuto convincere che il complesso dei fascicoli è stato esaminato. Quarta censura Sarò breve anche sulla quarta censura, secondo la quale la motivazione sarebbe errata in quanto si riferisce a dichiarazioni contenute nella lettera del ricorrente del 19 giugno. La lettera però, come pretende la [OSCURATO:PERSONA], non costituisce una presa di posizione nei confronti della dispensa dal servizio, ma è un ricorso formale contro la decisione del 20 marzo, al quale per di più non è stato risposto nelle dovute forme. Possiamo esaminare la censura senza preoccuparci se l'argomento testé ricordato sia stato dedotto tardivamente oppure si debba ritenere ricevibile poiché risulta che nell'atto introduttivo vi era già qualche cenno in merito. Comunque l'argomento è assolutamente inconferente, poiché alla [OSCURATO:PERSONA] non si può far carico di aver erroneamente considerato ed apprezzato una parte del ricorso del 19 giugno come osservazioni presentate in risposta all'invito del 31 maggio, giacché il ricorso è chiaramente diretto contro la dispensa dal servizio. È inoltre irrilevante se al ricorso del 19 giugno è stata data o meno risposta formale. La dispensa dal servizio ha automaticamente revocato anche l'attribuzione temporanea delle funzioni di consigliere principale ed ha legittimato il ricorrente ad impugnare il provvedimento del 20 marzo. Quinta censura La quinta censura è più consistente: uno dei quattro direttori della direzione generale trasporti all'inizio del settembre 1968 avrebbe raggiunto l'età della pensione ed avrebbe dovuto essere messo a riposo. Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] in virtù delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 259/68, avrebbe deciso di affidare a questo dipendente una direzione con l'evidente proposito di nominarvi poi un altro dipendente della stessa nazionalità (come poi è avvenuto nel gennaio 1969). [OSCURATO:PERSONA] non contesta l'addebito, ma osserva che era suo pieno diritto di confermare nell'impiego un dipendente non tenendo solo conto dell'età, ma anche delle sue prestazioni, dovendo per di più salvaguardare l'equilibrio geografico. Questo modo di vedere si rispecchia anche nella lettera menzionata del membro della [OSCURATO:PERSONA] datata 22 marzo, ove si afferma : «qu'une remise en question de choix conduirait, en Commission, à une rediscussion d'un équilibre géographique très péniblement acquis». Prima di esaminare questa censura che, contrariamente ai risultati finora ottenuti, deve presumere che sia stato fatto un esame comparativo, si deve ricordare che i provvedimenti del 1968 erano conseguenza di misure straordinarie per la riduzione dell'organico e per la razionalizzazione dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]. Per alcune carriere, che potevano considerarsi garanzie a vita per i relativi titolari, se non fosse sopravvenuta la fusione, i provvedimenti comportavano un'imprevista interruzione e sotto questo profilo era opportuno, dovendo scegliere tra più dipendenti (che secondo la lettera del 22 marzo si distinguevano tutti per qualità personali e professionali), dispensare dal servizio anzitutto quelli più prossimi all'età della pensione. Nell'interesse del servizio non aveva alcuna importanza tener conto delle capacità professionali cui comunque si sarebbe dovuto presto rinunziare ope legis. Per contro vi erano gli interessi dei colleghi più giovani che non avevano un diritto assoluto, ma avevano delle aspettative di carriera come dipendenti degli organismi europei. Se a queste evidenti considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] si obietta che una decisione in questo senso avrebbe fatto sì che nella direzione generale trasporti vi sarebbero stati un direttore italiano, due direttori del Benelux e un direttore tedesco, il ragionamento può far riflettere per quanto riguarda l'equilibrio geografico. Si potrebbero ravvisare valide ragioni imposte dal servizio per evitare un tale squilibrio solo se fosse dimostrato che negli altri gradi della direzione generale trasporti (ad esempio nei gradi A/3 e A/4) non vi erano consulenti tecnici della nazionalità del direttore che sarebbe andato a riposo in settembre. La preoccupazione di mantenere l'equilibrio geografico, che lo statuto relega tra gli imperativi di second'ordine, non consente certo di considerare isolatamente ogni grado in ogni servizio. Poiché però la [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto tale prova, si ha in effetti l'impressione che la scelta che si è risolta nella dispensa dal servizio del ricorrente non sia stata del tutto obiettiva. Pare particolarmente vulnerabile in quanto apparentemente un posto di direttore che poteva essere affidato al ricorrente veniva riservato ad un altro dipendente di nazionalità diversa, il che non è conciliabile con i principi sanciti dalla giurisprudenza in base agli articoli 7 e 27, n. 3, dello statuto del personale. Per lo meno potrebbe ravvisarsi un ulteriore grave indizio d'irregolarità nelle decisioni impugnate che potrebbe far accogliere il ricorso, se non venisse accolto per altri motivi, e che implica però un supplemento d'istruttoria sui fatti della controversia. Sesta censura La sesta censura si fonda parzialmente su argomenti dedotti a proposito dell'insufficiente motivazione. Tenendo conto dell'anzianità di servizio, della sua attività presso l'[OSCURATO:PERSONA], della sua esperienza e delle sue cognizioni tecniche, l'interesse del servizio avrebbe imposto di non licenziare il ricorrente. Mi richiamo a quanto ho già esposto per sottolineare solo che l'apprezzamento di questi criteri, connesso parzialmente a valutazioni nei confronti di altri dipendenti esula dai nostri compiti, a meno che non vi siano manifeste irregolarità. Anche questo argomento è quindi inconferente. Settima censura Infine il ricorrente ravvisa nei provvedimenti impugnati delle sanzioni dissimulate in quanto alla direzione di cui era titolare in precedenza è stato chiamato un altro dipendente. Non vi erano però motivi che giustificassero una sanzione nei confronti del ricorrente e nemmeno era stato instaurato il procedimento ad hoc, quindi le decisioni dovrebbero venire annullate. Non sarà necessario soffermarci a lungo nemmeno su questa censura, che il ricorrente non ha motivato. In particolare non ha messo in luce indizi che facciano sospettare che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva applicare sanzioni discipli nari. Non possiamo quindi trarre alcuna conseguenza giuridica dalla censura che deve essere considerata inammissibile per insufficiente motivazione. III — Conclusioni finali Concludo quindi come segue : L'esame dei fatti ci fa concludere che gli atti determinanti per la dispensa dal servizio del ricorrente sono frutto di errore nell'esercizio del potere discrezionale poiché il ricorrente è stato escluso dall'esame comparativo dei dipendenti in predicato per la conferma o per la dispensa dal servizio. Le decisioni del 20 marzo e del 26 giugno 1968 vanno quindi annullate e il ricorrente va mantenuto in servizio. Non vi è motivo per disporre un risarcimento del danno, chiesto in via subordinata. Poiché il ricorso va accolto, le spese devono essere poste interamente a carico della [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) Traduzione dal tedesco. ( 2 ) Cause 18 e 35-65, Raccolta, XII-1966 pag. 142. ( 3 ) Causa 16-67, Raccolta, XIV-1968, pag. 400 . ( 4 ) Causa 26-63, Raccolta, X-1964, pag. 669 .
Sentenza Corte di giustizia UE/1969 — Fons Iuris — Fons Iuris