Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 24117/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE2026 DELLO STATO;2938 - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 190/2024 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 02/10/2024 R.G.N. 95/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diCaltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna del20/12/2023, dichiarava che l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura,dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilianon aveva diritto di ripetere da [OSCURATO:PERSONA] la somma di €. 503,57,condannandolo alla restituzione.2.

La somma in questione era stata erogata tra il 2010 ed il 2012a titolo di arretrati dati per dovuti sulla base del CCNL di settore didiritto privato 2006/2009, ed era stata poi recuperata mediantetrattenuta in busta paga sulla base di alcune pronunce di questa Corte(la prima delle quali è Cass. n. 355/2016) che avevano stabilito chedetto CCNL, in difetto di atto di recepimento, non era direttamenteapplicabile alla Regione Sicilia.3. [OSCURATO:PERSONA] aveva agìto per la ripetizione sulla base di clausola dinon ripetibilità contenuta nell’art. 30 del Contratto IntegrativoRegionale di Lavoro (di seguito CIRL) dell’1/1/2017.

Il Tribunale avevarespinto il ricorso perché (in sintesi): la tesi attorea, basata sull’assuntoche, con l’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro (diseguito, CIRL) dell’1/1/2017, fosse stato stabilito che “non si daràcorso ad alcun recupero retributivo”, non aveva fondamento, posto cheil CIRL aveva previsto nuove tabelle retributive solo per il futuro; nonera dato comprendere a cosa la clausola si riferisse, non menzionandogli arretrati in questione, riguardanti i soli addetti ai servizi antincendioboschivo, ai quali il CIRL non faceva alcun riferimento, salvo l’allegato1, che però conteneva solo dichiarazioni programmatiche, privedell’indispensabile copertura finanziaria; la [OSCURATO:PERSONA] avevaautorizzato l’Assessorato alla sottoscrizione con decorrenza 1/1/2018 eNumero registro generale 7244/2025con soggezione degli effetti economici ai limiti derivantiN umdearogseliz ionale 2938/2026Numero di raccolta generale 24117/2026stanziamenti finanziari disponibili.Data pubblicazione 27/07/20264.

Per quanto ancora rileva, il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appellodeducendo che, stipulato il CCNL nel 2006, la Giunta RegionaleSiciliana, con delibera n. 195 del 2008, lo aveva in realtà già recepitocon decorrenza 1/8/2008, rinviando al futuro CIRL la questione delriconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL adecorrere dall’1/1/2006, e fino al 31/7/2008.

Nelle more della stipula,il 14/5/2009, le parti avevano stipulato un “Protocollo d’intesa” colquale l’Amministrazione si era impegnata a versare le differenze inquestione.

Detto accordo, nel giudizio da altri intrapreso per ilpagamento, era stato ritenuto, sulla base del principio di dirittoenunciato da Cass. n. 355/2016, non impegnativo per la Regione, inquanto non recepito dalla Giunta.

Tanto chiarito in fatto, aveva insistitoper l’irripetibilità dell’indebito, ostandovi l’art. 30 del CIRL stipulato indata 1/1/2017, e recepito dalla Regione con delibera n. 404 del13/9/2017, che aveva escluso la possibilità del recupero retributivo,tanto più che l’allegato 1, prevedendo l’impegno del datore di lavoro areperire per il futuro le risorse necessarie al pagamento degli arretratinon ancora versati, implicava a fortiori il “consolidamento” di quantogià corrisposto.1.

La Corte di Appello accoglieva il gravame, rilevando, in sintesi,che dall’art. 1367 c.c. discendeva la necessità di privilegiare unaesegesi dell’art. 30 cit. in un senso utile alla produzione di qualcheeffetto, sicchè la clausola “non si darà corso ad alcun recuperoretributivo”, seguente alla pattuizione di incrementi retributivi dalgennaio 2018, non poteva che riferirsi al già pagato in eccedenza primadi tale maturazione.

Corroborava tale ricostruzione il canone diinterpretazione complessiva di cui all’art. 1363 c.c., applicatoall’allegato 1, che, sotto la rubrica “Arretrati OTI e OTD”, impegnava ilGoverno regionale “a reperire le risorse finanziarie per liquidare aiNumero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/2026lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte dNuemgelrio dai rarcecotltraagetni erale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026contrattuali di cui all’accordo del 14 maggio 2009”.

L’espressione “larimanente parte” rimandava al non già pagato, chiarendo ulteriormenteche il “non recupero” riguardava quanto già pagato secondoquell’accordo.

La trattenuta era, pertanto, indebita.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’[OSCURATO:PERSONA]Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Sicilia, con tre motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.7.

Con ordinanza interlocutoria del 7/2/2026 la Corte hasollecitato il contraddittorio sulla questione pregiudiziale di validitàintrinseca della clausola di non ripetizione contenuta nel CIRL 2017, erinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.8.

Il ricorrente ha presentato memoria.9.

La Procura Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, consistente nelfatto, dedotto in memoria difensiva in appello, che l’unico CIRL entratoin vigore era quello siglato nel 2018, ed approvato con deliberazionedella Giunta n.387 del 19/10/2018, entrato in vigore il 1/9/2018.

Dettocontratto, del quale il ricorrente aveva chiesto l’acquisizione nel giudiziodi appello, non conteneva alcuna clausola di non ripetizione, mentrequello dell’1/1/2017, sul quale sia il Tribunale che la Corte di appelloavevano fondato il proprio giudizio, era una mera “ipotesi di accordo”,mai entrata in vigore in quel testo.2.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c, omessa pronunciasull’eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva inappello, riguardo all’assunto che l’unico CIRL entrato in vigore fossequello siglato nel 2018.Numero registro generale 7244/20253.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo cNoumermo saez ionale 2938/2026Numero di raccolta generale 24117/2026dell’art. 360 c.p.c., ed agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nullità dellaData pubblicazione 27/07/2026sentenza per motivazione apparente, fattispecie data per integrata peril mero fatto che la Corte d’appello abbia ignorato l’eccezione sopra piùvolte richiamata.4.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente perconnessione, e sono fondati nei termini che seguono.5.

Preliminarmente, questa Corte non ritiene che la causa possaessere definita sulla base della sola questione preliminare posta conl’ordinanza interlocutoria.6.

Al riguardo deve affermarsi che la clausola “non si darà corsoad alcun recupero retributivo”, se interpretata in senso letterale, edavulso dal contesto, non potrebbe che essere giudicata nulla.7.

Si deve sul punto premettere che secondo l’orientamentoconsolidato di questa Corte nella Regione Sicilia agli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria non si applicanogli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, che riguardano i contratticollettivi nazionali stipulati dall’ARAN, posto che, in ragione dellostatuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratticollettivi nazionali stipulati dall’ARAN si impongono con efficaciacogente sulla contrattazione regionale, perché l’art. 46 del d.lgs. n.165/2001 ha previsto che le regioni a statuto speciale possanoavvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzietecniche istituite con legge regionale e la materia è sul punto regolatadagli artt. 24 e seguenti della L.R.

Sicilia n. 10/2000.S’applica invece l’art. 45 ter della L.R. n. 16/1996, come modificatodalla L.R. n. 14/2006, secondo cui “la gestione giuridica ed economicadel personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioniavviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”; disposizione che,peraltro, deve essere coordinata con l’art. 49 della stessa L.R. n.Numero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/202614/2006, che disciplina tempi e modi del recepiNmumeenro tdoi r accdoltea lglean erale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026contrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che « Alrecepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale dilavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdottodall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale perl'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dallasottoscrizione.

Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cuial comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parteeconomica del contratto.».Da tanto segue che il recepimento del CCNL di settore di diritto privato,pur previsto dalla legge regionale, richiede comunque un attodeliberativo dell’amministrazione regionale, evidentemente finalizzatoa consentire la valutazione della compatibilità della contrattazionenazionale, alla quale la Regione Sicilia è rimasta estranea, con ledisponibilità economiche e finanziarie dell’ente.D’altro canto, anche gli artt. 24 e seguenti della L.R.

Sicilia n. 10/2000,con i quali è stata istituita l’ARAN Sicilia ed è stato disciplinato ilprocedimento di contrattazione regionale, pongono precisi onerifinalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazionecollettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l’art. 28, comma3, stabilisce che «I contratti collettivi sono corredati da prospetticontenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione dellacopertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale,prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficaciatemporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale ototale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa».Da ciò segue che sia la legge regionale n. 10/2000 che il d.lgs. n.165/2001 pongono comunque quale requisito imprescindibile la previaindividuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri e deiNumero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/2026limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattaziNounmeer o(dCi racscoslt.a gne.n erale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/202614801/2019, 11563/2021, 30605/2021).8.

Dai principi sopra esposti deriva anche che nel settore che qui cioccupa opera il principio generale secondo il quale la pubblicaamministrazione, oltre che il diritto, ha il dovere, alla luce di princìpi diordine pubblico dei quali non può disporre, di ripetere l’indebitooggettivo (ex pluris, Cass. 3826/2016, 16088/2016, 6715/2021,21316/2022) e ciò osta, in linea di principio, anche al fatto che di talediritto-dovere essa possa disporre per via negoziale.

La clausola inrilievo, quindi, se interpretata come volta a prevedere una diversadisciplina dell’indebito oggettivo, non potrebbe che essere affetta danullità.9.

A diversa conclusione si dovrebbe, invece, giungere, ove ladisposizione fosse ritenuta passibile, alla luce degli eventi pregressirappresentati dal [OSCURATO:PERSONA] in appello, e degli impegni di copertura cui sisarebbe dato seguito, di essere interpretata come volta a regolare pervia negoziale gli effetti del recepimento tardivo della contrattazionenazionale (ossia nel senso di riconoscere ora per allora arretrati previstidal CCNL e rimasti formalmente privi di recepimento).

Si tratta diesegesi potenzialmente favorita dall’art. 1367 c.c., che consacra ilprincipio di conservazione del contratto, la cui possibilità attiene peròallo scrutinio riservato al giudice del merito (cfr. fra le tante Cass.n.11643/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata).10.

Passando all’esame dei motivi, è regolarmente denunciato edincontroverso che nel giudizio di appello era stato dedotto che al CIRL2017 era seguito, nel 2018, un altro CIRL, di decorrenza di pocoposteriore (1/9/18 verso 1/1/2018) non riproducente la clausola di nonripetizione; e che ne era stata chiesta la produzione ex art. 437 c.p.c.La sentenza impugnata non fa alcuna menzione del fatto storico dellastipula di tale CIRL né nulla afferma sull’istanza di produzione.Numero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/202611.

Orbene, se l’interpretazione dei contratti, traducNeunmderoo sdiir aicnco luta ngean erale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito, l’omesso esamedella deduzione della stipula di un contratto collettivo successivo aquello in base al quale viene riconosciuto un diritto, e che, nell’assunto,tale diritto disconosca, è invece censurabile secondo il n.5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., a misura che si risolva nell’omesso esamedel fatto storico della stipula del contratto secondo il suo contenutorilevante (in tal senso, in casi per certi versi analoghi, ad es., Cass. nn.10745/2022, 32372/2021, 8986/2017).12.

Riguardo al requisito della decisività, ritiene il Collegio che essovada apprezzato, quantomeno in casi quale quello qui in esame, nongià in base ad un apprezzamento di merito in concreto come taleprecluso alla Corte di legittimità, ma sulla base di una valutazione inastratto della potenziale idoneità del fatto non esaminato a destituiredi fondamento il giudizio (in tal senso, sostanzialmente, Cass. n.32372/2021 nel parlare di un «fatto storico astrattamente idoneo aconfigurarsi come decisivo»).Quando, come nel caso di specie, ad un contratto integrativo regionalesostanzialmente destinato a recepire un contratto nazionale nei limitidella compatibilità finanziaria ne segua a brevissimo tempo un altro,che non ne riproduca la clausola rilevante in causa contenuta nel primo,e ciò sia dedotto nel giudizio, anche ad assumere che il primo fosseperfetto, la deduzione di nuova stipula con mancata riproduzione sierige a deduzione di fatto storico potenzialmente decisivo nel senso diuna volontà di ritrattazione, che il giudice di merito non può ometteredi esaminare senza addurre impedimento di rito né giudicare nelmerito, provvedendo alla disamina dei due contratti in punto di validitàed efficacia secondo le regole della successione dei contratti e lerelative ricadute esegetiche.Numero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/202613.

In tali termini la sentenza impugnata va cassata cNoumne rro idni rvacioco ltaa lglean erale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversacomposizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’udienza pubblica del16 giugno 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA] di PaolantonioNumero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE2026 DELLO STATO;2938 - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 190/2024 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 02/10/2024 R.G.N. 95/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diCaltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna del20/12/2023, dichiarava che l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura,dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilianon aveva diritto di ripetere da [OSCURATO:PERSONA] la somma di €. 503,57,condannandolo alla restituzione.2. La somma in questione era stata erogata tra il 2010 ed il 2012a titolo di arretrati dati per dovuti sulla base del CCNL di settore didiritto privato 2006/2009, ed era stata poi recuperata mediantetrattenuta in busta paga sulla base di alcune pronunce di questa Corte(la prima delle quali è Cass. n. 355/2016) che avevano stabilito chedetto CCNL, in difetto di atto di recepimento, non era direttamenteapplicabile alla Regione Sicilia.3. [OSCURATO:PERSONA] aveva agìto per la ripetizione sulla base di clausola dinon ripetibilità contenuta nell’art. 30 del Contratto IntegrativoRegionale di Lavoro (di seguito CIRL) dell’1/1/2017. Il Tribunale avevarespinto il ricorso perché (in sintesi): la tesi attorea, basata sull’assuntoche, con l’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro (diseguito, CIRL) dell’1/1/2017, fosse stato stabilito che “non si daràcorso ad alcun recupero retributivo”, non aveva fondamento, posto cheil CIRL aveva previsto nuove tabelle retributive solo per il futuro; nonera dato comprendere a cosa la clausola si riferisse, non menzionandogli arretrati in questione, riguardanti i soli addetti ai servizi antincendioboschivo, ai quali il CIRL non faceva alcun riferimento, salvo l’allegato1, che però conteneva solo dichiarazioni programmatiche, privedell’indispensabile copertura finanziaria; la [OSCURATO:PERSONA] avevaautorizzato l’Assessorato alla sottoscrizione con decorrenza 1/1/2018 eNumero registro generale 7244/2025con soggezione degli effetti economici ai limiti derivantiN umdearogseliz ionale 2938/2026Numero di raccolta generale 24117/2026stanziamenti finanziari disponibili.Data pubblicazione 27/07/20264. Per quanto ancora rileva, il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appellodeducendo che, stipulato il CCNL nel 2006, la Giunta RegionaleSiciliana, con delibera n. 195 del 2008, lo aveva in realtà già recepitocon decorrenza 1/8/2008, rinviando al futuro CIRL la questione delriconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL adecorrere dall’1/1/2006, e fino al 31/7/2008. Nelle more della stipula,il 14/5/2009, le parti avevano stipulato un “Protocollo d’intesa” colquale l’Amministrazione si era impegnata a versare le differenze inquestione. Detto accordo, nel giudizio da altri intrapreso per ilpagamento, era stato ritenuto, sulla base del principio di dirittoenunciato da Cass. n. 355/2016, non impegnativo per la Regione, inquanto non recepito dalla Giunta. Tanto chiarito in fatto, aveva insistitoper l’irripetibilità dell’indebito, ostandovi l’art. 30 del CIRL stipulato indata 1/1/2017, e recepito dalla Regione con delibera n. 404 del13/9/2017, che aveva escluso la possibilità del recupero retributivo,tanto più che l’allegato 1, prevedendo l’impegno del datore di lavoro areperire per il futuro le risorse necessarie al pagamento degli arretratinon ancora versati, implicava a fortiori il “consolidamento” di quantogià corrisposto.1. La Corte di Appello accoglieva il gravame, rilevando, in sintesi,che dall’art. 1367 c.c. discendeva la necessità di privilegiare unaesegesi dell’art. 30 cit. in un senso utile alla produzione di qualcheeffetto, sicchè la clausola “non si darà corso ad alcun recuperoretributivo”, seguente alla pattuizione di incrementi retributivi dalgennaio 2018, non poteva che riferirsi al già pagato in eccedenza primadi tale maturazione. Corroborava tale ricostruzione il canone diinterpretazione complessiva di cui all’art. 1363 c.c., applicatoall’allegato 1, che, sotto la rubrica “Arretrati OTI e OTD”, impegnava ilGoverno regionale “a reperire le risorse finanziarie per liquidare aiNumero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/2026lavoratori del comparto antincendio la rimanente parte dNuemgelrio dai rarcecotltraagetni erale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026contrattuali di cui all’accordo del 14 maggio 2009”. L’espressione “larimanente parte” rimandava al non già pagato, chiarendo ulteriormenteche il “non recupero” riguardava quanto già pagato secondoquell’accordo. La trattenuta era, pertanto, indebita.5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’[OSCURATO:PERSONA]Agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Sicilia, con tre motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.7. Con ordinanza interlocutoria del 7/2/2026 la Corte hasollecitato il contraddittorio sulla questione pregiudiziale di validitàintrinseca della clausola di non ripetizione contenuta nel CIRL 2017, erinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.8. Il ricorrente ha presentato memoria.9. La Procura Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.5 del primo commadell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, consistente nelfatto, dedotto in memoria difensiva in appello, che l’unico CIRL entratoin vigore era quello siglato nel 2018, ed approvato con deliberazionedella Giunta n.387 del 19/10/2018, entrato in vigore il 1/9/2018. Dettocontratto, del quale il ricorrente aveva chiesto l’acquisizione nel giudiziodi appello, non conteneva alcuna clausola di non ripetizione, mentrequello dell’1/1/2017, sul quale sia il Tribunale che la Corte di appelloavevano fondato il proprio giudizio, era una mera “ipotesi di accordo”,mai entrata in vigore in quel testo.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c, omessa pronunciasull’eccezione sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva inappello, riguardo all’assunto che l’unico CIRL entrato in vigore fossequello siglato nel 2018.Numero registro generale 7244/20253. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primo cNoumermo saez ionale 2938/2026Numero di raccolta generale 24117/2026dell’art. 360 c.p.c., ed agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nullità dellaData pubblicazione 27/07/2026sentenza per motivazione apparente, fattispecie data per integrata peril mero fatto che la Corte d’appello abbia ignorato l’eccezione sopra piùvolte richiamata.4. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perconnessione, e sono fondati nei termini che seguono.5. Preliminarmente, questa Corte non ritiene che la causa possaessere definita sulla base della sola questione preliminare posta conl’ordinanza interlocutoria.6. Al riguardo deve affermarsi che la clausola “non si darà corsoad alcun recupero retributivo”, se interpretata in senso letterale, edavulso dal contesto, non potrebbe che essere giudicata nulla.7. Si deve sul punto premettere che secondo l’orientamentoconsolidato di questa Corte nella Regione Sicilia agli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria non si applicanogli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, che riguardano i contratticollettivi nazionali stipulati dall’ARAN, posto che, in ragione dellostatuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratticollettivi nazionali stipulati dall’ARAN si impongono con efficaciacogente sulla contrattazione regionale, perché l’art. 46 del d.lgs. n.165/2001 ha previsto che le regioni a statuto speciale possanoavvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzietecniche istituite con legge regionale e la materia è sul punto regolatadagli artt. 24 e seguenti della L.R. Sicilia n. 10/2000.S’applica invece l’art. 45 ter della L.R. n. 16/1996, come modificatodalla L.R. n. 14/2006, secondo cui “la gestione giuridica ed economicadel personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioniavviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori disistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”; disposizione che,peraltro, deve essere coordinata con l’art. 49 della stessa L.R. n.Numero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/202614/2006, che disciplina tempi e modi del recepiNmumeenro tdoi r accdoltea lglean erale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026contrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che « Alrecepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale dilavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdottodall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale perl'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dallasottoscrizione. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cuial comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parteeconomica del contratto.».Da tanto segue che il recepimento del CCNL di settore di diritto privato,pur previsto dalla legge regionale, richiede comunque un attodeliberativo dell’amministrazione regionale, evidentemente finalizzatoa consentire la valutazione della compatibilità della contrattazionenazionale, alla quale la Regione Sicilia è rimasta estranea, con ledisponibilità economiche e finanziarie dell’ente.D’altro canto, anche gli artt. 24 e seguenti della L.R. Sicilia n. 10/2000,con i quali è stata istituita l’ARAN Sicilia ed è stato disciplinato ilprocedimento di contrattazione regionale, pongono precisi onerifinalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazionecollettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l’art. 28, comma3, stabilisce che «I contratti collettivi sono corredati da prospetticontenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione dellacopertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale,prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficaciatemporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale ototale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa».Da ciò segue che sia la legge regionale n. 10/2000 che il d.lgs. n.165/2001 pongono comunque quale requisito imprescindibile la previaindividuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri e deiNumero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/2026limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattaziNounmeer o(dCi racscoslt.a gne.n erale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/202614801/2019, 11563/2021, 30605/2021).8. Dai principi sopra esposti deriva anche che nel settore che qui cioccupa opera il principio generale secondo il quale la pubblicaamministrazione, oltre che il diritto, ha il dovere, alla luce di princìpi diordine pubblico dei quali non può disporre, di ripetere l’indebitooggettivo (ex pluris, Cass. 3826/2016, 16088/2016, 6715/2021,21316/2022) e ciò osta, in linea di principio, anche al fatto che di talediritto-dovere essa possa disporre per via negoziale. La clausola inrilievo, quindi, se interpretata come volta a prevedere una diversadisciplina dell’indebito oggettivo, non potrebbe che essere affetta danullità.9. A diversa conclusione si dovrebbe, invece, giungere, ove ladisposizione fosse ritenuta passibile, alla luce degli eventi pregressirappresentati dal [OSCURATO:PERSONA] in appello, e degli impegni di copertura cui sisarebbe dato seguito, di essere interpretata come volta a regolare pervia negoziale gli effetti del recepimento tardivo della contrattazionenazionale (ossia nel senso di riconoscere ora per allora arretrati previstidal CCNL e rimasti formalmente privi di recepimento). Si tratta diesegesi potenzialmente favorita dall’art. 1367 c.c., che consacra ilprincipio di conservazione del contratto, la cui possibilità attiene peròallo scrutinio riservato al giudice del merito (cfr. fra le tante Cass.n.11643/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata).10. Passando all’esame dei motivi, è regolarmente denunciato edincontroverso che nel giudizio di appello era stato dedotto che al CIRL2017 era seguito, nel 2018, un altro CIRL, di decorrenza di pocoposteriore (1/9/18 verso 1/1/2018) non riproducente la clausola di nonripetizione; e che ne era stata chiesta la produzione ex art. 437 c.p.c.La sentenza impugnata non fa alcuna menzione del fatto storico dellastipula di tale CIRL né nulla afferma sull’istanza di produzione.Numero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/202611. Orbene, se l’interpretazione dei contratti, traducNeunmderoo sdiir aicnco luta ngean erale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito, l’omesso esamedella deduzione della stipula di un contratto collettivo successivo aquello in base al quale viene riconosciuto un diritto, e che, nell’assunto,tale diritto disconosca, è invece censurabile secondo il n.5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., a misura che si risolva nell’omesso esamedel fatto storico della stipula del contratto secondo il suo contenutorilevante (in tal senso, in casi per certi versi analoghi, ad es., Cass. nn.10745/2022, 32372/2021, 8986/2017).12. Riguardo al requisito della decisività, ritiene il Collegio che essovada apprezzato, quantomeno in casi quale quello qui in esame, nongià in base ad un apprezzamento di merito in concreto come taleprecluso alla Corte di legittimità, ma sulla base di una valutazione inastratto della potenziale idoneità del fatto non esaminato a destituiredi fondamento il giudizio (in tal senso, sostanzialmente, Cass. n.32372/2021 nel parlare di un «fatto storico astrattamente idoneo aconfigurarsi come decisivo»).Quando, come nel caso di specie, ad un contratto integrativo regionalesostanzialmente destinato a recepire un contratto nazionale nei limitidella compatibilità finanziaria ne segua a brevissimo tempo un altro,che non ne riproduca la clausola rilevante in causa contenuta nel primo,e ciò sia dedotto nel giudizio, anche ad assumere che il primo fosseperfetto, la deduzione di nuova stipula con mancata riproduzione sierige a deduzione di fatto storico potenzialmente decisivo nel senso diuna volontà di ritrattazione, che il giudice di merito non può ometteredi esaminare senza addurre impedimento di rito né giudicare nelmerito, provvedendo alla disamina dei due contratti in punto di validitàed efficacia secondo le regole della successione dei contratti e lerelative ricadute esegetiche.Numero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/202613. In tali termini la sentenza impugnata va cassata cNoumne rro idni rvacioco ltaa lglean erale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversacomposizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’udienza pubblica del16 giugno 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA] di PaolantonioNumero registro generale 7244/2025Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 24117/2026Data pubblicazione 27/07/2026
Sentenza Cassazione n. 24117/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris