CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 luglio 1965 Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia del 27/11/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; esaminate le conclusioni scritte dei difensori del ricorrente con cui si insiste nelle conclusioni di cui al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Venezia, con ordinanza del 27/11/2020, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro probatorio — concernente, tra l'altro, del carburante contenuto in autocisterne — reso dal Pubblico Ministero di Venezia il 6/11/2020 e disposto nell'ambito delle indagini esperite dal Nucleo di Polizia economico- finanziaria di Venezia nel corso delle quali è stato contestato agli indagati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 e 483 cod. pen. in relazione all'indicazione degli estremi di una falsa polizza fidejussoria a garanzia dell'assolvimento degli obblighi IVA sui documenti di accompagnamento semplificato (DAS) di alcuni carichi di carburanti. 2. Contro detta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico motivo di ricorso con cui deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 253, co. 1 e 125, comma 3, cod. proc. pen. avendo il Tribunale del riesame provveduto ad integrare il decreto indicandone le finalità probatorie. Ed invero, osserva il ricorrente, mentre il P.M. aveva giustificato le finalità probatorie a fronte della necessità di accertare l'entità del mancato pagamento dell'IVA, il Tribunale, più coerentemente con il capo di contestazione, nel proprio provvedimento ha affermato che il sequestro del carburante è necessario per verificare la veridicità dei dati contenuti nei documenti in atti così supplendo alla carenza motivazionale del provvedimento del P.M. e indicando finalità probatorie diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. A norma dell'art. 253 cod. proc. pen. può essere disposto con decrete motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Alla luce dell'insegnamento di questa Corte, nella sua massima composizione (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferrazzi, Rv. 226712 - 01), quando il sequestro è disposto a fini di prova, devono «essere comunque esplicitate ... le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene per l'accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo» e tali fini devono sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento cautelare costituendo «prerogativa autonoma dell'accusa enucleare il presupposto essenziale del sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale all'accertamento del fatto-reato per cui si procede». Nell' inerzia del P.M., il Tribunale del riesame, dunque, «non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse». Alla stregua di tali principi, che si condividono, deve però ritenersi che nella vicenda che qui ci occupa le finalità probatorie del decreto di sequestro non sono state completamente omesse o indicate in modo criptico tanto da farle ritenere tamquam non esset. Ed invero, sulla scorta dell'integrazione operata dal Pubblico Ministero in udienza e che correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto consentita (arg., a contrario, da Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226712-01), è ravvisabile nel provvedimento cautelare, come sottolineato nell'ordinanza qui impugnata, un nucleo motivazionale ancorché minimo, che ha quindi consentito al Tribunale di sopperire, con propria motivazione, alla carenza motivazionale ravvisata. Il Pubblico Ministero, infatti, ha precisato in udienza che il sequestro operato era da ritenersi correlato all'ipotesi di falso contestata poiché «le polizze fideiussorie false comporterebbero il mancato pagamento dell'Iva per cui il sequestro del prodotto sarebbe finalizzato alla misurazione della sua quantità, che si ripercuote sull'accertamento del quantum di Iva evasa»; il Tribunale del riesame ha, quindi, ulteriormente specificato che «il sequestro del carburante contenuto nelle autobotti scortate con DAS riportanti le fittizie/false polizze fideiussorie (ovvero altre forme di garanzie fittizie o inesistenti) o riportanti altri elementi comportanti la fittizietà delle modalità di versamento Iva, costituisce cosa pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti in quanto potrebbe esservi la necessità di verificare il contenuto delle autobotti e la veridicità dei dati indicati nei documenti in atti». Con tale motivazione, in virtù dell'effetto devolutivo che caratterizza il riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, il Tribunale, dopo aver evidenziato l'assenza di contestazioni in relazione sia alla sussistenza di indizi in ordine al reato contestato, sia all'esigenza di mantenere il sequestro degli altri beni indicati nel verbale, si è limitato, del tutto legittimamente, ad integrare la motivazione del Pubblico Ministero (la cui lacunosità deve ritenersi compatibile con la tendenziale attenuazione dell'obbligo di motivazione che caratterizza i provvedimenti di cautela reale rispetto a quelli destinati ad incidere sulla libertà personale), mettendo in luce le ulteriori sussistenti esigenze probatorie con riferimento al carburante per il quale è stato mantenuto il sequestro. Tale provvedimento è da ritenersi sicuramente legittimo in quanto, così come limpidamente messo in luce dalle Sezioni Unite "Ferazzi", pur spettando al pubblico ministero il potere discrezionale e non surrogabile dal giudice di indicare le esigenze probatorie del sequestro, tuttavia quando il pubblico mistero ha genericamente indicato l'esigenza probatoria, il giudice del riesame, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 257, 324 e 309, comma 9, cod. proc. pen., può confermare il sequestro anche indicando in modo più specifico le esigenze probatorie che lo sorreggono o motivi diversi da quelli enunciati (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329; Sez. 6, Sentenza n. 5906, del 22/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254900; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, Salvatori, Rv. 241881; Sez. 2, n. 45212 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mitrotta, Rv. 238517). 3. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato, derivandone per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così