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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27240/2023

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ciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25918/2016 del ruolo generale, proposto DA B AULI S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA]Azzano (VR), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 31, in persona del Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale del 25 ottobre 2016 autenticata nella firma dal notaio [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72M04 H501 I), con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 122 ([OSCURATO:PERSONA]). - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

ART .20 D .P.R.26 APRILE 1986, N .131 - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1972/13/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata l’8 aprile 2013 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 17 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con atto del 15 giugno 2009 [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA].; successivamente, in data 29 giugno 2009, detta ultima società deliberava un aumento del capitale sociale mediante conferimento di un ramo di azienda (da parte dell’unico socio, Neslè); infine, in data 31 luglio 2009, Bauli acquistava da Neslè l’intera partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA].

2. con avviso di liquidazione n. 20091T017449000 l'Agenzia delle Entrate procedeva al recupero dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, riqualificando le suindicate negoziazioni intervenute tra le parti, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come cessione di ramo di azienda, sul presupposto che l'operazione di conferimento del ramo di azienda e la successiva cessione dell'intera partecipazione costituissero un'operazione elusiva ai fini dell'imposta di registro, non sorretta da valide regioni economiche;

3. la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano) con l’impugnata sentenza rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 8679/26/2014 della Commissione tributaria provinciale di Milano, ritenendo che la competenza territoriale ad emanare l’atto spettasse all’Ufficio di Milano, che non operasse nella fattispecie in esame la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, assumendo, poi, nel merito, che correttamente l’Amministrazione aveva configurato, sulla scorta dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (da ora anche T.U.R.) come interpretato dalla Corte di cassazione, nella serie di operazioni poste in essere, una sostanziale operazione di cessione di azienda, frutto di un collegamento negoziale, da sottoporre a tassazione in modo unitario, tenuto conto del risultato finale e dando prevalenza all'intrinseca natura degli atti e dei loro effetti, con conseguenziale determinazione dell'imposta di registro dovuta in misura proporzionale, aggiungendo che la ricorrente non aveva fornito la prova contraria della sussistenza di ragioni economiche apprezzabili ulteriori rispetto al fine di risparmio fiscale;

4. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, con ricorso notificato il 7 novembre 2016, formulando sei motivi di impugnazione, successivamente, in data 3 maggio 2023, depositando memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.;

5. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 15 dicembre 2016; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 9, 53-bisT.U.R. e 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contestando la decisione impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la competenza dell’Ufficio di Milano, assumendo di contro che questa spettava all'Ufficio di Verona presso il quale era stato sottoposto a registrazione l'atto di cessione della partecipazione;

2. con la seconda censura l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 53-bis T.U.R. e 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, lamentando il mancato rispetto del contraddittorio preventivo, ritenuto applicabile anche nel caso di condotta asseritamente elusiva dell’imposta di registro;

3. con la terza doglianza la società ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132, primo comma, cod. proc. civ., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 111 Cost., per aver fondato la decisione di riqualificare l'atto in base al collegamento con altre fattispecie negoziali, senza tuttavia operare alcun riferimento alla concreta realtà processuale, ma limitandosi a disquisire di categorie e principi generali, così da non permettere di comprendere perché, nel caso di specie, la cessione di quote effettuata da Neslè a Bauli debba essere concretamente reinterpretata in termini di cessione d'azienda;

4. con la quarta ragione di impugnazione la contribuente ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., ribadendo che la Commissione aveva ritenuto di riqualificare ex art. 20 T.U.R. la cessione di quote in termini di cessione di azienda senza alcun riferimento alla concreta realtà processuale;

5. con la quinta doglianza la ricorrente ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc civ., la violazione dell’art. 20 T.U.R., assumendo che erroneamente il giudice d'appello aveva erroneamente interpretato la comune volontà delle parti, non valorizzando gli effetti propri dell'unico atto intenzionalmente posto in essere da entrambe (la cessione di quote) e perseguiti dalla società contribuente, siccome del tutto differenti rispetto a quelli della cessione di azienda;

6. con il sesto motivo di ricorso la società ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 176, comma 3, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e 3 Cost., in ragione dell’applicabilità, anche in materia di imposta di registro, della presunzione di neutralità fiscale e, quindi, della non elusività dello schema conferimento-cessione operante in tema di imposte dirette, formulando, nel caso in cui tale interpretazione non venisse seguita, istanza di rimessione alla Corte costituzionale per violazione dell’art.

Cost;

7. con la memoria di cui all’art. 380-bis. 1., cod. proc. civ., la difesa della società ha rappresentato che con ordinanza di questa Corte del 28 gennaio 2022, n, 2677 era stato accolto il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. coobbligata in solido, invocando quindi gli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 1306 cod. civ.;

8. effettivamente questa Corte, con ordinanza del 28 gennaio 2022, n. 2677, ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1973/13/16 e, decidendo nel merito, ha annullato l’originario atto impositivo avente ad oggetto l'impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale sull’«atto di conferimento posto in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a favore dellaBauli S.p.A., dell'intera partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. -atto preceduto dal conferimento di un ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA].», precisando la Corte che «l'avviso veniva emesso a seguito di una riqualificazione delle pregresse negoziazioni intervenute tra le parti come cessione di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, sul presupposto che l'operazione di conferimento del ramo di azienda e la successiva cessione dell'intera partecipazione costituissero un'operazione elusiva ai fini dell'imposta di registro, non sorretta da valide regioni economiche» (così nell’ordinanza n. 2677/2022);

9. dagli atti prodotti dalla ricorrente (copia della sentenza n. 1973/2016 oggetto di annullamento da parte della Corte con la citata pronuncia, copia avviso di liquidazione, copia del ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].) emerge che detta ordinanza della Corte ha annullato lo stesso avviso di liquidazione n. 20091T017449000 oggetto di causa, basando la decisione sul seguente principio di diritto: «"In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, a cui ex art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018 va riconosciuta efficacia retroattiva, deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, .fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate."»(così nella menzionata ordinanza);

10. va dato, allora, seguito al principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui «Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale» (cfr., ex multis., .Cass., Sez. 6/T, 15 dicembre 2022, n. 36713, che richiama .

Cass. Sez. 5, 5 luglio 209, n. 18154, Cass. Sez.

U. civ., 22 giugno 1991, n. 7053 e, nello stesso senso, Cass. Sez.

T, 5 luglio 2022, n. 21305; Cass. Sez., 5, 23 luglio 2019, n. 19784; Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2019, n. 31807);

11. nella specie ricorrono le suddette condizioni, giacchè: a) l’ordinanza citata ha definito, dopo la proposizione del presente giudizio di impugnazione, con valore di giudicato, la controversia sulla legittimità dell’avviso di liquidazione; b) non si era in precedenza già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato ed il creditore; c) l’eccezione è stata tempestivamente sollevata nella prima difesa utile costituita dalla citata memoria ex art. 380 - bis. 1., cod. proc. civ.; d) il predetto giudicato non si è fondato su ragioni personali del condebitore solidale.

12. il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, accogliendo l’originario il ricorso della contribuente;

13. le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione del sopravvenuto giudicato, nonché degli interventi normativi e delle conseguenti pronunce del Giudice delle leggi, che hanno conferito alla res controversa profili di novità con conseguente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti; P .

Q .

M . la Corte, accogl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25918/2016 del ruolo generale, proposto DA B AULI S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA]Azzano (VR), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 31, in persona del Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale del 25 ottobre 2016 autenticata nella firma dal notaio [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72M04 H501 I), con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 122 ([OSCURATO:PERSONA]). - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. ART .20 D .P.R.26 APRILE 1986, N .131 - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1972/13/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata l’8 aprile 2013 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 17 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con atto del 15 giugno 2009 [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA].; successivamente, in data 29 giugno 2009, detta ultima società deliberava un aumento del capitale sociale mediante conferimento di un ramo di azienda (da parte dell’unico socio, Neslè); infine, in data 31 luglio 2009, Bauli acquistava da Neslè l’intera partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. con avviso di liquidazione n. 20091T017449000 l'Agenzia delle Entrate procedeva al recupero dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, riqualificando le suindicate negoziazioni intervenute tra le parti, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come cessione di ramo di azienda, sul presupposto che l'operazione di conferimento del ramo di azienda e la successiva cessione dell'intera partecipazione costituissero un'operazione elusiva ai fini dell'imposta di registro, non sorretta da valide regioni economiche; 3. la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano) con l’impugnata sentenza rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 8679/26/2014 della Commissione tributaria provinciale di Milano, ritenendo che la competenza territoriale ad emanare l’atto spettasse all’Ufficio di Milano, che non operasse nella fattispecie in esame la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, assumendo, poi, nel merito, che correttamente l’Amministrazione aveva configurato, sulla scorta dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (da ora anche T.U.R.) come interpretato dalla Corte di cassazione, nella serie di operazioni poste in essere, una sostanziale operazione di cessione di azienda, frutto di un collegamento negoziale, da sottoporre a tassazione in modo unitario, tenuto conto del risultato finale e dando prevalenza all'intrinseca natura degli atti e dei loro effetti, con conseguenziale determinazione dell'imposta di registro dovuta in misura proporzionale, aggiungendo che la ricorrente non aveva fornito la prova contraria della sussistenza di ragioni economiche apprezzabili ulteriori rispetto al fine di risparmio fiscale; 4. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, con ricorso notificato il 7 novembre 2016, formulando sei motivi di impugnazione, successivamente, in data 3 maggio 2023, depositando memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; 5. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 15 dicembre 2016; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 9, 53-bisT.U.R. e 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contestando la decisione impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la competenza dell’Ufficio di Milano, assumendo di contro che questa spettava all'Ufficio di Verona presso il quale era stato sottoposto a registrazione l'atto di cessione della partecipazione; 2. con la seconda censura l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 53-bis T.U.R. e 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, lamentando il mancato rispetto del contraddittorio preventivo, ritenuto applicabile anche nel caso di condotta asseritamente elusiva dell’imposta di registro; 3. con la terza doglianza la società ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132, primo comma, cod. proc. civ., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 111 Cost., per aver fondato la decisione di riqualificare l'atto in base al collegamento con altre fattispecie negoziali, senza tuttavia operare alcun riferimento alla concreta realtà processuale, ma limitandosi a disquisire di categorie e principi generali, così da non permettere di comprendere perché, nel caso di specie, la cessione di quote effettuata da Neslè a Bauli debba essere concretamente reinterpretata in termini di cessione d'azienda; 4. con la quarta ragione di impugnazione la contribuente ha contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., ribadendo che la Commissione aveva ritenuto di riqualificare ex art. 20 T.U.R. la cessione di quote in termini di cessione di azienda senza alcun riferimento alla concreta realtà processuale; 5. con la quinta doglianza la ricorrente ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc civ., la violazione dell’art. 20 T.U.R., assumendo che erroneamente il giudice d'appello aveva erroneamente interpretato la comune volontà delle parti, non valorizzando gli effetti propri dell'unico atto intenzionalmente posto in essere da entrambe (la cessione di quote) e perseguiti dalla società contribuente, siccome del tutto differenti rispetto a quelli della cessione di azienda; 6. con il sesto motivo di ricorso la società ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 176, comma 3, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e 3 Cost., in ragione dell’applicabilità, anche in materia di imposta di registro, della presunzione di neutralità fiscale e, quindi, della non elusività dello schema conferimento-cessione operante in tema di imposte dirette, formulando, nel caso in cui tale interpretazione non venisse seguita, istanza di rimessione alla Corte costituzionale per violazione dell’art. Cost; 7. con la memoria di cui all’art. 380-bis. 1., cod. proc. civ., la difesa della società ha rappresentato che con ordinanza di questa Corte del 28 gennaio 2022, n, 2677 era stato accolto il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. coobbligata in solido, invocando quindi gli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 1306 cod. civ.; 8. effettivamente questa Corte, con ordinanza del 28 gennaio 2022, n. 2677, ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1973/13/16 e, decidendo nel merito, ha annullato l’originario atto impositivo avente ad oggetto l'impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale sull’«atto di conferimento posto in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a favore dellaBauli S.p.A., dell'intera partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. -atto preceduto dal conferimento di un ramo di azienda della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA].», precisando la Corte che «l'avviso veniva emesso a seguito di una riqualificazione delle pregresse negoziazioni intervenute tra le parti come cessione di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, sul presupposto che l'operazione di conferimento del ramo di azienda e la successiva cessione dell'intera partecipazione costituissero un'operazione elusiva ai fini dell'imposta di registro, non sorretta da valide regioni economiche» (così nell’ordinanza n. 2677/2022); 9. dagli atti prodotti dalla ricorrente (copia della sentenza n. 1973/2016 oggetto di annullamento da parte della Corte con la citata pronuncia, copia avviso di liquidazione, copia del ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].) emerge che detta ordinanza della Corte ha annullato lo stesso avviso di liquidazione n. 20091T017449000 oggetto di causa, basando la decisione sul seguente principio di diritto: «"In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, a cui ex art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018 va riconosciuta efficacia retroattiva, deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, .fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate."»(così nella menzionata ordinanza); 10. va dato, allora, seguito al principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui «Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale» (cfr., ex multis., .Cass., Sez. 6/T, 15 dicembre 2022, n. 36713, che richiama . Cass. Sez. 5, 5 luglio 209, n. 18154, Cass. Sez. U. civ., 22 giugno 1991, n. 7053 e, nello stesso senso, Cass. Sez. T, 5 luglio 2022, n. 21305; Cass. Sez., 5, 23 luglio 2019, n. 19784; Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2019, n. 31807); 11. nella specie ricorrono le suddette condizioni, giacchè: a) l’ordinanza citata ha definito, dopo la proposizione del presente giudizio di impugnazione, con valore di giudicato, la controversia sulla legittimità dell’avviso di liquidazione; b) non si era in precedenza già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato ed il creditore; c) l’eccezione è stata tempestivamente sollevata nella prima difesa utile costituita dalla citata memoria ex art. 380 - bis. 1., cod. proc. civ.; d) il predetto giudicato non si è fondato su ragioni personali del condebitore solidale. 12. il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, accogliendo l’originario il ricorso della contribuente; 13. le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione del sopravvenuto giudicato, nonché degli interventi normativi e delle conseguenti pronunce del Giudice delle leggi, che hanno conferito alla res controversa profili di novità con conseguente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti; P . Q . M . la Corte, accogl
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