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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 20684/2026

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te pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoAndrea Massi;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 425/2021depositata il 15/04/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026Silvano Gai ha promosso impugnazione innanzi al Tribunale diTorino, ai sensi dell'art. 1137 c.c., avverso le deliberazioni assunte indata 20.09.2016 dall'assemblea del [OSCURATO:PERSONA], di viaGoytre 19-21 e [OSCURATO:PERSONA] 102, in Torino (il ‘Supercondominio’),chiedendo dichiararne la nullità e/o annullamento contestando, tral'altro, un errato calcolo del quorum costitutivo e deliberativodell'assemblea, in violazione della tabella millesimale del sito dicondominio.Il Tribunale adito accoglieva l’impugnazione, osservando quantosegue.Premesso che il Supercondominio è composto dai Lotti A, B e C,la decisione contestata da Gai, computata in complessivi 3000/3000,in parti uguali di 1000/1000 per ciascun lotto, non prevista dairegolamenti dei singoli condomini, non era rappresentativa del valoreproporzionale di rispettivi lotti all'interno del Supercondominio;pertanto, in assenza di tabelle millesimali generali che indichino irispettivi valori proporzionali delle proprietà, il quorum costitutivo edeliberativo adottato nel corso dell'assemblea del 30/09/2016 nonera corretto, con conseguente annullamento delle deliberazioniassunte dal supercondominio.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione del Tribunale innanzialla Corte d’appello di Torino, la quale confermava l’argomentazionedel primo giudice, ritenendo non provato il rilievo dell’appellante invirtù del quale il Supercondominio da tempo utilizzava per prassi unatabella comune a tutto il complesso dei tre lotti, peraltro maicontestata dal condòmino Gai.

Esclusa, poi, la correttezza di unaripartizione dei millesimi del Supercondominio in complessivi3000/3000, suddivisi in parti uguali di 1000/1000 per ciascun lotto,Numero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026non prevista dal regolamento alcuno e non rappresentativa del valoreproporzionale dei rispettivi lotti all'interno del Supercondominio,confermava la Corte d’appello che non fosse stato raggiunto ilquorum costitutivo stabilito dall’art. 1136, comma 3, c.c. (v.sentenza pag. 13).La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione dalSupercondominio Potenza, e il ricorso affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il ricorrente ha presentato istanza di riunione dei ricorsi portantiRG 16478/e RG 18992021 /2024 e, in prossimità dell’adunanza,istanza di invio a nuova udienza, pendendo trattative tra le parti.All’esito della camera di consiglio del 12.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, si devono disattendere entrambe le istanzedi riunione dei ricorsi e di rinvio a nuova udienza.Quanto alla prima, essa è riferita a giudizi aventi ad oggettol’impugnazione di sentenze diverse e di distinte delibere assembleari.Esclusa, quindi, la riunione obbligatoria dei ricorsi ai sensi dell’art.335 c.p.c., benché essi siano riferiti al medesimo tema di indagine(modalità di determinazione dei quorum assembleari) e allemedesime parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritiene laCorte che la trattazione dei giudizi indicati al cospetto del medesimoCollegio e nell’ambito della medesima adunanza, così comel’intervenuto precedente di questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 2406 del25/01/2024, Rv. 669990 – 02, infra), escludano sia l’eventualità disoluzioni contrastanti sia i vantaggi dell’economia processuale;pertanto, non si procederà alla loro riunione facoltativa.Numero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026Quanto all’istanza di rinvio, il giudizio di cassazione proceded’ufficio, e il Collegio non ravvisa l’opportunità di accogliere larichiesta.2.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 69 disp. att. c.c. e degliartt. 1118, 1137 c.c., per omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione, vizio logico di ragionamento, error in procedendo,violazione del principio di non contestazione e omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

Vi si assume, tra l’altro, che una tabella deimillesimi di proprietà esisteva, era stata regolarmente approvatadall’assemblea del Supercondominio con le maggioranze di legge, edera sempre stata applicata dal Supercondominio per calcolare lapartecipazione alle assemblee e per la votazione; che l’attore hasostenuto la tesi per cui la tabella di proprietà doveva esseredeterminata secondo la tabella di ripartizione delle spese (peraltroindicata solo per alcune spese nei due regolamenti di condominioprodotti), senza impugnarla con apposito giudizio ex art. 69 disp. att.c.c. e senza dare la prova che la tabella in uso fosse errata; che igiudici avrebbero dovuto accertare che i quorum assembleari adottatinon rappresentavano i valori proporzionali dei lotti costituenti ilSupercondominio.3.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1118, 1136, 1137, 1138 e 2697 c.c., 68 e 69disp. att. c.c., nonché degli artt. 112, 115, 342 c.p.c., omessa,insufficiente motivazione, vizio logico di ragionamento e omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché error inprocedendo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.Numero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026Oltre a riproporre considerazioni già svolte nel primo motivo, sisostiene che avendo l’attore Gai domandato l’annullamento delladelibera impugnata per l’errato calcolo del quorum costitutivo edeliberativo con riguardo ai valori proporzionali dei tre lotti, senzatuttavia adeguatamente contestare il quorum millesimale adottatodal Supercondominio, di conseguenza ai giudici era preclusosindacare se la tabella millesimale in uso fosse rappresentativa di talivalori, nel rispetto del principio di non contestazione e nel rispettodel potere dispositivo delle parti.4.

Si rileva in via preliminare che le censure fondate sul n. 5dell’art. 360, comma 1, c.p.c. sono inammissibili, in quanto ricorrel’ipotesi della cd.

«doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter,comma 5, c.p.c. (applicabile al caso in esame ratione temporis) amente del quale il ricorrente per cassazione, al fine di evitarel’inammissibilità del motivo per difetto di specificità, deve indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che essesono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022,Rv. 664432 - 01; Cass. Sez. 3, n. 22244 del 14/07/2022; Cass., Sez.L, 20.07.2022, n. 22782 del 20/07/2022; Cass., Sez. 6-2, n. 8320del 15/03/2022; Cass., Sez.

L, n. 20994 del 06/08/2019).

Nellaspecie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le duepronunce.Neanche hanno pregio le censure rivolte ad evidenziare lacontraddittorietà ed apparenza della motivazione, vizio che ricorrequando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioNumero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Cass.Sez. 3, n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; [OSCURATO:PERSONA].

U, n.2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, n. 6758del 01/03/2022, Rv. 664061).La Corte d’appello ha chiaramente e congruamente motivatol’infondatezza del gravame, per un verso ritenendo meramenteassertiva la difesa del Supercondominio appellante, fondata sullapresunta esistenza di una tabella di proprietà approvata per fatticoncludenti; per altro verso giudicando pienamente provato in attiche, in occasione dell’assemblea del Supercondominio, non sia statoraggiunto il quorum costitutivo stabilito dall’art. 1136, comma 3, c.c.(v. sentenza pag. 11, ultimo capoverso – pag. 13, ultimo capoverso),stante l’inidoneità della ripartizione egualitaria dei millesimi perciascun lotto.4.1.

Sotto il profilo della violazione di legge, i motivi meritanoaccoglimento per le ragioni ampiamente illustrate da questa Corte inuna precedente pronuncia, Cass. n. 2406 del 2024, cit., avente adoggetto le medesime questioni tra le medesime parti, ove sidiscuteva dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 1137 c.c. da parte delcondòmino [OSCURATO:PERSONA], della deliberazione approvata dall’assembleadel [OSCURATO:PERSONA] (nella riunione dell’11 febbraio 2016),per l’erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.In quell’occasione, è stato chiarito quanto segue (punti 6.2.-8.2.,pagg. 5-10):- il supercondominio sorge ipso iure et facto quando vi siano benio servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane tuttaviadistinto: poiché tali beni e servizi devono essere gestiti attraverso iNumero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026suoi organi, il quadro entro cui collocare il problema dei quorum delledeliberazioni supercondominiali è quello dell’art. 1136 c.c.;- per la validità delle delibere, le maggioranze vanno calcolate inrelazione sia al numero degli aventi diritto sia al valore dell’interocomplesso immobiliare interessato, avendo riguardo, sul pianopersonale, al numero dei contitolari, e, sul piano reale, al valoreproporzionale di ciascuna unità immobiliare (o di ciascun condominio,(ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionaledi ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti,nella vigenza dell’art. 67, comma 3, c.c.);- ai soli fini di una corretta organizzazione e semplificazione dellagestione, non già ai fini della validità della delibera, nelsupercondominio devono esistere due tabelle millesimali, unasupercondominiale e una interna ai singoli edifici.

La prima, semeramente ricognitiva dei criteri legali, è approvabile con lamaggioranza qualificata dell’art. 1136, comma 2, c.c.; se, invece,deroga ai criteri legali, richiede l’unanimità, non essendoconfigurabile una formazione per facta concludentia;- quanto al riparto dell’onere probatorio: spetta al condòmino cheimpugna la delibera provare il vizio di contrarietà alla legge o alregolamento, e dunque, nel caso di doglianza sui quorum, dimostrarela carenza delle maggioranze richieste dall’art. 1136 c.c. in rapportoal valore proporzionale delle unità immobiliari interessate.

Poiché,però, quote (e quindi quorum deliberativi) non nascono dalla tabella,ma dal rapporto di valore stabilito dalla legge o da un’eventualeconvenzione, ne consegue che il giudice non può arrestarsi al rilievodell’inadeguatezza della tabella, ma deve procedere al relativoaccertamento, anche a posteriori;Numero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026- se poi il condòmino voglia lamentare che le tabelle millesimaliin uso sono erronee, deve agire per la revisione delle stesse a normadell’art. 69 disp. att. c.c.4.2.

Tornando al caso che ci occupa, condividendo leargomentazioni di questa Corte come sopra sintetizzate, ritiene ilCollegio che l’errore di diritto compiuto dal giudice d’appello stanell’aver ritenuto annullabile la delibera del 30.09.2016desumendone il vizio dei quorum dall’inattendibilità delle tabelle diripartizione delle spese che attribuivano quote uguali ai tre lotti(3000/3000), concludendo che il mancato rispetto del valoreproporzionale dei rispettivi lotti all’interno del Supercondominio fosseragione idonea ad invalidare la delibera (v. sentenza pag. 12).Tanto perché il criterio sostanziale proposto nella pronuncia diquesta Corte, n. 2406 del 2024, consiste nella necessità di accertareconcretamente se i valori e i quorum richiesti dall’art. 1136 c.c. sianostati o meno raggiunti.

In sostanza, il vizio della delibera non potevadiscendere dalla mera assenza o inattendibilità della tabellamillesimale del Supercondominio, ma solo dalla mancata verifica che,una volta ricostruiti i valori proporzionali effettivi, le maggioranze nonerano state raggiunte.5.

In definitiva, il Collegio accoglie i due motivi del ricorso.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti.

Lacausa è rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversacomposizione, la quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa allaNumero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoAndrea Massi;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 425/2021depositata il 15/04/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026Silvano Gai ha promosso impugnazione innanzi al Tribunale diTorino, ai sensi dell'art. 1137 c.c., avverso le deliberazioni assunte indata 20.09.2016 dall'assemblea del [OSCURATO:PERSONA], di viaGoytre 19-21 e [OSCURATO:PERSONA] 102, in Torino (il ‘Supercondominio’),chiedendo dichiararne la nullità e/o annullamento contestando, tral'altro, un errato calcolo del quorum costitutivo e deliberativodell'assemblea, in violazione della tabella millesimale del sito dicondominio.Il Tribunale adito accoglieva l’impugnazione, osservando quantosegue.Premesso che il Supercondominio è composto dai Lotti A, B e C,la decisione contestata da Gai, computata in complessivi 3000/3000,in parti uguali di 1000/1000 per ciascun lotto, non prevista dairegolamenti dei singoli condomini, non era rappresentativa del valoreproporzionale di rispettivi lotti all'interno del Supercondominio;pertanto, in assenza di tabelle millesimali generali che indichino irispettivi valori proporzionali delle proprietà, il quorum costitutivo edeliberativo adottato nel corso dell'assemblea del 30/09/2016 nonera corretto, con conseguente annullamento delle deliberazioniassunte dal supercondominio.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione del Tribunale innanzialla Corte d’appello di Torino, la quale confermava l’argomentazionedel primo giudice, ritenendo non provato il rilievo dell’appellante invirtù del quale il Supercondominio da tempo utilizzava per prassi unatabella comune a tutto il complesso dei tre lotti, peraltro maicontestata dal condòmino Gai. Esclusa, poi, la correttezza di unaripartizione dei millesimi del Supercondominio in complessivi3000/3000, suddivisi in parti uguali di 1000/1000 per ciascun lotto,Numero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026non prevista dal regolamento alcuno e non rappresentativa del valoreproporzionale dei rispettivi lotti all'interno del Supercondominio,confermava la Corte d’appello che non fosse stato raggiunto ilquorum costitutivo stabilito dall’art. 1136, comma 3, c.c. (v.sentenza pag. 13).La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione dalSupercondominio Potenza, e il ricorso affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il ricorrente ha presentato istanza di riunione dei ricorsi portantiRG 16478/e RG 18992021 /2024 e, in prossimità dell’adunanza,istanza di invio a nuova udienza, pendendo trattative tra le parti.All’esito della camera di consiglio del 12.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si devono disattendere entrambe le istanzedi riunione dei ricorsi e di rinvio a nuova udienza.Quanto alla prima, essa è riferita a giudizi aventi ad oggettol’impugnazione di sentenze diverse e di distinte delibere assembleari.Esclusa, quindi, la riunione obbligatoria dei ricorsi ai sensi dell’art.335 c.p.c., benché essi siano riferiti al medesimo tema di indagine(modalità di determinazione dei quorum assembleari) e allemedesime parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ritiene laCorte che la trattazione dei giudizi indicati al cospetto del medesimoCollegio e nell’ambito della medesima adunanza, così comel’intervenuto precedente di questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 2406 del25/01/2024, Rv. 669990 – 02, infra), escludano sia l’eventualità disoluzioni contrastanti sia i vantaggi dell’economia processuale;pertanto, non si procederà alla loro riunione facoltativa.Numero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026Quanto all’istanza di rinvio, il giudizio di cassazione proceded’ufficio, e il Collegio non ravvisa l’opportunità di accogliere larichiesta.2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 115, 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 69 disp. att. c.c. e degliartt. 1118, 1137 c.c., per omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione, vizio logico di ragionamento, error in procedendo,violazione del principio di non contestazione e omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Vi si assume, tra l’altro, che una tabella deimillesimi di proprietà esisteva, era stata regolarmente approvatadall’assemblea del Supercondominio con le maggioranze di legge, edera sempre stata applicata dal Supercondominio per calcolare lapartecipazione alle assemblee e per la votazione; che l’attore hasostenuto la tesi per cui la tabella di proprietà doveva esseredeterminata secondo la tabella di ripartizione delle spese (peraltroindicata solo per alcune spese nei due regolamenti di condominioprodotti), senza impugnarla con apposito giudizio ex art. 69 disp. att.c.c. e senza dare la prova che la tabella in uso fosse errata; che igiudici avrebbero dovuto accertare che i quorum assembleari adottatinon rappresentavano i valori proporzionali dei lotti costituenti ilSupercondominio.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1118, 1136, 1137, 1138 e 2697 c.c., 68 e 69disp. att. c.c., nonché degli artt. 112, 115, 342 c.p.c., omessa,insufficiente motivazione, vizio logico di ragionamento e omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché error inprocedendo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.Numero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026Oltre a riproporre considerazioni già svolte nel primo motivo, sisostiene che avendo l’attore Gai domandato l’annullamento delladelibera impugnata per l’errato calcolo del quorum costitutivo edeliberativo con riguardo ai valori proporzionali dei tre lotti, senzatuttavia adeguatamente contestare il quorum millesimale adottatodal Supercondominio, di conseguenza ai giudici era preclusosindacare se la tabella millesimale in uso fosse rappresentativa di talivalori, nel rispetto del principio di non contestazione e nel rispettodel potere dispositivo delle parti.4. Si rileva in via preliminare che le censure fondate sul n. 5dell’art. 360, comma 1, c.p.c. sono inammissibili, in quanto ricorrel’ipotesi della cd. «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter,comma 5, c.p.c. (applicabile al caso in esame ratione temporis) amente del quale il ricorrente per cassazione, al fine di evitarel’inammissibilità del motivo per difetto di specificità, deve indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che essesono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022,Rv. 664432 - 01; Cass. Sez. 3, n. 22244 del 14/07/2022; Cass., Sez.L, 20.07.2022, n. 22782 del 20/07/2022; Cass., Sez. 6-2, n. 8320del 15/03/2022; Cass., Sez. L, n. 20994 del 06/08/2019). Nellaspecie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le duepronunce.Neanche hanno pregio le censure rivolte ad evidenziare lacontraddittorietà ed apparenza della motivazione, vizio che ricorrequando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioNumero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Cass.Sez. 3, n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; [OSCURATO:PERSONA]. U, n.2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, n. 6758del 01/03/2022, Rv. 664061).La Corte d’appello ha chiaramente e congruamente motivatol’infondatezza del gravame, per un verso ritenendo meramenteassertiva la difesa del Supercondominio appellante, fondata sullapresunta esistenza di una tabella di proprietà approvata per fatticoncludenti; per altro verso giudicando pienamente provato in attiche, in occasione dell’assemblea del Supercondominio, non sia statoraggiunto il quorum costitutivo stabilito dall’art. 1136, comma 3, c.c.(v. sentenza pag. 11, ultimo capoverso – pag. 13, ultimo capoverso),stante l’inidoneità della ripartizione egualitaria dei millesimi perciascun lotto.4.1. Sotto il profilo della violazione di legge, i motivi meritanoaccoglimento per le ragioni ampiamente illustrate da questa Corte inuna precedente pronuncia, Cass. n. 2406 del 2024, cit., avente adoggetto le medesime questioni tra le medesime parti, ove sidiscuteva dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 1137 c.c. da parte delcondòmino [OSCURATO:PERSONA], della deliberazione approvata dall’assembleadel [OSCURATO:PERSONA] (nella riunione dell’11 febbraio 2016),per l’erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.In quell’occasione, è stato chiarito quanto segue (punti 6.2.-8.2.,pagg. 5-10):- il supercondominio sorge ipso iure et facto quando vi siano benio servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane tuttaviadistinto: poiché tali beni e servizi devono essere gestiti attraverso iNumero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026suoi organi, il quadro entro cui collocare il problema dei quorum delledeliberazioni supercondominiali è quello dell’art. 1136 c.c.;- per la validità delle delibere, le maggioranze vanno calcolate inrelazione sia al numero degli aventi diritto sia al valore dell’interocomplesso immobiliare interessato, avendo riguardo, sul pianopersonale, al numero dei contitolari, e, sul piano reale, al valoreproporzionale di ciascuna unità immobiliare (o di ciascun condominio,(ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionaledi ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti,nella vigenza dell’art. 67, comma 3, c.c.);- ai soli fini di una corretta organizzazione e semplificazione dellagestione, non già ai fini della validità della delibera, nelsupercondominio devono esistere due tabelle millesimali, unasupercondominiale e una interna ai singoli edifici. La prima, semeramente ricognitiva dei criteri legali, è approvabile con lamaggioranza qualificata dell’art. 1136, comma 2, c.c.; se, invece,deroga ai criteri legali, richiede l’unanimità, non essendoconfigurabile una formazione per facta concludentia;- quanto al riparto dell’onere probatorio: spetta al condòmino cheimpugna la delibera provare il vizio di contrarietà alla legge o alregolamento, e dunque, nel caso di doglianza sui quorum, dimostrarela carenza delle maggioranze richieste dall’art. 1136 c.c. in rapportoal valore proporzionale delle unità immobiliari interessate. Poiché,però, quote (e quindi quorum deliberativi) non nascono dalla tabella,ma dal rapporto di valore stabilito dalla legge o da un’eventualeconvenzione, ne consegue che il giudice non può arrestarsi al rilievodell’inadeguatezza della tabella, ma deve procedere al relativoaccertamento, anche a posteriori;Numero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026- se poi il condòmino voglia lamentare che le tabelle millesimaliin uso sono erronee, deve agire per la revisione delle stesse a normadell’art. 69 disp. att. c.c.4.2. Tornando al caso che ci occupa, condividendo leargomentazioni di questa Corte come sopra sintetizzate, ritiene ilCollegio che l’errore di diritto compiuto dal giudice d’appello stanell’aver ritenuto annullabile la delibera del 30.09.2016desumendone il vizio dei quorum dall’inattendibilità delle tabelle diripartizione delle spese che attribuivano quote uguali ai tre lotti(3000/3000), concludendo che il mancato rispetto del valoreproporzionale dei rispettivi lotti all’interno del Supercondominio fosseragione idonea ad invalidare la delibera (v. sentenza pag. 12).Tanto perché il criterio sostanziale proposto nella pronuncia diquesta Corte, n. 2406 del 2024, consiste nella necessità di accertareconcretamente se i valori e i quorum richiesti dall’art. 1136 c.c. sianostati o meno raggiunti. In sostanza, il vizio della delibera non potevadiscendere dalla mera assenza o inattendibilità della tabellamillesimale del Supercondominio, ma solo dalla mancata verifica che,una volta ricostruiti i valori proporzionali effettivi, le maggioranze nonerano state raggiunte.5. In definitiva, il Collegio accoglie i due motivi del ricorso.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti. Lacausa è rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversacomposizione, la quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa allaNumero registro generale 16106/2021Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 20684/2026Data pubblicazione 18/06/2026Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 20684/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris