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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1968

Cassazione n. 21216/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/01/1968 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/01/1979 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 23 giugno 2022 che ha confermato la pronuncia dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica del 5 novembre 2019 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art.582 cod. pen. ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. -Considerato che i motivi di ricorso proposti risultano aspecifici e versati in fatto, sottraendosi ad un confronto effettivo con quanto affermato dai giudici del merito, lamentando apoditticamente l'insussistenza della scriminante della legittima difesa nei suoi elementi costitutivi.

Sul punto ampia motivazione è fornita dalle sentenze di primo e secondo grado in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione, in ragione della previa aggressione portata dalla parte civile ricorrente all'imputato, ivi compreso il requisito della proporzione, alla luce del rango dei beni coinvolti e dei mezzi impiegati dalle parti.

Peraltro, è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica (Sez. 2, Sentenza n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471). -Rilevato che le conclusioni inviate via pec dal ricorrente risultano tardive; - Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il cgsiglier stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/01/1968 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/01/1979 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 23 giugno 2022 che ha confermato la pronuncia dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica del 5 novembre 2019 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art.582 cod. pen. ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. -Considerato che i motivi di ricorso proposti risultano aspecifici e versati in fatto, sottraendosi ad un confronto effettivo con quanto affermato dai giudici del merito, lamentando apoditticamente l'insussistenza della scriminante della legittima difesa nei suoi elementi costitutivi. Sul punto ampia motivazione è fornita dalle sentenze di primo e secondo grado in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione, in ragione della previa aggressione portata dalla parte civile ricorrente all'imputato, ivi compreso il requisito della proporzione, alla luce del rango dei beni coinvolti e dei mezzi impiegati dalle parti. Peraltro, è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica (Sez. 2, Sentenza n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471). -Rilevato che le conclusioni inviate via pec dal ricorrente risultano tardive; - Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il cgsiglier stensore I
Sentenza Cassazione n. 21216/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris