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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08945/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 marzo 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; la riforma è consistita nella riqualificazione del fatto in quello di lesioni aggravate e nell'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi, con conseguente rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le censure a cinque motivi.

2.1. Con il primo argomento di censura, la parte deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto al diniego della scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa.

Tre testi diversi dalla persona offesa non avevano assistito al fatto — sostiene il ricorrente — e quest'ultima aveva cambiato versione più volte, sicché si trattava di soggetto inaffidabile.

Evoca, poi, il ricorrente alcuni contributi, tra cui quello offerto da lui stesso, da cui emergeva lo stato di ubriachezza della persona offesa, oltre a ricordare la ferita riportata alla mano sinistra dove, non essendo mancino, non si era potuto ferire nel portare l'offesa alla vittima, ma che era conseguenza di un tentativo di difendersi, prima di colpire con la bottiglia il [OSCURATO:PERSONA].

A questo proposito, il consulente del pubblico ministero aveva segnalato che l'aggressore di [OSCURATO:PERSONA] era destrimano.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, consistita nell'acquisizione del diario clinico di Mangano nella casa circondariale ove era detenuto.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

I Giudici di merito — si legge nel ricorso — hanno trascurato il fatto che era stato pacificamente provato, per ammissione dell'offeso, che era stato quest'ultimo ad iniziare il litigio e che il medesimo, dopo un primo allontanamento, era ritornato nella sala dove si trovava l'imputato.

Segue una sintesi dei connotati per riconoscere l'attenuante.

2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva specifica, fondato — in tesi — su una motivazione meramente assertiva.

L'imputato annovera modesti precedenti penali e l'atteggiamento assunto dalla vittima e dai testimoni è frutto della subcultura omertosa in cui essi vivono e non già dell'atteggiamento dell'imputato.

2.5. Il quinto motivo di ricorso (che la parte indica erroneamente come sesto) deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, perché la Corte territoriale è partita dalla pena base per un'aggravante ad effetto speciale, ha operato un aumento autonomo per la contestata recidiva nella misura di due terzi e poi ha proceduto ad un ulteriore aumento per la circostanza aggravante dell'arma ovvero — questo non si comprenderebbe — per la continuazione con la detenzione di un'arma impropria non contestata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto.

1. Il primo motivo di ricorso — che affronta il tema del disconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche putativa, da parte della Corte territoriale — è inammissibile in quanto portatore di una versione alternativa a quella propugnata dai Giudici di appello e sostanzialmente priva della dovuta specificità censoria rispetto a quanto osservato nella sentenza impugnata.

La Corte di appello, infatti, ha in primo luogo escluso che qualcuno avesse parlato di un coltello nelle mani della persona offesa ed ha rimarcato come nessun'arnia fosse stata ritrovata sul luogo del fatto, sì da lasciare sfornito del necessario supporto probatorio quanto predicato dal prevenuto sia quanto all'esistenza oggettiva del pericolo su di lui incombente che alla sua giustificata convinzione in proposito.

Non solo: i Giudici di appello hanno altresì osservato che, quand'anche vi fosse stato uno slancio aggressivo della vittima che il ricorrente poteva avere avuto la necessità di arginare, la reazione di quest'ultimo non era stata proporzionata né necessitata, dal momento che non si era limitato a fronteggiare l'aggressione altrui, ma, anche quando la parte lesa era a terra inerme, aveva continuato ad infierire, omettendo altresì di darsi alla fuga, sì da sottrarsi alla presunta aggressione.

Mancano, così, i requisiti necessari per la configurazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.

Va ricordato che i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, all'inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.

Nel caso di specie — secondo quanto logicamente evidenziato dalla Corte distrettuale — mancava sia l'attualità del pericolo che la proporzionalità della reazione.

2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, consistente nell'acquisizione del diario clinico di Mangano nella casa circondariale ove era detenuto e necessaria al fine di dimostrare la collocazione della ferita riportata dall'imputato.

Orbene, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).

Ebbene, il motivo di ricorso manca di specificità, non avendo evidenziato manifeste illogicità nel costrutto della Corte territoriale quanto alla complessiva ricostruzione del fatto che dovessero essere affrontate con l'approfondimento istruttorio invocato.

3. Il motivo di ricorso che attiene al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione è infondato.

Esso adduce — a sostegno delle ragioni della sua concessione — una circostanza di fatto, vale a dire l'attuazione di una condotta provocatoria da parte della stessa persona offesa, che va però valutata come emerge dalla sentenza impugnata.

Ebbene, se quest'ultima, a pag. 5, ha ritenuto verosimile che l'imputato abbia reagito ad un atteggiamento fastidioso ed anche eteroaggressivo di [OSCURATO:PERSONA], è anche vero che c'è una marcata sproporzione tra questo e la reazione fisica avuta da Mangano, che l'ha ferito con un'arma impropria.

Ciò appare ostativo al riconoscimento dell'attenuante, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte insegna che la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 604 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375).

4. La critica al riconoscimento della recidiva di cinal quarto motivo di ricorso è generica in quanto in parte trascura che la maggiore pericolosità del reo è stata legata anche alla reazione violenta avuta contro [OSCURATO:PERSONA] quando quest'ultimo era inoffensivo; ed in parte oppone a quella della Corte di merito un'opzione ricostruttiva alternativa quanto alle ragioni per cui nessuno, né la persona offesa né i testimoni, avevano inizialmente accusato Mangano, ragioni che pure la Corte di appello ha posto a base del giudizio di maggiore pericolosità del reo.

5. Il quinto motivo di ricorso — che concerne il trattamento sanzionatorio — è infondato, giacché la Corte territoriale non ha commesso l'errore di calcolo che le viene addebitato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la pena base, di due anni di reclusione, non deve necessariamente essere riferita alla pena già aggravata ex art. 585 cod. pen., dal momento che tale quantità di pena rientra nella cornice edittale di cui all'art. 582, comma 1, cod. pen., sicché essa può essere frutto dell'applicazione di quest'ultima disposizione, A seguire correttamente la Corte di appello ha effettuato l'aumento per la recidiva reiterata ed infraquinquennale di due terzi (giungendo, così, ad anni tre e mesi quattro di reclusione); su tale pena è poi stato effettuato l'aumento di sei mesi di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. 6.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19/1/2022.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 marzo 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; la riforma è consistita nella riqualificazione del fatto in quello di lesioni aggravate e nell'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi, con conseguente rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le censure a cinque motivi. 2.1. Con il primo argomento di censura, la parte deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto al diniego della scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa. Tre testi diversi dalla persona offesa non avevano assistito al fatto — sostiene il ricorrente — e quest'ultima aveva cambiato versione più volte, sicché si trattava di soggetto inaffidabile. Evoca, poi, il ricorrente alcuni contributi, tra cui quello offerto da lui stesso, da cui emergeva lo stato di ubriachezza della persona offesa, oltre a ricordare la ferita riportata alla mano sinistra dove, non essendo mancino, non si era potuto ferire nel portare l'offesa alla vittima, ma che era conseguenza di un tentativo di difendersi, prima di colpire con la bottiglia il [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, il consulente del pubblico ministero aveva segnalato che l'aggressore di [OSCURATO:PERSONA] era destrimano. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, consistita nell'acquisizione del diario clinico di Mangano nella casa circondariale ove era detenuto. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. I Giudici di merito — si legge nel ricorso — hanno trascurato il fatto che era stato pacificamente provato, per ammissione dell'offeso, che era stato quest'ultimo ad iniziare il litigio e che il medesimo, dopo un primo allontanamento, era ritornato nella sala dove si trovava l'imputato. Segue una sintesi dei connotati per riconoscere l'attenuante. 2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva specifica, fondato — in tesi — su una motivazione meramente assertiva. L'imputato annovera modesti precedenti penali e l'atteggiamento assunto dalla vittima e dai testimoni è frutto della subcultura omertosa in cui essi vivono e non già dell'atteggiamento dell'imputato. 2.5. Il quinto motivo di ricorso (che la parte indica erroneamente come sesto) deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, perché la Corte territoriale è partita dalla pena base per un'aggravante ad effetto speciale, ha operato un aumento autonomo per la contestata recidiva nella misura di due terzi e poi ha proceduto ad un ulteriore aumento per la circostanza aggravante dell'arma ovvero — questo non si comprenderebbe — per la continuazione con la detenzione di un'arma impropria non contestata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — che affronta il tema del disconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche putativa, da parte della Corte territoriale — è inammissibile in quanto portatore di una versione alternativa a quella propugnata dai Giudici di appello e sostanzialmente priva della dovuta specificità censoria rispetto a quanto osservato nella sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, ha in primo luogo escluso che qualcuno avesse parlato di un coltello nelle mani della persona offesa ed ha rimarcato come nessun'arnia fosse stata ritrovata sul luogo del fatto, sì da lasciare sfornito del necessario supporto probatorio quanto predicato dal prevenuto sia quanto all'esistenza oggettiva del pericolo su di lui incombente che alla sua giustificata convinzione in proposito. Non solo: i Giudici di appello hanno altresì osservato che, quand'anche vi fosse stato uno slancio aggressivo della vittima che il ricorrente poteva avere avuto la necessità di arginare, la reazione di quest'ultimo non era stata proporzionata né necessitata, dal momento che non si era limitato a fronteggiare l'aggressione altrui, ma, anche quando la parte lesa era a terra inerme, aveva continuato ad infierire, omettendo altresì di darsi alla fuga, sì da sottrarsi alla presunta aggressione. Mancano, così, i requisiti necessari per la configurazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. Va ricordato che i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, all'inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. Nel caso di specie — secondo quanto logicamente evidenziato dalla Corte distrettuale — mancava sia l'attualità del pericolo che la proporzionalità della reazione. 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, consistente nell'acquisizione del diario clinico di Mangano nella casa circondariale ove era detenuto e necessaria al fine di dimostrare la collocazione della ferita riportata dall'imputato. Orbene, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Ebbene, il motivo di ricorso manca di specificità, non avendo evidenziato manifeste illogicità nel costrutto della Corte territoriale quanto alla complessiva ricostruzione del fatto che dovessero essere affrontate con l'approfondimento istruttorio invocato. 3. Il motivo di ricorso che attiene al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione è infondato. Esso adduce — a sostegno delle ragioni della sua concessione — una circostanza di fatto, vale a dire l'attuazione di una condotta provocatoria da parte della stessa persona offesa, che va però valutata come emerge dalla sentenza impugnata. Ebbene, se quest'ultima, a pag. 5, ha ritenuto verosimile che l'imputato abbia reagito ad un atteggiamento fastidioso ed anche eteroaggressivo di [OSCURATO:PERSONA], è anche vero che c'è una marcata sproporzione tra questo e la reazione fisica avuta da Mangano, che l'ha ferito con un'arma impropria. Ciò appare ostativo al riconoscimento dell'attenuante, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte insegna che la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 604 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375). 4. La critica al riconoscimento della recidiva di cinal quarto motivo di ricorso è generica in quanto in parte trascura che la maggiore pericolosità del reo è stata legata anche alla reazione violenta avuta contro [OSCURATO:PERSONA] quando quest'ultimo era inoffensivo; ed in parte oppone a quella della Corte di merito un'opzione ricostruttiva alternativa quanto alle ragioni per cui nessuno, né la persona offesa né i testimoni, avevano inizialmente accusato Mangano, ragioni che pure la Corte di appello ha posto a base del giudizio di maggiore pericolosità del reo. 5. Il quinto motivo di ricorso — che concerne il trattamento sanzionatorio — è infondato, giacché la Corte territoriale non ha commesso l'errore di calcolo che le viene addebitato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la pena base, di due anni di reclusione, non deve necessariamente essere riferita alla pena già aggravata ex art. 585 cod. pen., dal momento che tale quantità di pena rientra nella cornice edittale di cui all'art. 582, comma 1, cod. pen., sicché essa può essere frutto dell'applicazione di quest'ultima disposizione, A seguire correttamente la Corte di appello ha effettuato l'aumento per la recidiva reiterata ed infraquinquennale di due terzi (giungendo, così, ad anni tre e mesi quattro di reclusione); su tale pena è poi stato effettuato l'aumento di sei mesi di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/1/2022. Il Consigliere estensore Il
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