CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Leonforte avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio (pena base per l'associazione, riduzione per le generiche, aumento per la continuazione, pene accessorie) e per il rigetto dei ricorsi nel resto; lette le memorie contenenti le conclusioni presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 8/1/2020, ha riqualificato il reato associativo sub A) ai sensi degli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 e 416 cod.pen. e quelli sub B) ed F) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A), B), F), quest'ultimo limitatamente alla marijuana, quella di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) e B), il secondo, quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla marijuana, quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub B), limitatamente alla marijuana„ e quella di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub F), limitatamente alla marijuana, e rideterminando nei confronti di tutti le pene irrogate, oltre che confermando per [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici e disponendo per i medesimi e [OSCURATO:PERSONA] il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo di tre anni. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1 e 546, lett. e) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo e della partecipazione al sodalizio criminale ai sensi dell'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 309 del 1990. Si censura il metodo adottato dalla Corte territoriale in ordine alla valutazione della prova indiziaria, potendosi dedurre dal quadro probatorio descritto solo sporadici episodi di c.d. "droga parlata", privi però di indicazioni concrete in merito al tipo di sostanza stupefacente scambiata e alla sua quantità. Parimenti, il collegamento con altra indagine, denominata "Anno del drago", di cui si dà atto non solo nell'informativa di reato e negli atti di accusa ma anche nelle sentenze di merito, risulta privo di fondamento, data la successiva assoluzione, in quel procedimento, di tutti gli imputati per la ritenuta inesistenza della consorteria criminale. Si evidenzia, inoltre, la contraddittorietà e la lacunosità del percorso logico- motivazionale adottato dalla Corte territoriale in relazione alla esistenza di un'associazione criminale, nel periodo in contestazione (marzo-settembre 2016), ed in merito alla responsabilità del ricorrente, non emergendo dalla sentenza impugnata gli elementi fattuali necessari ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.Nel provvedimento impugnato, infatti, l'apparato accusatorio risulta interamente costruito sui riscontri delle intercettazioni telefoniche e ambientali, le quali però appaiono equivoche in ordine all'instaurazione di un pactum sceleris tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Addirittura, tra questi ultimi due presunti sodali non vi sarebbe alcuna prova idonea a dimostrare che gli stessi si conoscessero reciprocamente e fossero consapevoli dei rapporti che ognuno di loro aveva con [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti, in merito ai rapporti intrattenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e la vasta rete di assuntori di stupefacenti, a cui, a detta della Corte, venivano affidati non occasionalmente compiti delicati, la motivazione si appalesa alquanto carente, poiché trattasi di mere illazioni, non sorrette da alcuna prova. Con riferimento ai presunti rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, omettendo di valutare le doglianze difensive in merito all'assoluta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai singoli episodi a lui specificamente contestati, aveva erroneamente ritenuto pacifico - perché asseritamente non contestato - che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero dediti allo spaccio di stupefacenti di varia tipologia nel territorio di Leonforte. In particolare, proprio in merito ai suddetti singoli episodi coinvolgenti la figura del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e utilizzati dalle sentenze di merito al fine di comprovare la sua intraneità all'associazione, la Corte aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie acquisite, attribuendo rilievo a conversazioni inconferenti come quelle del 3/4/2016 e del 12/5/2016, a ridosso dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], ovvero di significato opposto, come la conversazione n. 832, espressiva di una posizione non solidale, o travisando il contenuto dei messaggi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo quest'ultimo ad essersi rivolto al primo e non viceversa. Analogamente, in relazione ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le conversazioni intercettate tra i due coimputati erano state erroneamente valutate come elementi a carico del ricorrente e dimostrativi dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra i medesimi, in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a spacciare le sostanze stupefacenti, fornitegli da [OSCURATO:PERSONA] e a versare a quest'ultimo le somme ricavate, in vista di nuovi acquisti di stupefacenti. Invero, dal quadro probatorio acquisito non risultava alcuna attività di riscossione a favore di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza impugnata si appalesa, inoltre, illogica e contraddittoria, altresì, in merito alla ritenuta esistenza di una cassa comune tra i presunti sodali. La Corte territoriale aveva ritenuto pacifica l'esistenza di una cassa comune gestita dal [OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale gli altri imputati provvedevano a fare confluire le risorse necessarie per l'acquisto di nuove partite di stupefacenti, senza tuttavia confutare le evidenze di segno contrario rappresentate dalla difesa e corroborate dalle intercettazioni, dalle quali si poteva chiaramente evincere l'assenza di un legame economico - elemento imprescindibile della gestione di una cassa comune - e l'esistenza di arricchimenti patrimoniali individuali dei singoli coimputati per le operazioni di compravendita della sostanza. Del resto, dal quadro accusatorio dei giudizi di merito non emergeva alcuna indagine sul tenore di vita dei tre presunti sodali che potesse in qualche modo evidenziare l'entità degli utili derivanti dal contestato sodalizio criminale. In definitiva, non risultava provata alcuna circostanza da cui poter desumere l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale, avente la finalità di porre in essere una serie indeterminata di reati nell'ambito del settore degli stupefacenti, né la riconducibilità di tale sodalizio ai tre coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difettando i requisiti essenziali della fattispecie. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. La Corte aveva apportato per le generiche prevalenti una diminuzione inferiore alla misura di un terzo, applicata dal primo Giudice. Inoltre, aveva apportato per la continuazione interna un aumento superiore. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 85 d.P.R. 309 del 1990. Una volta riqualificati i fatti, avrebbero dovuto eliminarsi le pene accessorie, previste per le sole ipotesi di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990. 3. Ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1 e 546, lett. e) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo e della partecipazione al sodalizio criminale del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 309 del 1990. Si rinvia a quanto esposto in relazione al primo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del tutto corrispondente. 3.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e della sua imputabilità a [OSCURATO:PERSONA]. L'unico specifico episodio che vedeva protagonista [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'intera indagine era quello riferito ad uno scambio di S.M.S. tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale, secondo la tesi accusatoria fatta propria dalla Corte territoriale, parrebbe esserci stata una cessione di sostanza stupefacente; tuttavia, il suddetto episodio non appare sufficiente al fine di ritenere dimostrata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestatogli.3.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 416, comma 2 cod. pen. e 74, comma 6 D.P.R. n. 309 del 1990 ed erronea applicazione della pena prevista all'art. 416, comma 2 cod. pen., in ordine all'individuazione della pena base per il reato più grave di cui al capo A dell'imputazione. La Corte aveva erroneamente determinato, a carico del [OSCURATO:PERSONA], la pena base per il reato di cui all'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 309 del 1990, prendendo come riferimento la pena prevista per il reato di cui all'art. 416, comma 1 cod. pen. piuttosto che la pena prevista al comma 2 della medesima norma. Invero, risultando [OSCURATO:PERSONA] condannato come mero compartecipe e non come soggetto avente il ruolo di organizzatore e promotore del sodalizio criminale, la Corte avrebbe dovuto applicare la pena base di cui all'art. 416, comma 2 cod. pen., che avrebbe condotto ad un ridimensionamento della pena complessiva. 3.4. Con il quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 85 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello, successivamente alla riqualificazione dei reati ai sensi degli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, confermato le pene accessorie statuite dalla sentenza di primo grado del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per tre anni. Il motivo corrisponde al terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Tosetto. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1 e 546, lett. e) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo e della partecipazione al sodalizio criminale del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 309 del 1990. Può rinviarsi al primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del tutto corrispondente, salvo quanto di seguito esposto. La Corte aveva fondato il proprio convincimento in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale sulla base di una intercettazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davano atto dell'intervenuto arresto del [OSCURATO:PERSONA] e manifestavano il timore che quest'ultimo potesse parlare con gli inquirenti. Da tale conversazione si poteva evincere, secondo la Corte, la conoscenza reciproca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la condivisione delle rispettive attività illecite nell'ottica del perseguimento di un interesse comune, nonostante in realtà tra gli stessi non fosse mai stato dimostrato alcun contatto (potendo, per astratto, [OSCURATO:PERSONA] aver avuto conoscenza delle attività di [OSCURATO:PERSONA] da mere notizie di cronaca). Inoltre, la Corte di appello aveva erroneamente qualificato i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di un vero e proprio rapporto fiduciario, in virtù del quale [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a spacciare le sostanze stupefacenti, fornitegli da [OSCURATO:PERSONA], e a versare a quest'ultimo le somme ricavate, in vista di nuovi acquisti di stupefacenti. Tuttavia, a ben vedere, [OSCURATO:PERSONA] rimaneva completamente estraneo alla rete di rapporti coinvolgente solo [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990 e della sua imputabilità al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello aveva motivato in ordine alla riconducibilità del reato di spaccio in capo a [OSCURATO:PERSONA] mediante affermazioni puramente apodittiche e sprovviste di un fondamento probatorio. Venivano, infatti, richiamate conversazioni telefoniche le quali - lungi dal dimostrare l'esistenza di un'attività di finanziamento dell'imminente approvvigionamento che di lì a poco [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concretizzato insieme al [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto nella sentenza impugnata - si riferivano a contatti e ad appuntamenti, come tra quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui traspariva, peraltro, il totale disinteresse del primo a ricevere la visita del secondo. Per di più, la Corte non aveva adeguatamente motivato in merito alla quantità di droga asseritamente ceduta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata ritenuta incompatibile con l'acquisto per uso esclusivamente personale. 4.3. Con il terzo motivo deduce erronea' applicazione degli artt. 416, comma 2 cod. pen. e 74, comma 6 D.P.R. n. 309 del 1990 ed erronea applicazione della pena prevista all'art. 416, comma 2 cod. pen., in ordine all'individuazione della pena base per il reato più grave di cui al capo A) dell'imputazione, nonché erronea applicazione dell'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. in ordine alla riduzione della pena per le generiche e all'aumento per la continuazione. La Corte aveva erroneamente determinato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], la pena base per il reato di cui all'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 309 del 1990, prendendo come riferimento la pena prevista per il reato di cui all'art. 416, comma 1 cod. pen. piuttosto che la pena prevista al comma 2 della medesima norma. Invero, risultando [OSCURATO:PERSONA] condannato come mero compartecipe e non come soggetto avente il ruolo di organizzatore e promotore del sodalizio criminale, la Corte avrebbe dovuto applicare la pena base di cui all'art. 416, comma 2 cod. pen. Nello specifico, la pena applicata al [OSCURATO:PERSONA] in misura "lievemente superiore al minimo edittale" - come si legge nel dispositivo della sentenza - avrebbe dovuto tener conto del minimo di cui al comma 2 dell'art. 416 cod. pen., sensibilmente inferiore a quello di cui al comma 1, che quindi avrebbe condotto ad un ridimensionamento della pena complessiva. La Corte aveva altresì erroneamente applicato l'art. 597, comma 3 cod. proc. pen., per avere, da un lato, riconosciuto in misura ridotta rispetto a quanto operato dal giudice di primo grado le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis 6 cod. pen. e per aver, dall'altro, computato una pena più elevata a titolo di aumento per la continuazione, così violando il divieto di reformatio in peius. In ogni caso, in virtù della continuazione interna, la pena complessiva risultava eccessiva e sproporzionata rispetto a quella determinata per [OSCURATO:PERSONA] e Ba n nò. 4.4. Con il quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 85 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello, successivamente alla riqualificazione dei reati ai sensi degli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, confermato le pene accessorie statuite dalla sentenza di primo grado del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per tre anni. Il motivo corrisponde al terzo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 75 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori, nonché travisamento della prova. La Corte di appello non aveva reso alcuna motivazione - limitandosi a rinviare alle conclusioni del G.U.P. di Caltanisetta - in merito alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, escludendo del tutto illogicamente l'ipotesi di acquisto per uso personale. L'attività captativa riguardante [OSCURATO:PERSONA] si era, invero, esaurita in sole tre conversazioni, da cui si poteva tutt'al più desumere l'acquisto per uso personale, ma in cui non si potevano certamente ravvisare i sintomi di un'attività illecita perpetrata con altri soggetti. In ogni caso, le sole intercettazioni non potevano avere alcuna valenza dimostrativa della colpevolezza dell'imputato, necessitando altresì del supporto di altri elementi indiziari. 5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.530 e 533 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello superato lo scrutinio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" in sede di condanna. 5.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131- bis cod. pen., per non avere la Corte di appello, alla luce della riqualificazione operata e del minimo disvalore della condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].6.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990. Attesa la dichiarata irrilevanza di tutte le altre intercettazioni coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello aveva fondato il proprio convincimento in merito alla colpevolezza dell'imputato sulla base di un solo S.M.S. in cui si dava atto della cessione di sostanza stupefacente. Tuttavia, il contenuto di quella conversazione doveva correlarsi all'esigenza dell'imputato di acquistare una modesta quantità di sostanza stupefacente, destinata a soddisfare il proprio fabbisogno personale e doveva, dunque, di per sé considerarsi incompatibile con qualsiasi presunta attività di spaccio. 6.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen., nonché travisamento della prova. Il presupposto sulla base del quale la Corte aveva negato l'applicazione delle suddette attenuanti, cioè il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda oggetto del procedimento "Anno del drago", risultava errato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato né indagato né condannato in detto procedimento. Era evidente, pertanto, il travisamento della prova, dato che altrimenti la Corte avrebbe certamente valorizzato, ai fini della concessione delle predette attenuanti, l'incensuratezza dell'imputato e il suo leale comportamento adottato nel corso dell'intero procedimento. 6.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen., nonché travisamento della prova. La mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena risultava fondata su un presupposto ancora una volta errato, concernente il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del procedimento "Anno del drago", da cui, tuttavia, lo stesso imputato usciva incensurato. 7. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente dai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Dalla lettura della sentenza impugnata e dalle trascrizioni delle conversazioni intercettate che la coinvolgevano, non si evince quale sarebbe stato il contributo della stessa - anche in forma di contributo atipico minimo - necessario per concorrere nel reato posto in essere dal compagno [OSCURATO:PERSONA].L-t') La Corte, infatti, non aveva fornito motivi sufficienti per escludere un ruolo puramente inattivo ed estraneo alla vicenda, non avendo adeguatamente motivato in ordine agli elementi sintomatici di un contributo causale e travisando, così, il contenuto delle intercettazioni. Nel caso di specie, infatti, piuttosto che ipotizzare un consapevole apporto all'altrui condotta criminosa da parte della ricorrente, privo però di concreto riscontro probatorio, la Corte avrebbe dovuto ravvisare una mera connivenza non punibile, caratterizzata da una condotta meramente passiva ed inerte. 7.2. Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 163 cod. pen., in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Nonostante la riqualificazione dell'ipotesi originariamente formulata di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, in quella attenuata di cui al quinto comma del medesimo articolo, e l'incensuratezza dell'imputata, la Corte territoriale aveva ritenuto di escludere la concessione del suddetto beneficio attraverso una motivazione puramente apodittica, ricorrendo ad una mera clausola di stile. 8. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio (pena base per l'associazione, riduzione per le generiche, aumento per la continuazione, pene accessorie) e per il rigetto dei ricorsi nel resto. 9. Sono state presentate memorie di conclusioni e di replica dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza delle deduzioni difensive, esposte nel primo e nel secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti il coinvolgimento dei predetti nello spaccio di stupefacenti. 1.1. La Corte, anche richiamando e facendo proprie le considerazioni del primo Giudice, ha sul punto dato conto di una pluralità di elementi, dai quali ha non illogicamente desunto che, alla stessa stregua di quanto era emerso nel corso di una precedente indagine, denominata «Anno del drago», nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] -che sarebbe stato tratto in arresto alla fine di giugno 2016 in quanto rinvenuto in possesso di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente- provvedeva a spacciare le sostanze stupefacenti di cui si approvvigionava presso rifornitori catanesi, mantenendo contatti con una pluralità di acquirenti, alcuni dei quali provvedevano poi a loro volta allo spaccio, curando altresì i relativi incassi e versando il dovuto a [OSCURATO:PERSONA], anche in vista di nuovi approvvigionamenti. 1.2. In particolare, la Corte ha sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] fosse in contatto con numerosi soggetti e come alcuni di questi avessero contatti anche con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ha rilevato che questi ultimi provvedevano al recupero dei crediti derivanti da pregresse cessioni -circostanza emersa anche da plurimi contatti telefonici (in tal senso essendo stati valorizzati anche quelli intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui si è cercato di fornire una diversa interpretazione, non ammissibile in questa sede)-, ciò in modo da poter poi versare quanto dovuto a [OSCURATO:PERSONA], essendo essi a conoscenza del fatto che costui curava nuovi approvvigionamenti. Ed ancora, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato sia l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allorché era stato [OSCURATO:PERSONA] a chiedere al predetto se poteva dargli dieci grammi di sostanza stupefacente e aveva poi domandato al suo interlocutore se l'aveva già finita, con riferimento ad un quantitativo già consegnatogli in vista dell'ulteriore cessione, sia l'episodio culminato nell'arresto dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che di ritorno da un approvvigionamento di sostanza stupefacente unitamente a [OSCURATO:PERSONA], era stato perquisito e rinvenuto in possesso di un cospicuo quantitativo di marijuana. Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha fra l'altro sottolineato che anche il predetto era sollecitato da [OSCURATO:PERSONA], allorché egli aveva necessità di denaro per nuovi approvvigionamenti, che in una circostanza [OSCURATO:PERSONA], di ritorno da un approvvigionamento di sostanza stupefacente cedutagli da Riela, avesse ceduto a [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di soli venti grammi, inferiore a quello richiestogli, circostanza ritenuta di per sé rappresentativa dell'ulteriore attività di cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA], e che, a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva discusso con [OSCURATO:PERSONA] del problema legato a quell'evento, manifestando timori per l'eventualità che [OSCURATO:PERSONA] potesse aver reso dichiarazioni agli organi inquirenti. 1.3. Il quadro delineato dalla Corte risulta dunque coerente e resiste alle censure formulate dai ricorrenti, in ordine al coinvolgimento dei predetti in attività di spaccio, dovendosi peraltro sottolineare come i sequestri eseguiti e taluni espliciti riferimenti alle sostanze stupefacenti, emergenti dalle conversazioni intercettate, non legittimino alcuna incertezza in ordine al complessivo oggetto dei traffici, fermo restando che gran parte delle censure si risolvono in un tentativo di proporre solo alternative letture del quadro probatorio, esulanti dallo scrutinio di legittimità. 1.4. Per quanto attiene specificamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve aggiungersi che, se può dirsi fondato l'assunto difensivo, secondo cui lo scambio di SMS con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe dovuto essere letto in senso opposto a quello indicato dai Giudici di merito, in quanto, in base a ciò che risulta difensivamente attestato e per vero emerge dai dati riportati nella stessa sentenza di primo grado, era stato [OSCURATO:PERSONA] a chiedere «il secchio» a [OSCURATO:PERSONA] e non viceversa, sta di fatto che la diversa lettura non vale a travolgere la complessiva analisi della Corte, in quanto non è smentito l'utilizzo di un linguaggio criptico e con esso il fatto che il riferimento al «secchio rotto» fosse interpretabile come allusione ad un quantitativo di stupefacenti di cui il soggetto si era già disfatto, avendo necessità di reperire un quantitativo ulteriore. 2. Ma se ciò suffraga l'imputabilità anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle condotte loro contestate al capo B), come riqualificate dalla Corte, non altrettanto può dirsi in ordine alla configurabilità di un'associazione dedita al narcotraffico, contestata al capo A). 2.1. Sul punto i Giudici di merito, pur avendo rilevato che il traffico faceva capo a [OSCURATO:PERSONA], il quale poi cedeva la droga ad altri soggetti, alcuni dei quali dediti all'ulteriore spaccio, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse costituito un'associazione criminale, sia pur riqualificata ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990, unitamente ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo a tal fine valorizzato elementi volti a suffragare la stabilità dei contatti e il grado del coinvolgimento dei predetti negli affari gestiti da [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Orbene, deve rilevarsi che prima di verificare la partecipazione dei singoli ad un sodalizio, è necessario stabilire se un sodalizio, dedito al narcotraffico, sia concretamente ravvisabile. A tal fine occorre «la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune» (Sez. 2, n. 20451 del 3/4/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054; in senso analogo Sez. 6, n. 3886 del 7/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562). Peraltro deve chiarirsi che si è «in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosidciletta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, '7 nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale» (Sez. 2, n. 43327 del 8/10/2013, Bashli, Rv. 256969). E' dunque necessario che, sia pur sulla base di facta concludentia possa dirsi intervenuto un patto, in forza del quale più soggetti, in numero non inferiore a tre, aderiscano ad un comune e stabile progetto di durata non definita, corroborato dalla predisposizione di mezzi e modalità idonei. Una volta ricostruito un siffatto accordo e definite le linee operative del sodalizio, può esaminarsi il tipo di contributo di ciascuno, assistito da affectio societatis, ben potendosi in tale prospettiva valutare il rapporto tra fornitore e acquirente, in quanto lo stesso da relazione di reciproco affidamento si sia trasformato in un vincolo stabile, in presenza di elementi sintomaticamente rilevanti, quali la durata dell'accordo tra i soggetti, le modalità di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza che il contraente assume per il sodalizio (sul punto Sez. 5, n. 32081 del 24/6/2014, Cera, Rv. 261747 e più di recente, in termini analoghi, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 2.3. Ciò posto, si rileva che la Corte, non diversamente dal primo Giudice, ha essenzialmente valorizzato un quadro di relazioni bilaterali, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non ha dato conto del fatto che ciascun soggetto fosse animato da una comune affectío societatts. Correttamente è stato rilevato che la stabilità dei rapporti e la partecipazione ad un sodalizio non sono compromesse dall'esistenza di interessi conflittuali (sul punto anche Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068): tuttavia, a fronte della deduzione difensiva in ordine alla mancanza di rapporti e di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla mancanza di una cassa comune, sintomaticamente espressiva dell'attuazione di un progetto unitario, la Corte si è limitata a far riferimento alla stabilità del collegamento intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e ciascuno dei predetti, ma in assenza del concreto inquadramento delle attività all'interno dell'operatività di un riconoscibile sodalizio, di cui ciascuno si sentisse parte, a tal fine non risultando sufficiente il riferimento alle individuali consapevolezze del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli approvvigionamenti del [OSCURATO:PERSONA] e agli oneri che egli sosteneva e neppure il fatto che [OSCURATO:PERSONA] reclamasse il pagamento di quanto da ciascuno dovuto e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno per conto proprio, provvedessero ad incassare somme dai propri cessionari al fine di riversare il ricavato a [OSCURATO:PERSONA] e consentire poi a quest'ultimo di effettuare nuovi approvvigionamenti. E' mancata, in particolare, la verifica di un progetto comune e condiviso dai pretesi sodali, in modo che l'azione di ciascuno potessi dirsi riconducibile a quel L_ 412 progetto, nel presupposto della concomitante, analoga e parallela operatività di altri, parimenti rivolta alla realizzazione del fine comune, non essendo stato fra l'altro illustrato il criterio alla luce del quale potesse dirsi che la cessioni a soggetti diversi fossero ispirate da un criterio preciso e che, ad esempio, la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo inferiore rispetto a quello richiesto, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito da Riela un quantitativo di due chilogrammi, fosse riconducibile ad un interesse del sodalizio e non piuttosto del solo [OSCURATO:PERSONA]. E neppure è stata nitidamente spiegata la ragione per cui la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] potesse sul piano qualitativo distinguersi da quella di altri soggetti, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, in base alla ricostruzione dei Giudici di merito, erano stabili acquirenti del [OSCURATO:PERSONA], in vista dì un'ulteriore attività di spaccio. 2.4. Tra gli elementi valorizzati dalla Corte, quello più qualificante, al fine di evocare un ambito operativo più ampio rispetto a quello costituito da stabili relazioni di tipo sinallagmatico, può essere 'individuato nel dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]: ma se il timore espresso da [OSCURATO:PERSONA] è coerente con l'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] potesse aver consapevolezza dell'operatività di altri soggetti e del [OSCURATO:PERSONA] in particolare, nondimeno tale elemento ha un rilievo estrinseco e non vale da solo a rafforzare il ragionamento della Corte, rappresentando un quadro di relazioni rilevanti, tali da ricondurre sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un sodalizio, avente un'operatività e un fine comuni. 2.5. In definitiva, deve ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata, valutata alla luce delle censure difensive, esposte nel primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sia idonea a superare le criticità rappresentate, in quanto nel caso di specie non è stata prospettata l'esistenza di una consorteria consolidata nel tempo, ma quella di un'associazione comporta da tre soli partecipanti, senza che si sia dato conto di come la stessa si fosse costituita intorno ad un condiviso progetto e sulla base di definite modalità operative, corroborate dall'affectio societatis dei singoli partecipanti, e di come l'azione di ciascuno fosse specificamente idonea a consolidare e rafforzare il sodalizio come tale, oltre che essere animata dall'intento di conseguire tale risultato. 3. L'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti l'associazione sub A), implica l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto, tale da assorbire anche i motivi relativi alla pena. Deve peraltro ulteriormente precisarsi che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto meri partecipi, dovrebbe aversi riguardo ai limiti edittali previsti dall'art. 416, comma secondo, cod. pen.Per contro non rileva la diversa modulazione delle attenuanti generiche e degli aumenti per la continuazione, in quanto nel caso di specie la Corte ha proceduto alla riqualificazione strutturale del reato più grave, discendendone l'inapplicabilità del rigoroso rispetto delle singole, originarie scansioni della pena, con il limite del divieto di irrogazione di una pena più grave (Sez. U. n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653). Infine, del tutto infondato risulta l'assunto, incentrato sull'an, alla base del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché del quarto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in quanto per i fatti di cui ai capi A), B) e F), come riqualificati ai sensi dell'art. 74 comma 6, e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, è comunque consentita l'applicazione delle pene accessorie ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 309 cit. 4. E' nel suo complesso inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di Sa lpetro. 4.1. I primi due motivi reiterano deduzioni difensive volte a sollecitare un diverso giudizio di merito, a fronte della non illogica analisi della Corte. E' stato invero rilevato come, sulla scia di quanto accertato nel procedimento «Anno del drago», si fosse avuta conferma di rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di sostanze stupefacenti, che costui destinava allo spaccio unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la Corte ha valorizzato alcune conversazioni, ritenute assai significative, dalle quali ha desunto che [OSCURATO:PERSONA] effettuava acquisti ripetuti per quantitativi non compatibili con un mero uso personale, ciò che aveva trovato specifica conferma nell'episodio del 9 aprile 2016, allorché [OSCURATO:PERSONA] era stato in grado di fornire solo cinque grammi di !;ostanza stupefacente in luogo dei cinquanta richiesti, con conseguente impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di soddisfare più di una persona (cfr. anche pag. 77 della sentenza di primo grado, nella quale si dà conto di una conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dato indicazioni a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al prezzo dell'ulteriore spaccio, invitandolo a contattare il nipote [OSCURATO:PERSONA], che si trovava al «circolino», in attesa della merce da spacciare). A fronte di ciò le censure del ricorrente non sono idonee a vulnerare la valutazione della Corte, pervenuta ad un convincimento non illogicamente argomentato, a fronte del quale risultano puramente assertive anche le deduzioni in ordine al mancato superamento del ragionevole dubbio. 4.2. Il terzo motivo è genericamente formulato, oltre che volto a prospettare un diverso giudizio di merito. La Corte ha invero escluso la possibilità di ravvisare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto venivano in rilievo episodi ripetuti nel tempo, correlati ad una significativa fonte di approvvigionamento, espressivi dunque di serialità, costituente di per sé ragione ostativa in rapporto a quanto previsto dalla norma richiamata. 4.3. Ancora una volta generico e comunque inerente al merito risulta il quarto motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, che la Corte ha non arbitrariamente motivato, proprio facendo riferimento alla sistematicità delle condotte, risalenti all'epoca dell'indagine «Anno del drago». 5. Parimenti inammissibile deve ritenersi il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Il primo motivo risulta assertivo e generico, oltre che volto a suggerire una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in questa sede. La Corte ha in realtà basato il proprio giudizio in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nello spaccio di stupefacenti su una pluralità di elementi, dando rilievo al collegamento di lui con lo zio [OSCURATO:PERSONA], al fatto che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il predetto aveva mostrato di disporre di denaro per assecondare [OSCURATO:PERSONA], alla circostanza che in data 22/6/2016 aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] come fosse combinato, sollecitandolo a farsi sentire e aggiungendo che il suo interlocutore si era dovuto fermare. Inoltre è stato valorizzato lo scambio di SMS con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il riferimento al secchio rotto), che, tanto più se letti nel senso di richieste formulate da [OSCURATO:PERSONA], ma anche nel caso opposto, valgono a dar conto di un fabbisogno funzionale allo spaccio. Le deduzioni difensive, dunque, non vulnerano la motivazione, individuandone vizi logici, ma si limitano ad assertive contestazioni. 5.2. Il secondo motivo risulta generico e comunque inerisce al merito, non potendosi ravvisare alcun travisamento nella valorizzazione da parte dei Giudici di merito delle risultanze del procedimento «Anno del drago», nel quale era venuta in evidenza l'operatività di [OSCURATO:PERSONA], cui si correlava [OSCURATO:PERSONA], senza che la Corte abbia inteso far riferimento a condanne o ad accertamenti di colpevolezza riportati da [OSCURATO:PERSONA], di cui è stato invece sottolineato il non occasionale coinvolgimento, tale da giustificare il diniego delle attenuanti generiche. 5.3. Analoghi profili sono posti alla base del terzo motivo, riguardante il beneficio della sospensione condizionale della pena, in ordine al quale la Corte ha formulato un giudizio di merito non arbitrario, avendo ritenuto che l'operatività di [OSCURATO:PERSONA] non consentisse la formulazione di una favorevole prognosi di non recidiva, in quanto espressiva di una specifica inclinazione. 6. Venendo infine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si rileva l'infondatezza del primo motivo.6.1. La Corte ha ritenuto che la partecipazione della ricorrente a talune condotte illecite del [OSCURATO:PERSONA] fosse suffragata dalla sua presenza in occasione del contatto con taluni fornitori o acquirenti, dei colloqui riguardanti pagamenti dovuti da clienti del [OSCURATO:PERSONA], dell'episodio occorso il 13 maggio 2016, allorché era venuta in rilievo la necessità di prelevare una busta e tuttavia il [OSCURATO:PERSONA] non voleva esporsi. La Corte con riguardo all'episodio del pagamento dovuto da [OSCURATO:PERSONA], risalente al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto che nella circostanza la ricorrente avesse messo a disposizione il proprio conto corrente, ciò che ha formato oggetto di contestazione, sulla base del diretto riscontro della conversazione intercettata, che, invero, non sembra accreditare sul punto la ricostruzione della Corte. Sta di fatto che in quella data non era comunque avvenuta una cessione, ma si trattava di acquisire un pagamento ed è comunque significativo nel quadro ricostruttivo offerto dai Giudici di merito che la ricorrente fosse messa a conoscenza di quella problematica. In concreto è stato rilevato che la predetta era stata comunque presente in circostanze strategicamente rilevanti - in occasione di incontri con Cacciola e Riela, funzionali ad approvvigionamento, o in occasione di cessioni di stupefacenti, come nel caso del 24/4/2016, in cui si scherza sull'odore lasciato in macchina dalla sostanza stupefacente, che era stata ceduta a [OSCURATO:PERSONA]- e che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era trovata presente in altra situazione delicata, in cui veniva in rilievo una busta, di cui [OSCURATO:PERSONA], ammonendola, le aveva chiesto di non far menzione. Si tratta di elementi che in astratto avrebbero potuto essere interpretati come espressivi di mera connivenza e che tuttavia la Corte ha ritenuto di poter ritenere rappresentativi di piena partecipazione alle relative attività illecite del marito, suffragata dalla strategica presenza, sulla base di quanto emerso successivamente: in particolare è stato segnalato che la ricorrente, dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], aveva risposto al telefono al fornitore Riela, che aveva chiesto di passargli «il papà», al che la donna aveva risposto che non c'era e che le cose non erano a posto, usando un linguaggio convenzionale, volto a far sapere al suo interlocutore del problema insorto; inoltre la stessa ricorrente, sempre dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA], aveva intrattenuto colloqui telefonici con [OSCURATO:PERSONA], sollecitandolo a versare a lei le somme dovute per debiti pregressi, riconducibili a cessioni di sostanze stupefacente, come emerso da precedenti conversazioni. Si tratta di elementi che, contrariamente agli assunti difensivi, volti a suggerire alternative letture, sono invero idonei a delineare un quadro di complicità ed interessenze nella gestione delle operazioni illecite, non connotate da occasionali e non necessitate presenze, ma da consapevole partecipazione, implicante anche la messa a disposizione, all'occorrenza, di un contributo attivo, come nel caso della busta di cui si discute il 13 maggio 2016 e come poi confermato dalle azioni volte al recupero di un credito e all'avvertimento di un soggetto di cui la ricorrente aveva contezza, trattandosi di Riela, protagonista dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deve dunque ritenersi che la valutazione della Corte non sia vulnerata dalle censure difensive, al di là di quanto rilevato in ordine all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non decisivo, al fine di conferire rilievo al restante compendio probatorio. 6.2. E' per contro fondato il secondo motivo di ricorso. La Corte ha negato alla ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di una valutazione generica, incentrata sulla capacità di lei di coadiuvare il marito. Si tratta di una motivazione apparente, che si risolve nell'indicazione del fatto addebitato, ma non dà conto delle ragioni della negativa prognosi che deve porsi alla base del diniego del beneficio: va infatti considerato che la ricorrente non ha posto in essere autonomamente condotte illecite inerenti alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti e dunque non ha dimostrato la capacità di assumere le relative iniziative, ma ha semmai prestato all'occorrenza un ausilio nel quadro di una strategia comunque riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]. Di qui la necessità di un più approfondito giudizio di tipo personologico, tale da suffragare la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione del beneficio invocato. In parte qua la sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 7. In conclusione si impone: 1) l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, anche per le eventuali valutazioni conseguenziali in punto di pena, con rigetto dei ricorsi dei predetti nel resto; 2) l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rigetto del ricorso nel resto; 3) la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di curo 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato associativo di cui al capo A, e nei confron