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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1985

Cassazione n. 39452/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1985 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale Parma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, artt. 624,625 comma 1 n.2 e 5,110 cod. pen., commesso tra il 12 e il 14/01/2011.

Il fatto riguarda l'impossessamento, in concorso con altri, mediante utilizzo di fiamma ossidrica della somma di diecimila euro in contanti e 248 ticket restaurant del valore di 1600,00 euro, sottratti dalle casseforti del bar ristorante "La piazzetta", sito all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente deduce: 1)mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato contestato;2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli addebiti riguardanti la responsabilità penale desunta solo da una captazione del 21.01.2011,stante il ruolo marginale assunto dall'imputato nella vicenda delittuosa;3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione nella massima estensione delle attenuanti generiche. 3) I motivi secondo e terzo sono manifestamente infondati oltre che generici e aspecifici.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla responsabilità del Nocera.

Le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata a fol 2 3 e 4 , e quindi, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato alla luce del materiale probatorio in atti, il rigetto dei motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, che si raccorda con quello espresso e argomentato dal Giudice di primo grado, la sussistenza di elementi di prova anche indiziaria plurimi e univoci desumibili dall'analisi delle celle impegnate dall'utenza telefonica in uso all'imputato nelle ore precedent e successive il furto, a riprova dello spostamento da Napoli a Parma e della presenza in luoghi prossimi al compimento del furto e in orari con esso compatibili; il tutto supportato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite a bordo dell'autovettura del coimputato Schiavo e dettagliatamente riportate a fol 3 della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice, escludendo con motivazione congrua l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione in quanto il materiale probatorio consente di ritenere la piena e rilevante attiva partecipazione di tutti i correi, compreso il ricorrente.

3.1. Conseguentemente quanto al primo motivo che fa riferimento alla richiesta difensiva di dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela - oggi necessaria per la procedibilità del reato sub iudice per effetto della legge n. 150 del 2022 - il Collegio precisa che detta improcedibilità non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Ud. (dep. 06/02/2023) Rv. 284176 - 01 .

Sez. 5 n. 11229 del 10/01/2023 Ud. (dep. 16/03/2023) Rv. 284542 - 01.) 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1985 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale Parma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, artt. 624,625 comma 1 n.2 e 5,110 cod. pen., commesso tra il 12 e il 14/01/2011. Il fatto riguarda l'impossessamento, in concorso con altri, mediante utilizzo di fiamma ossidrica della somma di diecimila euro in contanti e 248 ticket restaurant del valore di 1600,00 euro, sottratti dalle casseforti del bar ristorante "La piazzetta", sito all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente deduce: 1)mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato contestato;2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli addebiti riguardanti la responsabilità penale desunta solo da una captazione del 21.01.2011,stante il ruolo marginale assunto dall'imputato nella vicenda delittuosa;3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione nella massima estensione delle attenuanti generiche. 3) I motivi secondo e terzo sono manifestamente infondati oltre che generici e aspecifici. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla responsabilità del Nocera. Le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata a fol 2 3 e 4 , e quindi, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato alla luce del materiale probatorio in atti, il rigetto dei motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, che si raccorda con quello espresso e argomentato dal Giudice di primo grado, la sussistenza di elementi di prova anche indiziaria plurimi e univoci desumibili dall'analisi delle celle impegnate dall'utenza telefonica in uso all'imputato nelle ore precedent e successive il furto, a riprova dello spostamento da Napoli a Parma e della presenza in luoghi prossimi al compimento del furto e in orari con esso compatibili; il tutto supportato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite a bordo dell'autovettura del coimputato Schiavo e dettagliatamente riportate a fol 3 della sentenza impugnata. La Corte di appello ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice, escludendo con motivazione congrua l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione in quanto il materiale probatorio consente di ritenere la piena e rilevante attiva partecipazione di tutti i correi, compreso il ricorrente. 3.1. Conseguentemente quanto al primo motivo che fa riferimento alla richiesta difensiva di dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela - oggi necessaria per la procedibilità del reato sub iudice per effetto della legge n. 150 del 2022 - il Collegio precisa che detta improcedibilità non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Ud. (dep. 06/02/2023) Rv. 284176 - 01 . Sez. 5 n. 11229 del 10/01/2023 Ud. (dep. 16/03/2023) Rv. 284542 - 01.) 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 39452/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris