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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 36698/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Modena, con sentenza del 18/10/2022, ha condannato alla pena di 10.000,00 euro di multa [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter d.lvo 286/1998 per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di Modena del 7/11/2018 di lasciare il territorio entro 7 giorni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore di fiducia, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge e la conseguente nullità della sentenza in relazione all'ordinanza pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] f con la quale il giudice ha rigettato la richiesta di tradurre il decreto che dispone il giudizio in lingua araba o francese, comprensibile all'imputato.

3. In data 2 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa, impugnando sia l'ordinanza pronunciata dal giudice di pace il 10 maggio 2022 che la sentenza, deduce la violazione di legge in relaziona alla mancata traduzione del decreto che dispone il giudizio in lingua araba o francese.

Nello specifico il difensore evidenzia di avere formulato nel corso dell'udienza del 10 maggio 2022 l'eccezione di nullità del decreto e la richiesta di traduzione producendo a sostegno della stessa il verbale dì udienza dì un altro processo, celebrato nel 2021, dal quale risulta che l'imputato non parla la lingua italiana, tanto che in quella sede era stata disposta la traduzione anche della sentenza, e di aver anche fatto riferimento al decreto di espulsione del 2018 dove si dà atto che l'imputato non parla e non comprende la lingua italiana.

Elementi questi a fronte dei quali, pertanto, la conclusione del giudice (fondata sul fatto che l'imputato è in Italia quanto meno dal 2018, sulla circostanza che nel verbale di identificazione si evidenzia che lo stesso parla "discretamente" la lingua italiana e sulla base di quanto desumibile della sottoscrizione apposta in calce alla rinuncia a comparire in udienza) sarebbe del tutto illogica e inconferente.

Ciò in quanto, in presenza di ben due provvedimenti che attestano che l'imputato non conosce la lingua italiana, non avrebbe alcun rilievo la mera presunzione di conoscenza cui ha fatto riferimento il giudice che, in tal modo, sostenendo ad esempio che il verbale di udienza e la sentenza si riferiscono ad altro procedimento, ha di fatto omesso di considerare i documenti in atti.

La doglianza è fondata.

1.1. L'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in lingua comprensibile all'imputato determina, ai sensi degli artt. 143, 178 lett. c e 180 cod. proc. pen., una nullità generale a regime intermedio che è sanata se la parte compare ma che, se è tempestivamente dedotta, impone la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento (cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259-01; Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Ali, Rv. 283355 - 01; Sez. 1, n. 40584 del 26/10/2021, Nanaa, Rv. 282125 - 01; Sez. 5, a n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861 - 01).

1.2. Nel caso di specie la questione relativa all'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio è stata ritualmente e tempestivamente eccepita dalla difesa nel corso dell'udienza del 10 maggio 2022 (cfr. verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui risulta anche che la difesa a sostegno dell'eccezione ha prodotto il verbale di un'udienza celebrata in camera di consiglio dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Modena il 9/7/2021 dal quale risulta che l'imputato non comprende la lingua italiana).

1.3. Il giudice, che pure ha preso visione di tale documento, ritenuto però ininfluente in quanto "riferito ad altro procedimento", richiamando il verbale di identificazione redatto nell'anno 2018 e la sottoscrizione all'atto di rinuncia a comparire trasmessa all'udienza dall'ufficio matricola, ha ritenuto che dagli atti fosse "presumibile" che l'imputato parli e comprenda la lingua italiana e ha pertanto respinto l'eccezione.

1.4. La soluzione adottata, a fronte del decreto di espulsione in atti, nel quale è espressamente indicato che l'imputato "non parla e non comprende sufficientemente la lingua italiana" e, soprattutto, in presenza di un atto processuale che attesta che in data 9 luglio 2021 l'imputato non conosceva la lingua italiana, è errata.

In tale caso, infatti, la documentazione presente in atti non consentiva di fare ricorso ad alcuna presunzione e imponeva, quanto meno, di accertare l'effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, presupposto della consapevole ed efficace partecipazione dello stesso al processo.

1.5. La mancata traduzione dell'atto, pertanto, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio Giudice di Pace di Modena perché, in diversa persona fisica, previa rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato, con traduzione del relativo decreto in una lingua a lui nota, proceda a un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Modena in dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Modena, con sentenza del 18/10/2022, ha condannato alla pena di 10.000,00 euro di multa [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter d.lvo 286/1998 per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di Modena del 7/11/2018 di lasciare il territorio entro 7 giorni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore di fiducia, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge e la conseguente nullità della sentenza in relazione all'ordinanza pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] f con la quale il giudice ha rigettato la richiesta di tradurre il decreto che dispone il giudizio in lingua araba o francese, comprensibile all'imputato. 3. In data 2 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa, impugnando sia l'ordinanza pronunciata dal giudice di pace il 10 maggio 2022 che la sentenza, deduce la violazione di legge in relaziona alla mancata traduzione del decreto che dispone il giudizio in lingua araba o francese. Nello specifico il difensore evidenzia di avere formulato nel corso dell'udienza del 10 maggio 2022 l'eccezione di nullità del decreto e la richiesta di traduzione producendo a sostegno della stessa il verbale dì udienza dì un altro processo, celebrato nel 2021, dal quale risulta che l'imputato non parla la lingua italiana, tanto che in quella sede era stata disposta la traduzione anche della sentenza, e di aver anche fatto riferimento al decreto di espulsione del 2018 dove si dà atto che l'imputato non parla e non comprende la lingua italiana. Elementi questi a fronte dei quali, pertanto, la conclusione del giudice (fondata sul fatto che l'imputato è in Italia quanto meno dal 2018, sulla circostanza che nel verbale di identificazione si evidenzia che lo stesso parla "discretamente" la lingua italiana e sulla base di quanto desumibile della sottoscrizione apposta in calce alla rinuncia a comparire in udienza) sarebbe del tutto illogica e inconferente. Ciò in quanto, in presenza di ben due provvedimenti che attestano che l'imputato non conosce la lingua italiana, non avrebbe alcun rilievo la mera presunzione di conoscenza cui ha fatto riferimento il giudice che, in tal modo, sostenendo ad esempio che il verbale di udienza e la sentenza si riferiscono ad altro procedimento, ha di fatto omesso di considerare i documenti in atti. La doglianza è fondata. 1.1. L'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in lingua comprensibile all'imputato determina, ai sensi degli artt. 143, 178 lett. c e 180 cod. proc. pen., una nullità generale a regime intermedio che è sanata se la parte compare ma che, se è tempestivamente dedotta, impone la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259-01; Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Ali, Rv. 283355 - 01; Sez. 1, n. 40584 del 26/10/2021, Nanaa, Rv. 282125 - 01; Sez. 5, a n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861 - 01). 1.2. Nel caso di specie la questione relativa all'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio è stata ritualmente e tempestivamente eccepita dalla difesa nel corso dell'udienza del 10 maggio 2022 (cfr. verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui risulta anche che la difesa a sostegno dell'eccezione ha prodotto il verbale di un'udienza celebrata in camera di consiglio dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Modena il 9/7/2021 dal quale risulta che l'imputato non comprende la lingua italiana). 1.3. Il giudice, che pure ha preso visione di tale documento, ritenuto però ininfluente in quanto "riferito ad altro procedimento", richiamando il verbale di identificazione redatto nell'anno 2018 e la sottoscrizione all'atto di rinuncia a comparire trasmessa all'udienza dall'ufficio matricola, ha ritenuto che dagli atti fosse "presumibile" che l'imputato parli e comprenda la lingua italiana e ha pertanto respinto l'eccezione. 1.4. La soluzione adottata, a fronte del decreto di espulsione in atti, nel quale è espressamente indicato che l'imputato "non parla e non comprende sufficientemente la lingua italiana" e, soprattutto, in presenza di un atto processuale che attesta che in data 9 luglio 2021 l'imputato non conosceva la lingua italiana, è errata. In tale caso, infatti, la documentazione presente in atti non consentiva di fare ricorso ad alcuna presunzione e imponeva, quanto meno, di accertare l'effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, presupposto della consapevole ed efficace partecipazione dello stesso al processo. 1.5. La mancata traduzione dell'atto, pertanto, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio Giudice di Pace di Modena perché, in diversa persona fisica, previa rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato, con traduzione del relativo decreto in una lingua a lui nota, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Modena in dive
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