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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14858/2026

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io [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Leonardi-già ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-già intimati-relativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. della Corte Supremadi Cassazione n. 26404/2025 depositato il 30/09/2025.Numero registro generale 21426/2025Numero sezionale 4204/2026Numero di raccolta generale 14858/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto depositato 30/09/2025 n. 26404 (con avviso dideposito recante pari data), il giudice delegato, pronunciandosi sul ricorsoproposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO n.3933/18/2023 depositata il 28/06/2023, ha rilevato che partericorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazionequater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmessodall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) e, pertanto, ai sensidell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recanteinterpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l.n. 197/22, ha ritenuto che la definizione fosse perfezionata, con laconseguente estinzione del giudizio.2.

A norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, ha rilevato chel’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e deiprovvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicatoe che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti inquestione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi delterzo comma dell’art. 391 c.p.c.3.

Con istanza del 21/10/2025 la difesa del ricorrente ha depositatoistanza di correzione di errore materiale, rilevando che l’istante,relativamente alla tassa rifiuti 2010 di euro 70-378,00, intimata dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto del ricorso, non avesse aderito, come dadocumentazione che ha offerto in deposito, alla definizione agevolata, cheavrebbe invece solo riguardato l’IMU 2012 relativa ad immobili siti neiComuni di Cisterna, Velletri, Fondi e Latina, concludendo con la richiesta diNumero registro generale 21426/2025Numero sezionale 4204/2026Numero di raccolta generale 14858/2026Data pubblicazione 18/05/2026accogliere il ricorso e per l’effetto revocare il decreto del 24/09/2025n.26404/2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il collegio prende atto che per mero errore (cfr. Cass. 16/12/2024,n. 32770 (Rv. 673383 - 01); Cass. 12/08/2025, n. 23153 (Rv. 676215 -01)) è stata inserita tramite procedura informatica una motivazioneestranea alla controversia, in quanto non risulta essere stata definita lacontroversia con procedura di definizione agevolata, come erroneamenteaffermato.

La correzione dell’errore non può dunque che consistere nellafissazione della udienza per la trattazione.2.

Dispone quindi la trasmissione al Presidente per la fissazione dellaudienza di trattazione, previa correzione del sopradetto errore.

P.Q.MLa Corte dichiara la sussistenza dell’errore materiale dedotto, e dispone latrasmissione al Presidente per la fissazione della udienza di trattazione, conrinvio a nuovo ruolo.Dispone che il presente provvedimento venga annotato in calce al decretodi estinzione ex art. 391 c.p.c. di questa Corte n. 26404/2025, pubblicato il30/09/2025, a cura della cancelleria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Leonardi-già ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-già intimati-relativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. della Corte Supremadi Cassazione n. 26404/2025 depositato il 30/09/2025.Numero registro generale 21426/2025Numero sezionale 4204/2026Numero di raccolta generale 14858/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto depositato 30/09/2025 n. 26404 (con avviso dideposito recante pari data), il giudice delegato, pronunciandosi sul ricorsoproposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO n.3933/18/2023 depositata il 28/06/2023, ha rilevato che partericorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazionequater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmessodall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) e, pertanto, ai sensidell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recanteinterpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l.n. 197/22, ha ritenuto che la definizione fosse perfezionata, con laconseguente estinzione del giudizio.2. A norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, ha rilevato chel’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e deiprovvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicatoe che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti inquestione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi delterzo comma dell’art. 391 c.p.c.3. Con istanza del 21/10/2025 la difesa del ricorrente ha depositatoistanza di correzione di errore materiale, rilevando che l’istante,relativamente alla tassa rifiuti 2010 di euro 70-378,00, intimata dal [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto del ricorso, non avesse aderito, come dadocumentazione che ha offerto in deposito, alla definizione agevolata, cheavrebbe invece solo riguardato l’IMU 2012 relativa ad immobili siti neiComuni di Cisterna, Velletri, Fondi e Latina, concludendo con la richiesta diNumero registro generale 21426/2025Numero sezionale 4204/2026Numero di raccolta generale 14858/2026Data pubblicazione 18/05/2026accogliere il ricorso e per l’effetto revocare il decreto del 24/09/2025n.26404/2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il collegio prende atto che per mero errore (cfr. Cass. 16/12/2024,n. 32770 (Rv. 673383 - 01); Cass. 12/08/2025, n. 23153 (Rv. 676215 -01)) è stata inserita tramite procedura informatica una motivazioneestranea alla controversia, in quanto non risulta essere stata definita lacontroversia con procedura di definizione agevolata, come erroneamenteaffermato. La correzione dell’errore non può dunque che consistere nellafissazione della udienza per la trattazione.2. Dispone quindi la trasmissione al Presidente per la fissazione dellaudienza di trattazione, previa correzione del sopradetto errore. P.Q.MLa Corte dichiara la sussistenza dell’errore materiale dedotto, e dispone latrasmissione al Presidente per la fissazione della udienza di trattazione, conrinvio a nuovo ruolo.Dispone che il presente provvedimento venga annotato in calce al decretodi estinzione ex art. 391 c.p.c. di questa Corte n. 26404/2025, pubblicato il30/09/2025, a cura della cancelleria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
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