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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 03680/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza emessa in data 9/6/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Isernia in data 13/9/2021, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa allo stesso contestato.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione dei criteri di valutazione della prova ed illogicità della ricostruzione dei fatti in ordine alla affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 - 01); che nel caso di specie il giudice di appello con valutazione conforme a quella di primo grado ha ampiamente esplicitato le ragioni della condanna esponendo la piattaforma probatoria nella ampia motivazione senza incorrere in alcuna illogicità tanto più manifesta; rilevato, infine, quanto al terzo motivo che la richiesta di rinnovazione istruttoria non risulta formulata in atto di appello e risulta comunque implicitamente respinta dalla corte di appello oltre che generic:amente formulata; che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza emessa in data 9/6/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Isernia in data 13/9/2021, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa allo stesso contestato. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione dei criteri di valutazione della prova ed illogicità della ricostruzione dei fatti in ordine alla affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 - 01); che nel caso di specie il giudice di appello con valutazione conforme a quella di primo grado ha ampiamente esplicitato le ragioni della condanna esponendo la piattaforma probatoria nella ampia motivazione senza incorrere in alcuna illogicità tanto più manifesta; rilevato, infine, quanto al terzo motivo che la richiesta di rinnovazione istruttoria non risulta formulata in atto di appello e risulta comunque implicitamente respinta dalla corte di appello oltre che generic:amente formulata; che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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