CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 24143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso; udita la difesa dell'indagato, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il 27 luglio 2021 è stata applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo A) d'incolpazione, pur riqualificandola in termini di mera partecipazione e non di organizzazione del sodalizio, e in merito a due ipotesi previste dall'art. 73 del medesimo decreto (capi C10 e C28). In particolare, Scalise, come precisato in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato non solo della commissione di due fattispecie in materia di stupefacenti ma anche della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina ma anche marijuana e hashish, ritenuta operante da settembre 2017 a luglio 2019, con il ruolo di stretto collaboratore nonché uomo di fiducia del promotore, finanziatore nonché organizzatore [OSCURATO:PERSONA] (suo cognato) nell'attività volta a intrattenere i contatti con acquirenti e venditori e dallo stesso incaricato di fungere da corriere e fornitore al dettaglio di sostanza stupefacente. 2. Avverso l'ordinanza di riesame Scalise ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deducono l'assenza o l'apparenza della motivazione in merito alla dedotta eccezione d'incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], in luogo di quella di Catanzaro, in quanto, per il ricorrente, il gruppo riconducibile a Suriano, al quale apparterrebbe Scalise secondo l'ordinanza cautelare, avrebbe autonomamente operato a Annantea. 2.2. Con il secondo motivo si deducono l'assenza o l'apparenza della motivazione in merito alla ritenuta gravità indiziarla con riferimento a tutti i capi d'incolpazione. La deduzione difensiva muove prospettando il travisamento della prova con riferimento agli elementi posti a fondamento della corretta individuazione di Scalise quale utilizzatore dell'utenza a esso associata, in realtà utilizzata anche da altri soggetti. Il Tribunale, invero, non avrebbe considerato che il 18 febbraio 2018, giorno in cui Scalise per l'ipotesi accusatoria si sarebbe recato a Cosenza in forza delle direttive impartitegli da [OSCURATO:PERSONA], l'indagato non disponeva di patente di guida. La fonte dei frame, che immortalerebbero Scalise e Gullace il 19 febbraio 2018, data di consumazione del reato di cui al capo C10 avente ad oggetto la consegna di cocaina a F"orcaro, per il ricorrente sarebbe «WhatsApp vedeo», recante la diversa data del 25 giugno 2019, e non le immagini del servizio di videosorveglianza della stazione di servizio «Q8» ove i correi sarebbero stati visti dalla polizia giudiziaria, come invece argomentato dal Tribunale. Si prospetta altresì il travisamento della prova circa la coincidenza della vettura utilizzata per la consegna dello stupefacente e quella con la quale i correi sarebbero giunti presso la stazione «Q8», trattandosi di circostanza non supportata da prova dichiarativa degli appartenenti alla Polizia giudiziaria né riscontrabile dal frame a disposizione. Quanto innanzi circa l'incertezza dell'individuazione dell'indagato quale utilizzatore dell'utenza a lui associata, in considerazione altresì della circostanza per la quale si tratterebbe di utenza utilizzata anche da altri soggetti, a detta del ricorrente sarebbe decisivo ai fini di escludere la gravità indiziaria in merito ai fatti di cui ai capi C10 e C28. Da ciò conseguirebbe il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza anche circa la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefac:enti. Il Tribunale avrebbe in particolare fondato la detta partecipazione solo sui due reati-fine ascritti ai capi C10 e C28 travisando invece i fatti nel far riferimento a altre circostanze, tra le quali un viaggio all'estero con Suriano per concludere transazioni in materia di stupefacenti e procacciare schede telefoniche. 2.3. Con il terzo motivo si deducono la mancanza o l'apparenza motivazionale in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, circa l'attualità delle stesse in ragione del c.d. «tempo silente» rispetto alla commissione dei fatti per i quali si procede. Il Tribunale avrebbe altresì travisato la prova nel considerare, ai fini del giudizio sulla sussistenz:a delle esigenze cautelari, elementi non integranti una partecipazione dell'indagato a reati-fine, tra cui il viaggio all'estero con Suriano, ancorché considerati ai fini della condotta partecipativa di cui al capo A). 3. Le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. Ragioni di ordine logico implicano la valutazione preliminare, rispetto al profilo deducente l'incompetenza territoriale, dell'apparato motivazionale inerente alla ritenuta gravità indiziaria (attinto dal secondo mol:ivo di ricorso), in quanto la competenza dell'Autorità giudiziaria di Catanzaro è dedotta muovendo proprio dall'assoluta autonomia del gruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA], del quale sarebbe partecipe Scalise. 3. Occorre preliminarmente evidenziare che in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del rliesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché :Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 3.1. Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire quello che può considerarsi ormai orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. In materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Quello di cui innanzi è peraltro diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).3.2. Orbene, l'ordinanza esaminata lungi dal violare norme di legge e letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ric:ondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Deve difatti ribadirsi il principio per cui, in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.11.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato), 3.3. Nella specie il Tribunale, quanto alla gravità indiziaria, ha preliminarmente ricostruito la storia del procedimento, prendendo le mosse da altro (operazione «Gerry») in cui era stata accertata la disponibilità (in capo a tale [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) di utenze utilizzate per gestire un traffico organizzato di sostanze stupefacenti anche attraverso lo schermo di un'attività di rivendita di autoveicoli usati («Autoperla»), fittiziamente intestata al secondo e di fatto riconducibile al primo, come comprovato dall'accertata circostanza che era costui a condurre direttamente l'attività di commercializzazione delle auto provenienti dalla Germania. Il prosieguo delle indagini, ha chiarito l'ordinanza impugnata, ha consentito di verificare l'esistenza di un gruppo di soggetti„ operanti a Rosarno, e utilizzatori di schede telefoniche di provenienza tedesca e intestate a soggetti di comodo o prive di intestatari, assegnate a contatti fidati e utilizzate per conversare attraverso sms, mediante un codice cifrato. Associata l'attività di ascolto ai servizi di osservazione e videoripresa, la polizia giudiziaria è stata altresì in grado di identificare gli interlocutori e verificare che il contenuto delle conversazioni fosse il traffico di stupefacenti. Nonostante il mancato monitoraggio di tutte le trasferte estere, sono stati difatti ritenuti ricostruiti gli spostamenti, l'attività di supporto e l'organizzazione logistica del gruppo estero. È stato un particolare individuato un rodato apparato organizzativo alle spalle del gruppo facente affidamento su mezzi (telefoni dedicati e criptati, autovetture appositamente adattate al trasporto della droga) che è quello descritto al capo A) contestato nel presente procedimento (operazione «Crypto»), diretta derivazione del primo (operazione «Gerry»). L'organizzazione, con sede in Rosarno, è stata in particolare ricondotta al gruppo CACCIOLA-CERTO-PRONESTÌ nonché composta da una pletora di soggetti identificati, i quali, reperito lo stupefacente nel nord dell'Europa, sono stati deputati al trasporto via terra sino a Rosarno, occultandolo in autovetture predisposte, e alla rivendita nell'intero territorio nazionale. L'ordinanza ha così delineato una complessa organizzazione grazie alla quale, la sostanza stupefacente, una volta giunta nella Piana di [OSCURATO:PERSONA], era destinata alla distribuzione a diversi gruppi. Uno operante a Amantea e facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e partecipato anche dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], un altro operante nel torinese e riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], che si avvaleva del corriere nonché spacciatore [OSCURATO:PERSONA], altri operanti nel catanese e riconducibili, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e infine un altro, operante in Siracusa, Benevento e Milano, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza di riesame ha quindi analiticamente richiamato, anche mediante trascrizione di taluni passaggi, dialoghi ritenuti eloquenti sulla natura dell'attività coinvolgente i soggetti interagenti. Ne è stata tratta così la conclusione dell'esistenza di una complessa organizzazione che, assunto come fulcro operativo la cellula di Rosarno, motore dell'intera operazione, si è diramata in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, attraverso l'attività dei singoli sotto gruppi, convergente verso l'unico obiettivo e legati alla «casa madre» attraverso una affectio che si è posta al di là della mutua conoscenza tra tutti i sodali, ricavabile dalla continua disponibilità degli esponenti delle cellule verso il gruppo rosarnese. L'attività di polizia giudiziaria corredata alla captazione dei dialoghi ha poi consentito di operare alcuni sequestri, di verificare quali fossero i luoghi dell'approvvigionamento, di identificare i fornitori e i trasportatori e di ricostruire l'intero traffico, posto in essere attraverso mezzi (utenze dedicate, telefoni criptati, macchine modificate), predisposti per durare nel tempo e non strumentali alla estemporanea perpetrazione dei singoli reati fine. 3.4. In tale contesto, è emerso anche il sottogruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]. Proprio muovendo dai singoli reati fine, ricostruiti attraverso una lunga e minuziosa disamina, cadenzata dalla valutazione degli elementi principalmente rappresentati dagli esiti dell'attività d'intercettazione e dai connessi servizi di controllo e osservazione, il Tribunale ha dato conto degli elementi valorizzati, per ricavarne a valle utili elementi a conferma del ruolo di Suriano e del suo stretto e fidato collaboratore, l'indagato [OSCURATO:PERSONA], prendendo le mosse non solo dai reati-fine ascritti a Suriano ma anche dai capi C10, e (228. Dal relativo compendio probatorio il giudice del riesame ha ricavato la dimostrazione, in termini di gravità indiziaria, dell'esistenza di un accordo operativo strategico con il gruppo rosarnese, ponendo in risalto i rapporti di Suriano con i vertici di quel gruppo. Dai dati raccolti è stato difatti ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia riuscito a intrattenere detti rapporti proprio perché a capo, a sua volta, di una struttura criminale organizzata operante sul territorio di Amantea, composta, tra i tanti, da suo cognato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali il detto organizzatore ha impartito direttive attraverso utenze dedicate e sms, al fine di mantenere rapporti, sempre in chiave associativa, con [OSCURATO:PERSONA], stabile acquirente della droga e disponibile a nuove opportunità di affari. 3.5. Il Tribunale ha quindi proceduto alla ricostruzione del sodalizio nei termini di cui innanzi anche in ragione della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in capo all'indagato, circa i reati-fine allo stesso ascritti ai capi C10 e C28, con apparato motivazionale congruo, coerente e non manifestamente illogico. L'ordinanza impugnata, difatti, oltre a fare propria l'ordinanza genetica, in ragione del loro stretto collegamento e della complementarietà delle stesse, prendendo espressamente e specificatamente in considerazione le deduzioni difensive ha ricostruito nel dettaglio i fatti ascritti nei detti capi d'incolpazione, anche con specifico riferimento alle condotte di Scalise, procedendo poi a contestualizzarli all'esito di una attenta e specifica disamina degli elementi emergenti delle indagini tecniche, in particolare dalle decriptate conversazioni e comunicazioni captate. 3.6. Il giudice del merito cautelare ha così chiarito e specificato l'effettivo ruolo assunto da Scalise, in concorso con GuIllace e previe direttive di Suriano, nella cessione di stupefacente in favore di Porcaro, stabile acquirente di stupefacente dal gruppo diretto da Suriano (capo C10). Con dovizia di particolari l'ordinanza ha fatto specifico riferimento, anche circa la contestazione di cui al capo C28) avente ad oggetto l'acquisto in concorso con Sudano di una partita di cocaina, agli esiti delle intercettazioni, a tempi e luoghi degli incontri e alle specifiche interlocuzioni tra l'organizzatore Surano e il suo stretto collaboratore Scalise. Oltre alle condotte di cui innanzi, ai fini della gravità indiziaria in merito alla partecipazione all'associazione di cui al capo A), il Tribunale ha altresì valorizzato i descritti rapporti con il sodale Gullace, un viaggio all'estero dell'indagato con Suriano, al fine di condurre trattative in materia di sostanze stupefacenti e di approvvigionarsi di schede telefoniche, e altri elementi emergenti dagli esiti delle indagini tecniche. Questi ultimi sono stati valutati e ritenuti tali da esplicitare l'incondizionata messa a disposizione dell'indagato rispetto alle direttive di Suriano che ne evidenzia il ruolo esortandolo a compiere al meglio le proprie funzioni per poter essere la sua «spalla». 4. Premesso quanto innanzi, deve rilevarsi l'infondatezza della doglianza che attacca la motivazione relativamente alla ritenuta competenza territoriale, non avendo la difesa operato un confronto effettivo con la ricostruzione fattuale dell'indagine, sviluppatasi attorno all'attività della cellula rosamese, alla quale, secondo la recepita prospettazione accusatoria, si rapportano le altre cellule associative. 4.1. Il Tribunale ha ampiamente giustificato l'applicazione del criterio principale di cui all'art. 8 cod. proc. pen., avuto riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la condotta di collaborazione tra i vari gruppi e quale sede principale in cui è avvenuta l'ideazione e programmazione del reato associativo. L'ordinanza ha altresì fornito una motivazione rafforzata allorché, in via risolutiva, ha dato atto del fatto che Rosarno era il luogo in cui la associazione si era manifestata per la prima volta, secondo il criterio supplettivo di cui all'art. 9, stesso codice, rinviando ai fatti descritti ai capi A6) e C1) della rubrica, l'ultimo avente a oggetto proprio il primo reato fine contestato al gruppo diretto da Suriano, del quale anche Scalise è partecipe, secondo la compiuta valutazione in termini di gravità indiziaria. 4.2. Trattasi, a ben vedere, di spiegazione logica e allineata all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. Deve infatti ricordarsi, in linea generale, che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. Ferma restando però la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., RV. 271223; Sez. 4, n. 18434 del 26/04/2022, Porcaro, in motivazione) e che il reato associativo ritenuto più grave in relazione ai reati fine determina certamente lo spostamento della competenza nei confronti di tutti gli imputati, in quanto la competenza va determinata unitariamente con riguardo al reato complessivamente considerato (Sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Manielli, RV. 282681, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la competenza fosse stata determinata con riguardo proprio al reato di associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. :309 del 1990, pur se nei confronti dei partecipi sarebbero stati più gravi i reati fine di cui all'art. 73 del medesimo decreto in quanto aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. e per l'ingente quantitativo; si veda altresì Sez. 4, n. 18434/2022, Porcaro, cit., in motivazione). Quanto, poi, al radicamento della competenza per territorio in ordine al reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Giordano, Rv. 272185, in fattispecie relativa a misura custodiale applicata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e lo smercio dello stupefacente, e irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il luogo di acquisto della sostanza stupefacente; Sez. 3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166, che ha affermato il principio per cui il criterio del luogo di commissione dei singoli reati fine rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione; si vedano altresì Sez. 4, n. 18424/2022, Porcaro, cit., in motivazione; Sez. 2, n. 7926 del 2211/2013, Xhaferri, Rv. 255306; n. 26763 del 15/3/2013, Leuzzi, Rv. 256650; sez. 5, n. 44369 del 13/3/2014, Robusti, Rv. 262920; sez. 2, n. 23211 del 9/4/2014, Morinelli, Rv. 259653; n. 22953 del 16/5/2012, Tempestilli, Rv. 253189; n. 19177 del 15/3/2013, Vallelonga, Rv.255829). 5. È inammissibile il secondo motivo con i0 quale, nei termini già sintetizzati al paragrafo 2.2. della precedente ricostruzione in fatto, si sindaca l'ordinanza di riesame nella parte in cui ha ritenuto sussistenti in capo all'indagato i gravi indizi di colpevolezza. La censura muove sostanzialmente dalla prospettazione dell'assenza o dell'apparenza motivazionale nonché del travisamento delle prove circa l'individuazione di Scalise quale utillizzatore dell'utenza allo stesso associata. L'incertezza circa la detta individuazione, per il ricorrente, priverebbe di consistenza la gravità indiziaria in merito ai reati-fine di cui ai capi C10) e C28) e, di conseguenza, in ordine alla partecipazione di Scalise al sodalizio (/ ascritto al capo A). • 5.1. Nel formulare la censura in argomento il ricorrente non concilia il suo dire con il contenuto dell'ordinanza; essa, difatti, lungi dall'omettere sul punto la motivazione prende in considerazione specificatamente le deduzioni difensive. 5.2. Il Tribunale, in particolare, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, evidenzia la circostanza per la quale l'utenza il cui uso è attribuito a Scalise, che ha costituito elemento considerato ai fini della gravità indiziaria circa i reati di cui ai capi C10 e C28, in precedenza era stata utilizzata dal sodale [OSCURATO:PERSONA]. Premesso ciò, l'ordinanza evidenzia che la certa identificazione dell'indagato quale utilizzatore dell'utenza emerge (anche) dalle vicende inerenti il capo C10), incrociando i contenuti delle comunicazioni con il riconoscimento di Scalise operato dalla Polizia giudiziaria mediante la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza che l'hanno ripreso in compagnia di Gullace mentre erano intenti a rientrare da Cosenza, ove si erano recati a bordo dell'autovettura utilizzata per il trasporto dello stupefacente su indicazioni di Suriano (Mazda6 con targa estera RVCC531 e munita di doppiofondo). A riscontro delle indicazioni impartite telefonicamente da Suriano ai due corrieri, infatti, il Tribunale pone altresì gli elementi della banca dati SDI evidenzianti il transito della stessa vettura condotta da Gullace e con a bordo Scalise, quest'ultimo immediatamente riconosciuto dagli appartenenti alle forze dell'ordine. La medesima vettura, chiarisce il Tribunale, accortisi i correi della presenza delle forze dell'ordine, effettua poi una sosta presso la stazione di servizio Q8 ove Gullace e Scalise vengono ripresi dal sistema di videosorveglianza. 5.3. La pluralità di riscontri convergenti porta così il giudice di merito a ritenere priva di pregio la diversa data (25/06/2019) emergente dei freme ritenendo essa coincidente non con il giorno della ripresa (19 febbraio 2018) bensì con quello della successiva acquisizione della documentazione effettuata con strumentazione WhatsApp. Diversamente dia quanto dedotto in ricorso, poi, il Tribunale a più riprese chiarisce chiarito che il 19 febbraio 2018 è stata utilizzata dai due corrieri la citata Mazda, peraltro preparata con doppifondi, guidata da Gullace e con a bordo Scalise mentre il precedente 18 febbraio 2018 Scalise ha utilizzato la vettura Audi Q3, intestata a [OSCURATO:PERSONA], suocera di Suriano. Inconferente si mostra peraltro la circostanza per la quale Surace, alla data del 18 febbraio 2018 fosse privo di patente di guida, essendo esso un dato neutro circa l'effettiva possibilità di conduzione di un veicolo. Tale dato è peraltro coerente con quanto evidenziato dall'ordinanza (pag. 6) circa l'esortazione di Suriano, rivolta a Scalise, di reperire un accompagnatore per raggiungere, il 18 febbraio 2018, Cosenza con la Q3 e con la ricostruzione che vede, il 19 febbraio 2018, Gullace (e non Scalise) alla guida della Mazda.6. Inammissibile è infine il terzo motivo di ricorso, con il quale si deducono la mancanza o l'apparenza motivazionale in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, circa l'attualità delle stesse in ragione del c.d. «tempo silente» rispetto alla commissione dei fatti per i quali si procede. 6.1. Il ricorrente, difatti, non concilia il suo dire con il contenuto dell'ordinanza. Essa, oltre a fare coretto e specifico riferimento, per argomentare il pericolo di recidiva, al contesto criminale di ampie dimensioni nel quale l'indagato ha operato, peraltro quale «spalla» del vertice (Suriano), ha correttamente applicato nella specie il doppio regime presuntivo relativo di cui all'art. 274, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere. 6.2. Per il ricorrente poi, il Tribunale avrebbe altresì travisato la prova nel considerare, ai fini del giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, elementi non integranti una partecipazione dell'indagato a reati-fine, tra cui il viaggio all'estero con Suriano, ancorché considerati ai fini della condotta partecipativa di cui al capo A). 6.3. La deduzione di cui innanzi, al pari del precedente profilo di censura, non coglie la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata che, peraltro esplicitamente, fa riferimento ai detti elementi„ tra cui il viaggio intrapreso con Suriano, per argomentare ulteriormente l'intraneità di Scalise al sodalizio e la sua vicinanza al vertice associativo. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al