CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02848/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie ai sensi della citata norma dei legali degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 Luglio 2019 la Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Campobasso 1 (-e del 29/06/2017, confermava detta pronunzia in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. e altri reati-fine quali rapine ed altro, rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso detta pronuncia propongono separati ricorsi per cassazione tutti e quattro gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi: a. carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla fattispecie di cui art.416 cod. pen. Assume che la corte d'appello, con motivazione apparente, lo aveva ritenuto responsabile del detto reato associativo senza considerare che, nella fattispecie in esame, non era stata fornita la prova della sussistenza di una associazione criminale e che doveva esclusivamente parlarsi di un'ipotesi di concorso nei reati. Evidenzia che i giudici di merito non avevano chiarito le ragioni per le quali poteva ritenersi che l'imputato, nel porre in essere i fatti illeciti contestati, avrebbe manifestato la consapevolezza di essere impegnato a fornire il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione de qua in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti; b. carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 628 comma 1 e 3 cod. pen. Osserva che i giudici di merito non avevano in alcun modo verificato se era stato rispettato il criterio della attribuzione psicologica dell'aggravante, ommettendo di accertare se il ricorrente era a conoscenza del fatto che le rapine tentate o consumate sarebbero state poste in essere da più persone riunite ovvero se questi ignorasse per colpa tale circostanza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione relativamente all' affermazione della responsabilità in ordine al reato associativo di cui al capo a) ed alla sussistenza dell'aggravante delle persone riunite, formulando delle censure in parte sovrapponibili a quelle proposte da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo a) quale ipotesi associativa. Rileva che nella fattispecie difettavano gli elementi costitutivi del reato associativo e che la corte territoriale, limitandosi ad adottare mere formule di stile, non aveva considerato che difettava la prova della partecipazione dell'imputato ad una compagine associativa e che era emersa, soltanto, la prova della sua partecipazione ad alcune delle rapine contestate durante le quali aveva ricoperto un ruolo del tutto marginale. Evidenzia che difettava la prova di un vincolo associativo e che era ravvisabile una mera ipotesi di concorso di persone nel reato. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui al capo a).Assume che la corte di appello aveva del tutto omesso di motivare in ordine alla circostanza se l'imputato avesse consapevolmente partecipato e contribuito alla vita associativa con affectio societatis. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condotta contestati al capo a) quale ipotesi di concorso esterno non già quale vera e propria condotta associativa. Osserva che, anche a volter ritenere configurabile la fattispecie di cui all' art. 416 c.p., sulla base di una corretta ricostruzione dei fatti, la condotta dell'imputato andava qualificata quale ipotesi di concorso esterno e non di partecipazione. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ulteriormente argomentando in ordine alla insussistenza del reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso chiarite. 2. Prima di procedere all'esame dei motivi dei ricorsi occorrono alcune considerazioni preliminari di carattere generale circa l'ambito di esame, in sede di legittimità, delle censure di merito che implicano una valutazione dei fatti, in considerazione, altresì, della sostanziale riproposizione a riguardo da parte del suindicato ricorrente di tesi difensive prospettate in entrambi i gradi del giudizio di merito, circostanza che sotto il profilo della tecnica redazionale della sentenza impugnata giustifica il rinvio per relationem alla decisione di primo grado, con le integrazioni strettamente necessarie (in realtà contenute proprio per la ridotta novità dei motivi di appello rispetto alle tesi esaminate dal tribunale). Al giudice di legittimità è, invero, preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu °cuti", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794). 2.1. Va, altresì, rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, deo. 18/07/2013, Rv. 257056). 2.2. Va anche osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre evidenziare, altresì, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Va precisato ancora che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 3. Osserva, quindi, la corte che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto afferenti prevalentemente profili comuni, i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la fattispecie associativa, motivi che appaiono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. 3.1. Occorre premettere quanto al profilo relativo alla mera configurabilità nella fattispecie in esame di ipotesi di concorso e non già di un sodalizio criminoso che «Come è stato più volte affermato da questa Corte, alla stregua del paradigma della disposizione di cui all'art. 416 c.p., per potersi ritenere sussistente un'associazione per delinquere, occorre un accordo, tra più persone, di carattere generale e continuativo, per l'attuazione di un programma delinquenziale, affidato ad una stabile organizzazione, con predisposizione, da parte del sodalizio, di attività e di mezzi. Da ciò discende che criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali, si esaurisce l'accordo dei correi - con cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale - mentre nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che, come si sa, non è richiesta per la sussistenza del reato»: ex plurimis Cass. 42635/2004 Rv. 229906; Cass. 933/2014 Rv. 258009. E va pure richiamato l'orientamento secondo cui «il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non è qualificabile come rapporto di specialità, bensì deve essere individuato nella necessaria qualificazione dell'accordo associativo come una struttura permanente, nella quale i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti assunti od affidati - parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti»: ex plurimis Cass.7957/2004 Rv. 228482. Deve, altresì, ricordarsi che per la configurazione del delitto di associazione per delinquere è irrilevante la sussistenza, o meno, di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero il valersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale, per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato. (Sez. 1, Sentenza n. 3161 del 05/12/1994 Ud. (dep. 23/03/1995 ) Rv. 200684 - 01 e che in tema di associazione per delinquere, non è necessario che il contributo offerto dall'associato sia indispensabile, potendo essere anche minimo e di qualsiasi forma o contenuto. (Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 22/01/2010 Ud. (dep. 11/02/2010 ) Rv. 246442 - 3.2. Ciò posto in diritto ben può affermarsi che i giudici di merito - nella due sentenze le cui motivazioni come detto si integrano - hanno effettuato la disamina dei fatti in contestazione pervenendo, con motivazione che non è né carente né manifestamente illogica alla affermazione della sussistenza della contestata associazione a delinquere, individuando una serie di elementi fattuali, anche indiziari, idonei a comprovare la cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nelle attività dell'associazione stessa di cui è risultato fare parte anche, quale componente, [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito, a parte le varie ipotesi di reati-fine attestanti, in generale, un comune modus operandi dei componenti la predetta associazione sempre pronti ad agire, per fini sempre uguali, secondo modalità reiterate e ben delineate, hanno, con motivazione congrua e corretta, evidenziato come nel caso di specie, l'esistenza di un sodalizio criminoso tra gli imputati, trovava una evidente conferma nelle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], oggetto di ampi riscontri. E' stato ben sottolineato dal giudice di primo grado - le cui argomentazioni sono state richiamate dai giudici di appello - come elementi quali l'elevato numero delle rapine aggravate poste in essere, l'arco di tempo assai ristretto in cui si erano succedute le une alle altre, la perfetta capacità di adattarsi rapidamente agli inconvenienti del caso, l'omogeneità degli obiettivi presi di mira (istituti di credito o furgoni portavalori) nonché le identiche modalità esecutive dei reati-fine inducevano logicamente ad ipotizzare la sussistenza tra gli imputati di un sodalizio criminale, precisando come proprio l'individuazione di un settore di attività verso il quale gli imputati rivolgevano la loro attenzione per commettere, in quell'ambito delimitato, una serie indeterminata di delitti fine, rappresentava un sintomo significativo idoneo a rivelare, in presenza degli altri elementi costitutivi richiesti, l'esistenza di un sodalizio criminoso finalizzato appunto alla realizzazione di più delitti di quella specie. E la conferma dell'esistenza di un sodalizio criminale, come ricordato dal G.U.P., proveniva dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva dato atto del modo in cui il gruppo si era costituito e sempre dalle dichiarazioni di quest' ultimo, corroborate dagli atti investigativi compiuti, era emersa una precisa ripartizione di ruoli e compiti tra gli associati: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], costituivano l'apparato decisionale e di coordinamento del gruppo; meramente esecutive erano, invece, le funzioni attribuite a [OSCURATO:PERSONA] e lannuzzo che prendevano parte al sodalizio criminale in veste di semplici partecipi. Ed, infatti, un indice univoco della sussistenza di tale elemento psicologico è stato desunto dalla circostanza che risultava incontrovertibilmente accertato, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, che i predetti soggetti, come detto, di comune accordo avevano deliberatamente impiegato una vera e propria struttura organizzata per la reiterata commissione delle menzionate rapine. Invero quando il ruolo svolto da un soggetto presupponga un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi ed, al tempo stesso, rappresenti un tassello indispensabile nell' organigramma criminoso, tutto ciò può ritenersi sufficiente a provare l'appartenenza alla societas scelerum, dal momento che quel contributo, secondo i comuni criteri della logica, non può certamente dirsi frutto di un comportamento occasionale o fortuito. In particolare si è evidenziato con congrue argomentazioni, a conferma della sussistenza di un vero e proprio sodalizio criminoso, come il [OSCURATO:PERSONA], ben inserito nell'ambiente criminale campano, rivestiva un ruolo di primaria importanza sia sul piano operativo che decisionale spostandosi di volta in volta nei luoghi in cui si trovavano gli obiettivi presi di mira; a lui era affidato lo studio di fattibilità dei reati-fine e la costruzione del piano logistico e sempre a lui spettava il compito di impartire al gruppo le direttive necessarie per lo svolgimento della fase esecutiva, di cui era indiscusso protagonista in quanto esecutore materiale. Era, poi, emerso dalle richiamate captazioni telefoniche come il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], insoddisfatto dei risultati della rapina all' [OSCURATO:PERSONA] di Terrazzano, si era rivolto a lui per beneficiare della sua collaudata esperienza in materia, continuando a riconoscergli questa competenza sino alla fine. I giudici di merito hanno rilevato, con argomentazioni adeguate e prive di aporie logiche, che [OSCURATO:PERSONA] "collante e motore dell'intero gruppo", incarnava il ruolo del leader coordinatore decidendo chi coinvolgere e chi escludere nei vari episodi, organizzando le trasferte, coordinando l'operato del gruppo; si adoperava per il procacciamento delle armi e forniva concretamente il suo contributo in occasione delle varie rapine, anche, in qualità di palo o di autista, precisando come il ruolo direttivo di [OSCURATO:PERSONA] non era mutato neanche a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed, infatti, era emerso dalla complessiva attività istruttoria che era stato a lui a tentare di tenere in vita l'associazione, cercando nuovi contatti. I giudici hanno pure precisato che [OSCURATO:PERSONA] si collocava, assieme al fidanzato [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], al vertice dell'organizzazione criminale e di tale posizione apicale ne era ben consapevole, posto che riferendosi alla sua fondamentale presenza, con tono "compiaciuto" esclamava "Sono il cervello!", evidenziando, poi, come l'immagine di questo vertice "cosi tripartito" veniva perfettamente "cristallizzata" da talune frasi captate ove il [OSCURATO:PERSONA] ricordava al [OSCURATO:PERSONA] "io tu e la fidanzata mia. lo sai piò. Ormai siamo una cosa", ed, ancora, "la forza siamo noi. Siamo io, tu e l'innamorata mia". Nel ricostruire il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamente sottolineato come la stessa, esperta del territorio in quanto originaria della città di Campobasso in cui l'organizzazione si era radicata si occupava, principalmente, delle attività di sopralluogo e di pianificazione delle vie di fuga e del procacciamento delle armi; presenziava, talvolta, alle trasferte per prelevare gli altri sodali e contribuiva alla materiale esecuzione dei reati-fine in funzione di palo o occupandosi del recupero dei vari mezzi utilizzati e per assicurare e favorire la fuga dei correi, risultando, quindi, più che evidente la sua piena adesione al sodalizio de quo. La stabilità del vincolo, che già si desume dall'analisi del complessivo modus operandi del gruppo ed, in particolare, dall'aver posto in essere rapine seriali con le caratteristiche su indicate, traspariva ancor più chiaramente nel periodo successivo all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di lannuzzo. In questa fase, infatti, i sodali si adoperavano per aiutare Katia, una delle figlie del [OSCURATO:PERSONA] e continuavano a restare intensamente in contatto tra loro. Quanto al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] - quale vero e proprio associato- il suo intervento già nella fase iniziale per coinvolgere il più esperto [OSCURATO:PERSONA] ai fini di una più proficua riuscita dei colpi messi a segno ed il fatto che lo stesso si sia immediatamente posto a disposizione con la figlia del [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto del medesimo, sono stati ritenuti correttamente, unitamente al compimento da parte dello stesso di numerosi reati-fine, sintomatici della sua a ffectio societatís. Per completezza, si ricorda il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di associazione per delinquere, la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex ari. 110 c.p. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale, e della "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata, sicchè correttamente il [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato quale vero e proprio componente a pieno titolo della associazione a delinquere di cui al capo a). In conclusione, alla stregua di tutto quanto rilevato e considerate le amplissime argomentazioni delle due sentenze di merito, ben può ritenersi più che adeguatamente provata la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato associativo, con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo dei rispettivi ricorsi e dal [OSCURATO:PERSONA] con i tre motivi del proprio ricorso. 4. Osserva, quindi, la Corte che il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativo alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 628 comma 1 e 3 8 cod. pen. è inammissibile in quanto non risulta ritualmente e specificatamente proposto in appello. 5. Le censure avanzate da [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto generiche ed aspecifiche: a fronte di congrue argomentazioni dei giudici di merito quanto al diniego delle chieste attenuanti il ricorrente si è limitato a lamentare solo ed esclusivamente che la sentenza "difetta di motivazione" sul punto, apparendo di tutta evidenza la palese inammissibilità per aspecificità del ricorso. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ric