CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36546/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla decisione sulla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BERGAMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 22/11/2017 dal Tribunale di Lecco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art. 589 bis cod. pen. perché alla guida di un autobus, percorrendo la via Sant'Ambrogio di Verderio, aveva investito il pedone [OSCURATO:PERSONA] mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, cagionandone la morte in Lecco il giorno 8/09/2016 con violazione dell'art. 191, commi 1 e 4, e dell'art. 141, commi 3 e 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il fatto è stato ricostruito come segue: dai rilievi effettuati nell'immediatezza del fatto nonché dalle riprese delle telecamere dì videosorveglianza comunale, era emerso che il pedone si trovava sulle strisce pedonali quando, alle ore 15:45 del 7/09/2016, era stato colpito dalla parte frontale destra del veicolo; nonostante il pedone fosse stato trasportato in elisoccorso presso l'ospedale di Lecco, era lì deceduto il giorno seguente; nel tratto stradale interessato dal sinistro la velocità massima consentita è pari a 40 km/h, mentre l'imputato viaggiava ad una velocità superiore ai 60 km/h, come documentato dal cronotachigrafo presente nel pullman, sequestrato dalla polizia locale; nel momento dell'investimento il pedone si trovava tra la seconda e la terza striscia pedonale. Da tale ultima circostanza la Corte d'appello ha dedotto che l'attraversamento pedonale fosse iniziato prima del sopraggiungere dell'autobus e che l'età di 86 anni della persona offesa rendesse infondata la deduzione difensiva secondo cui il pedone aveva repentinamente e improvvisamente iniziato l'attraversamento. In merito alla richiesta di applicazione dell'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., che contempla la diminuzione della pena qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione del colpevole, la Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, non ritenendo dimostrata la tesi dell'imprevedibilità della condotta della persona offesa, anzi ritenendola contraddetta dalla tempistica dell'incidente rilevata dai filmati della videosorveglianza, dai quali risultava che tra il momento in cui era iniziato l'attraversamento e il momento dell'impatto erano passati due secondi e mezzo. Con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, la Corte territoriale, pur dando atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2019 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 222, ,.-- comma 2, quarto periodo cod. strada «nella parte in cui non prevede che, in i caso di condanna per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., il giudice 2 possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, nel momento in cui non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.», ha ritenuto che sebbene il reato non rientrasse in una delle ipotesi aggravate, fosse connotato da elementi di estrema gravità, tali da giustificare in ogni caso l'applicazione della sanzione accessoria più grave della revoca della patente, già disposta dal giudice di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per erronea applicazione della legge penale, erronea valutazione delle risultanze processuali, carenza dell'elemento soggettivo del reato, carenza di motivazione. Il ricorrente ritiene che la ricostruzione della dinamica del sinistro e che l'affermata responsabilità penale nei suoi confronti non corrispondano alle evidenze documentali, indicative di una totale carenza di colpa in capo all'imputato a fronte dell'improvviso attraversamento della strada da parte del pedone. Il ricorrente deduce che nessuna spiegazione sia stata fornita dalla Corte territoriale in merito alla condotta del pedone risultante dal video prodotto in atti, dal quale emerge che il pedone si è fermato per un attimo prima del cestino dei rifiuti per poi riprendere a camminare senza più guardare alla propria sinistra la strada che intendeva attraversare, aumentando il passo come se avesse fretta di attraversare. Deduce, altresì, che l'asserita violazione del limite di velocità è stata fondata sull'erronea rilevazione del dato risultante dal cronotachigrafo, che segnava la velocità di 52 km/h, e senza considerare la tolleranza di 6 km/h prevista dall'art.142 cod. strada, da cui si sarebbe desunto che la velocità tenuta dall'imputato era di 46 km/h, vicina al limite all'epoca prescritto, successivamente aumentato a 50 km/h. 3.1. Con un secondo motivo1 deduce erronea applicazione della legge penale ed erronea valutazione delle risultanze processuali nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. dovendosi tenere conto dell'imprevedibile condotta del pedone a fronte di un comportamento prudente e perito del conducente del pullman. 3.2. Con un terzo motivo/ deduce erronea applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, che non può essere automatica conseguenza dell'accertamento del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.; lamenta che il giudice di appello non abbia fornito motivazione in merito alla modulazione della sanzione accessoria sul caso concreto, non evincendosi alcun elemento che possa far ritenere la fattispecie in esame di particolare gravità ed essendo, anzi, la velocità di marcia poco ai di sopra del limite di 40 km/h, trattandosi di autista di autobus incensurato trovatosi a fronteggiare un evento imprevedibile. 4. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, sono comparse le parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. 5. Il primo e il secondo motivo dì ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente collegati. Si tratta di motivi inammissibili. 5.1. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. 5.2. Le due sentenze di merito, conformi sul punto dell'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus, hanno esaminato in dettaglio la condotta di guida di quest'ultimo. Il giudice di primo grado aveva evidenziato la lunghezza delle tracce di frenata (7,50 per il lato destro e 11,60 metri per il lato sinistro) lasciate dal veicolo sull'asfalto, il luogo del sinistro in centro abitato a ridosso di un'intersezione e di due attraversamenti pedonali frequentato da fanciulli e scolari, il limite di velocità particolarmente rigoroso di LI 40 km/h, desumendone un obbligo di particolare prudenza richiesto agli utenti della strada transitanti in quella zona. Dall'esame del cronotachigrafo si era potuta trarre conferma, non smentita dalla documentazione allegata al ricorso, della velocità del mezzo prossima ai 60km/h nell'orario compreso tra le 15:30 e le 16, desumendone il 'tribunale l'indiscutibile violazione della norma cautelare che impone ai conducenti di regolare la velocità in relazione ai limiti imposti ed alla particolare conformazione della strada. Le argomentazioni difensive concernenti la velocità del mezzo erano state già esaminate dal giudice di primo grado (pag.7 sentenza di primo grado), anche facendo riferimento alle chiare immagini dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza; ampia motivazione era stata fornita anche con riguardo alla condotta del pedone, esaminando le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in merito alla possibilità di avvistare il pedone ancorchè parzialmente nascosto da un cestino di rifiuti, sottolineandosi altresì che la tempistica dell'attraversamento e la prevedibilità della condotta di un pedone anziano, oltretutto sulle strisce pedonali, avrebbero consentito all'autista di evitare l'investimento con una condotta prudente. 5.3. La Corte di Appello, dopo avere riportato in dettaglio le doglianze dell'appellante, ha replicato a ciascuna di esse, in particolare sottolineando che la condotta della vittima non poteva considerarsi assolutamente anomala, trovandosi al momento dell'investimento tra la seconda e la terza striscia pedonale in quanto aveva iniziato l'attraversamento prima dell'arrivo del pullman ed essendo persona di 86 anni che difficilmente avrebbe potuto attraversare repentinamente la strada; con motivazione esente da manifesta illogicità, i giudici di merito hanno desunto che tali emergenze istruttorie non consentissero di escludere la responsabilità dell'imputato né di affermare il concorso di colpa del pedone. 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Tale confronto, nel caso in esame, è assente. E' sufficiente rilevare che nel ricorso si afferma che nessuna motivazione sarebbe stata offerta dalla Corte di appello a sostegno della scelta di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in palese contrasto con il testo della motivazione, ove si è messa in luce la condotta di guida dell'imputato in pieno centro abitato, in zona frequentata da scolari, a ridosso di un'intersezione e di due attraversamenti pedonali. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in