CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 1975
Cassazione n. 18564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/06/1975 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della mancata rinnovazione dell'istruttoria, esprimendo una valutazione conforme a quella del primo giudice in merito alla assenza di documentazione medica comprovante la sussistenza di un vizio parziale o totale di mente al momento del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Pr4dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANC11.E.R1A I