CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 45566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza del 19/11/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI il 13/11/2018 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria di cui all'art. 628, comma secondo cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica con riferimento all'assenza di violenza in quanto la condotta sarebbe consistita in un mero allontanamento dopo avere pronunciato una frase, peraltro non minacciosa. 1.3 Vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di effettuare una compiuta disamina dei profili di criticità della sentenza impugnata.1.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di qualificare i fatti quale furto e applicare l'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazioni con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. In data 27 settembre 2022 sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica, alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla valutazione delle prove e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché in i ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la logicità della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime censure già dedotte nei motivi di appello. 1.1. La qualificazione giuridica attribuita al fatto, fondata sulla ricostruzione emersa all'esisto del processo sulla base delle testimonianze acquisite, è corretta. La condotta, infatti, consistita in spintonare e strattonare, finalizzata a conseguire la sottrazione del bene, integra la violenza di cui alla fattispecie incriminatrice contestata ed è tale da evidenziare la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla norma. 1.2. I limiti di pena previsti per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., come correttamente indicato, sono incompatibili con l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. 1.3. La censura afferente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La questione relativa al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., infatti, non aveva costituito oggetto di appello né risulta che la difesa vi abbia fatto espressa richiesta nelle proprie conclusioni (cfr. atto di appello, riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata e verbale d'udienza, cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa