CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 agosto 2026
Cassazione n. 24494/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tinelli unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in attie con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controAgenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12 domicilia e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 263/2022 depositatail 14/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18892/2022Numero sezionale 3043/2026Numero di raccolta generale 24494/2026Data pubblicazione 06/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso monitorio innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'ingiunzione al pagamento di euro 54.170,65 nei con-fronti di [OSCURATO:SOCIETA]., agente della riscossione per la provincia diPisa, quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e subentrante al precedenteconcessionario [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] deduceva che: nel 1998 aveva affidato 15 ruoli suppletiviper euro 94.704,59, con riversamento parziale pari a euro 73.206,54; nel1999 aveva affidato 31 ruoli principali per euro 621.078,78, con riversa-mento parziale pari a euro 588.406,18.Il residuo non riversato ammontava a euro 54.170,65.Il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 8851/2010.2. Equitalia proponeva opposizione, deducendo: difetto di giurisdi-zione per dedotta giurisdizione contabile; insussistenza del credito; impos-sibilità di ricostruire gli importi per risalenza dei dati; non obbligatorietàdella procedura di discarico ex art. 20 d.lgs. n. 112/1999; mancata opera-tività degli obblighi di rendicontazione e inesigibilità.[OSCURATO:PERSONA] resisteva, ribadendo: la giurisdizione ordinaria; la debenzadelle somme; la perdita del diritto al discarico ex art. 19, comma 2, lett. b)e c), d.lgs. n. 112/1999; l'inapplicabilità delle proroghe; l'inapplicabilitàdella L. n. 228/2012 per rapporto già consolidato.3. Equitalia proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, defi-nito dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 10134/2012, che confermava lagiurisdizione ordinaria.4. Riassunta la causa, Equitalia invocava la legge n. 228/2012, dedu-ceva la prescrizione, richiamava le proroghe dei termini per le comunicazionidi inesigibilità e contestava l'obbligo di rendicontazione.[OSCURATO:PERSONA] replicava, eccependo la tardività delle difese e ribadendo ilconsolidamento del rapporto.Numero registro generale 18892/2022Numero sezionale 3043/2026Numero di raccolta generale 24494/2026Data pubblicazione 06/08/2026Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19260/2016, respingeva l'op-posizione.5. [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione proponeva appello, articolato sullaapplicabilità della legge n. 228/2012; sulla disciplina del “non riscosso comeriscosso”; sulla obbligatorietà della procedura ex art. 20 d.lgs. n. 112/1999;sulla perdita del diritto al discarico; sulla prova del credito; sulla tardivitàdelle eccezioni della Cassa.[OSCURATO:PERSONA] resisteva e proponeva appello incidentale condizionato, con-testando l'assenza di consolidamento del rapporto.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 263/2022, accoglieval'appello principale, revocava il decreto ingiuntivo e riteneva applicabile lalegge n. 228/2012, con conseguente annullamento dei ruoli 1998‑1999 ediscarico dell'agente.6. Avverso tale decisione la Cassa propone ricorso per cassazione,articolato in sei motivi.Resiste con controricorso Agenzia Delle Entrate – Riscossione.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, dopo che le SezioniUnite di questa Corte, investite dalla Prima Sezione civile con ordinanzainterlocutoria n. 24043/2024, si sono pronunciate, con sentenza n. 31908/2025, sulla questione di massima di particolare importanza in tema di ri-scossione coattiva tramite ruoli dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previ-denza e [OSCURATO:PERSONA].Nella sollecitata pronuncia sulla verifica della compatibilità, o meno,del quadro normativo complessivo – in particolare quello disciplinato dalleleggi n. 228/2012 e n. 190/2014, con l'art. 6 par. 1 CEDU, quale normainterposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.– per un giudizio di più generale tenuta rispetto a una pluralità di profili,coinvolgenti: l'esistenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso di-storto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 della Corte Costituzionale; la preponderanza data alle esigenze finan-Numero registro generale 18892/2022Numero sezionale 3043/2026Numero di raccolta generale 24494/2026Data pubblicazione 06/08/2026ziarie sulle finalità solidaristiche della Cassa, nell'ingentissimo importo deicrediti dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità; la difficile compatibilitàdel regime di proroga con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinatae tempestivamente controllabile delle entrate; la duratura incertezza dell'e-sito della riscossione e definizione dei rapporti debitori e della durata delprocesso, con conseguente incidenza sulla efficace esperibilità dei rimedialternativi (azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori), che deveconcretarsi nella “ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni,senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla contro-parte”.Le Sezioni Unite hanno definito il giudizio enunciando il seguente prin-cipio di diritto: “In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti dellaCassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle causein corso, delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 (la quale,per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilitàdella procedura del discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 deld.lgs. n. 112 del 1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comuni-cazione di inesigibilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla leggen. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, haprevisto la proroga dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilitàe ha abrogato, quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancatacomunicazione annuale dello stato delle procedure) non si pone in contrastocon i principi di preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6CEDU ‒ quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117,primo comma, Cost. ‒, inserendosi in un riassetto normativo che non hadeterminato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del con-tenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost.n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura marginale ed accessoriadell'abolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedureNumero registro generale 18892/2022Numero sezionale 3043/2026Numero di raccolta generale 24494/2026Data pubblicazione 06/08/2026rispetto a quello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto diproroga”.Per l'adunanza camerale del 7 luglio 2026, la ricorrente ha fatto per-venire in cancelleria “Atto di rinuncia al ricorso per cassazione” controfir-mato dal difensore della controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONECon gli articolati motivi la ricorrente ha dedotto.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e529, legge n. 228/2012; D.M. 15 giugno 2015; artt. 1‑2 d.lgs. n. 509/1994;artt. 17, 3, 35, 36, 38, 42, 97, 117 Cost.; art. 6 CEDU (art. 360, n. 3 c.p.c.).2. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.(art. 360, n. 4 c.p.c.).3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5c.p.c.).4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59 d.lgs. n. 112/1999;d.l. n. 282/2004; d.l. n. 203/2005 (art. 360, n. 3 c.p.c.).5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; artt. 59, comma 4‑quater, 19, comma 2, lett. c), e 20d.lgs. n. 112/1999 (art. 360, n. 3 c.p.c.).6. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. inrelazione all'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988 (art. 360, n. 3 c.p.c.).7. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, depositato il 7 luglio2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha, a suavolta, controfirmato, a mano del proprio, in calce.Il giudizio deve essere dichiarato estinto, in seguito alla rituale rinun-cia al ricorso.L'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezio-nale, che nella specie va esercitato con la compensazione integrale delleNumero registro generale 18892/2022Numero sezionale 3043/2026Numero di raccolta generale 24494/2026Data pubblicazione 06/08/2026spese del giudizio di legittimità, tenuto conto della complessità delle que-stioni di rilievo nomofilattico, puntualmente rilevanti anche nel presentegiudizio, risolte dalle Sezioni Unite in corso di giudizio con la sentenza n.31908 del 7/12/2025.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, occorre dare attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-renti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-vuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.La norma citata, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccom-bente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione inquanto tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugna-zione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattan-dosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta interpre-tazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023; Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12.11.2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo e compensa integralmente lespese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/07/2026.Il PresidenteGuido Mercolino