CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 1968
Cassazione n. 36618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1968 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo proposto, che invoca l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui la circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di natura soggettiva, richiede che la condotta resipiscente, posta in essere dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori esterni (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 17226 del 09/12/2019, dep. 2020, Pronesti, Rv. 279167) e rilevato che, nella specie, l'imputato si è determinato a declinare le generalità esatte solo "quando gli operanti gli comunicarono che lo avrebbero portato presso i loro uffici per l'individuazione" (pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso