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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25482/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 13 febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 6 giugno 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge (art. 270 cod. proc. pen.) in ragione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante l'assenza di prova circa l'avvenuta consegna di merce o altro materiale durante l'incontro presso l'autogrill.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (pagine 2 e 3) gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, fornendo una motivazione sufficiente, logica e congrua, incentrata sull'utilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen.; sul riconoscimento dell'imputato da parte dell'operatore in servizio di osservazione; nonché sul tenore delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che l'imputato si accordava con il Ndoci per il passaggio della sostanza e sulla circostanza che quest'ultimo informava prontamente il Russo dell'avvenuto sequestro del carico di droga, consigliandogli peraltro di cambiare telefono.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 13 febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 6 giugno 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge (art. 270 cod. proc. pen.) in ragione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante l'assenza di prova circa l'avvenuta consegna di merce o altro materiale durante l'incontro presso l'autogrill. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (pagine 2 e 3) gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, fornendo una motivazione sufficiente, logica e congrua, incentrata sull'utilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen.; sul riconoscimento dell'imputato da parte dell'operatore in servizio di osservazione; nonché sul tenore delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che l'imputato si accordava con il Ndoci per il passaggio della sostanza e sulla circostanza che quest'ultimo informava prontamente il Russo dell'avvenuto sequestro del carico di droga, consigliandogli peraltro di cambiare telefono. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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