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CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 18395/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21730-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5372/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 809/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21730/2018 Cron.

Rep.

Ud.30/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per mancato pagamento di ratei pensionisticidi vecchiaia.

Per quanto qui di interesse, riteneva la Corte,sulla base della consulenza tecnica d’ufficio di primo grado, che il credito azionato in via ingiuntiva fosse stato oggetto di totale compensazione con controcrediti di [OSCURATO:PERSONA] per contributi non pagati e somme aggiuntive .

Nell’operazione di compensazione atecnica si doveva altresì considerare che il credito per ratei pensionistici doveva essere depurato dalle somme dovute da [OSCURATO:PERSONA] al fisco quale sostituto d’imposta.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce falsa applicazione dell’art.1 d.P.R. n.917/86, in quanto il proprio credito per rateo pensionistico non era mai stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] e quindi le ritenute fiscali non erano dovute dal sostituto d’imposta Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.1, 19, 21, 47 d.P.R. n.917/86 e dell’art.23 d.P.R. n.600/73, ribadendo che il sostituto d’imposta non è tenuto a versare le ritenute fiscali ove la somma non sia stata mai pagata perché oggetto di “arbitraria” compensazione.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro stretta connessione, e sono infondati.

La Corte d’appello ha ritenuto che in caso di compensazione “atecnica”, nella quale cioè le contrapposte ragioni di debito e credito derivino da un unico rapporto, [OSCURATO:PERSONA] dovesse versare le ritenute fiscali sui ratei di pensione di vecchiaia quale sostituto d’imposta.

I motivi di ricorso confutano tale obbligo di versamento del sostituto d’imposta in quanto la somma imponibile non fu mai materialmente pagata ma compensata.

Questa Corte (Cass.6537/95) ha avuto modo di precisare che, in caso di compensazione impropria, come nel caso di specie, ovvero nel caso in cui non vi siano rapporti obbligatori autonomi a monte dei contrapposti crediti e debiti ma questi originano da un unico rapporto obbligatorio, il credito per retribuzioni – lo stesso deve dirsi per il credito pensionistico – deve essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali ai fini del corretto conteggio compensativo.

Una volta operata la compensazione impropria, il sostituto d’imposta conserva però l’obbligo di versare le ritenute d’imposta sulle somme oggetto di compensazione.

In particolare, si è detto che il giudice deve specificare in sentenza, all’esito della compensazione, quale sia il residuo debito del sostituto d’imposta verso il Fisco per le somme portate in compensazione.

S’intende dunque che la ritenuta è dovuta anche per le somme non materialmente pagate ma fatte oggetto di compensazione impropria con altri controcrediti.

Il che è del resto conforme alla natura della compensazione, quale mezzo estintivo dell’obbligazione e carattere satisfattivo (Cass.14861/01), ovveroche realizza , al pari del pagamento, un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente suo debito.

Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21730-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5372/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2018 R.G.N. 809/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21730/2018 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per mancato pagamento di ratei pensionisticidi vecchiaia. Per quanto qui di interesse, riteneva la Corte,sulla base della consulenza tecnica d’ufficio di primo grado, che il credito azionato in via ingiuntiva fosse stato oggetto di totale compensazione con controcrediti di [OSCURATO:PERSONA] per contributi non pagati e somme aggiuntive . Nell’operazione di compensazione atecnica si doveva altresì considerare che il credito per ratei pensionistici doveva essere depurato dalle somme dovute da [OSCURATO:PERSONA] al fisco quale sostituto d’imposta. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce falsa applicazione dell’art.1 d.P.R. n.917/86, in quanto il proprio credito per rateo pensionistico non era mai stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] e quindi le ritenute fiscali non erano dovute dal sostituto d’imposta Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.1, 19, 21, 47 d.P.R. n.917/86 e dell’art.23 d.P.R. n.600/73, ribadendo che il sostituto d’imposta non è tenuto a versare le ritenute fiscali ove la somma non sia stata mai pagata perché oggetto di “arbitraria” compensazione. I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro stretta connessione, e sono infondati. La Corte d’appello ha ritenuto che in caso di compensazione “atecnica”, nella quale cioè le contrapposte ragioni di debito e credito derivino da un unico rapporto, [OSCURATO:PERSONA] dovesse versare le ritenute fiscali sui ratei di pensione di vecchiaia quale sostituto d’imposta. I motivi di ricorso confutano tale obbligo di versamento del sostituto d’imposta in quanto la somma imponibile non fu mai materialmente pagata ma compensata. Questa Corte (Cass.6537/95) ha avuto modo di precisare che, in caso di compensazione impropria, come nel caso di specie, ovvero nel caso in cui non vi siano rapporti obbligatori autonomi a monte dei contrapposti crediti e debiti ma questi originano da un unico rapporto obbligatorio, il credito per retribuzioni – lo stesso deve dirsi per il credito pensionistico – deve essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali ai fini del corretto conteggio compensativo. Una volta operata la compensazione impropria, il sostituto d’imposta conserva però l’obbligo di versare le ritenute d’imposta sulle somme oggetto di compensazione. In particolare, si è detto che il giudice deve specificare in sentenza, all’esito della compensazione, quale sia il residuo debito del sostituto d’imposta verso il Fisco per le somme portate in compensazione. S’intende dunque che la ritenuta è dovuta anche per le somme non materialmente pagate ma fatte oggetto di compensazione impropria con altri controcrediti. Il che è del resto conforme alla natura della compensazione, quale mezzo estintivo dell’obbligazione e carattere satisfattivo (Cass.14861/01), ovveroche realizza , al pari del pagamento, un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente suo debito. Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna alle spese di lite secondo soccombenza. P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente
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