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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29431/2026

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rte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo, avente ad oggetto la correzione dell'indicazionedelle norme di legge violate, è manifestamente infondato in quanto è pacifico chesi verte in ipotesi di mero errore materiale emendabile dal giudicedell'impugnazione (ex art. 130 cod. proc. pen.);Rilevato che il secondo e il terzo motivo, aventi ad oggetto l'affermazione diresponsabilità dell'imputato con particolare riferimento alla configurabilitàdell'ipotesi di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., difettano della necessaria specificità,in quanto, da un lato, meramente riproduttivi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, noncontenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di dirittoa base della sentenza impugnata;Rilevato che il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso (aventi ad oggetto laconcessione delle attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.,l'esclusione della recidiva, e la quantificazione della pena) sono tutti inammissibiliin quanto inerenti al trattamento punitivo benché la sentenza su ciascuno di talipunti sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esamedelle deduzioni difensive;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo, avente ad oggetto la correzione dell'indicazionedelle norme di legge violate, è manifestamente infondato in quanto è pacifico chesi verte in ipotesi di mero errore materiale emendabile dal giudicedell'impugnazione (ex art. 130 cod. proc. pen.);Rilevato che il secondo e il terzo motivo, aventi ad oggetto l'affermazione diresponsabilità dell'imputato con particolare riferimento alla configurabilitàdell'ipotesi di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., difettano della necessaria specificità,in quanto, da un lato, meramente riproduttivi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, noncontenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di dirittoa base della sentenza impugnata;Rilevato che il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso (aventi ad oggetto laconcessione delle attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.,l'esclusione della recidiva, e la quantificazione della pena) sono tutti inammissibiliin quanto inerenti al trattamento punitivo benché la sentenza su ciascuno di talipunti sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esamedelle deduzioni difensive;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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