CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 1997
Cassazione n. 34015/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FF8UU) nato il 30/09/1997 avverso la sentenza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del g.u.p. presso il Tribunale di Torino che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il pubblico ministero per il delitto cui agli artt. 624, 625 co. 1 n. 2 cod pen., commesso in Torino il 6 luglio 2023. 1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto personalmente e con firma autenticata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che ha riservato al difensore la presentazione dei motivi. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per più concomitanti ragioni. 1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr. Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010). 1.1. La totale carenza dell'esposizione delle ragioni in fatto o in diritto per le quali si è proposto il ricorso finalizzato all'annullamento del provvedimento impugnato rende oltremodo inammissibile l'impugnazione, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 581 comma 1 lett. d) del medesimo codice di rito. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2024 Il cohsiòJiere estensore