CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 28341/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/02/2026 del GIP TRIBUNALE di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari pressoil Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanzaformulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenzeoggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n.639 del 2024emesso in data 10.6.2024 dalla Procura Generale della Repubblica presso laCorte di appello di Napoli e alla sentenza n. 575 del 2024 di cui al n. 6) delcasellario giudiziale.A ragione della decisione ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 575del 2024, era stata assolta dal reato associativo e, invece, condannata perdiversi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipococaina; elemento che ha ritenuto «assorbente, trattandosi di reati che esulanodalla programmazione stabilita all’atto dell’ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio,ritenuta, invece, nelle altre sentenze citate».2. Ricorre la condannata per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv. DiNuzzo, deducendo due motivi con cui lamenta la violazione degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione del provvedimentoimpugnato.La ricorrente evidenzia il riconoscimento avvenuto con ordinanza n. 1283 del2024 del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e 4)dell’istanza, laddove era valorizzata la qualità di partecipe all’associazione ex art.74 e 416-bis quale elemento unificatore. L’ordinanza sarebbe viziata perchéfonda il proprio apparato argomentativo su un erroneo presupposto, ossia quelladella responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] uti singula, in contrasto con le risultanze dellestesse sentenze, pervenendo alla illogica conclusione che la condannata avesseceduto sostanza stupefacente quale partecipe del sodalizio fino al 2021, salvo poiagire in proprio esclusivamente per i fatti di cui al capo P).Nel ricorso si lamenta l’erroneità del ragionamento del Giudicedell’esecuzione che avrebbe inferito dall’azione della condannata per un clandiverso l’impossibilità di ravvisare tra i reati costituenti violazione della disciplinadegli stupefacenti il medesimo disegno criminoso.A sostegno la ricorrente richiama la circostanza che, in occasione delloscrutinio del capo P), il Giudice del merito aveva escluso la condotta giàaccertata e giudicata dalla sentenza in data 1 giugno 2023 della Corte di appellodi Napoli, i cui fatti sono stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con ifatti giudicati da altre sentenze, con l’ulteriore paradossale conseguenza che unacondotta compresa nel capo P) è stata ritenuta espressione dell’esecuzione degliscopi associativi e un’altra esclusa, sol perché definita in un separato processo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 24 aprile 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicano di seguito.2. Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, haindividuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singoloagente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte aifini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devonocostituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve esseredeliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle lorocaratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413;Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilataa una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite delcondannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa èespressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimineintende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo undiverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012,Abbassi, Rv. 252950-01).La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiutadall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntivaovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta,dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazionesiano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che,almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazionedella disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata,indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata diessi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.245833).3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, ritiene il Collegiol'ordinanza impugnata non soddisfi i requisiti indispensabili per ritenere compiutala verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da Ricciardinella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando esplicitati glielementi che giustificavano il rigetto dell'istanza presentata nell'interesse dellacondannata in relazione ai reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte.Il provvedimento del Giudice dell’esecuzione, del tutto privo dell’indicazionedelle sentenze oggetto dell’istanza e dei fatti con esse giudicati, unitamente allerelative date di commissione, nel rigettare la richiesta della condannata ha deltutto trascurato che: i) la sentenza sub 4) dell'istanza introdutticìva dell'incidentedi esecuzione aveva unificato i reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990commessi nel periodo di partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico –ossia dal 2015 con permanenza (dunque fino al 2021, data della sentenza primogrado) – con reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi nel 2017;ii) la sentenza sub 1) della menzionata istanza aveva riconosciuto lacontinuazione tra più fatti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi traagosto e novembre 2015; iii) i fatti delle sentenze 2) e 5) – commessirispettivamente a settembre e ottobre 2015 - rientravano nell’arco temporaledella già riconosciuta continuazione e così anche il fatto di cui alla sentenza sub3), commesso nel maggio 2016.A fronte di tali dati obiettivi, la motivazione del provvedimento impugnatoche valorizza esclusivamente l’avvenuta assoluzione per il reato di partecipazionead altro sodalizio criminale è assertiva e apparente. Al contrario, su questi daticircostanziali s’imponeva una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata adaccertare se la potenziale contiguità delle ipotesi di reato giudicate dallepronunzie presupposte consentisse o meno di prefigurare la preordinazionecriminosa dedotta.In particolare, va richiamato il principio secondo il quale il giudicedell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. peril riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà digiudizio, non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase dicognizione ovvero di esecuzione di detto vincolo tra reati commessi in un lasso ditempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto delladomanda sottoposta al suo esame, potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fattioggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno(Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01; Sez. 1,n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013,Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv.252781). Dunque, sebbene ai pregressi provvedimenti che abbiano riconosciuto ilvincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante conriferimento alla deliberazione sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dalcondannato, anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza delpetitum, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimentodella continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitarioche ricomprende reati cronologicamente prossimi ad altri separatamentegiudicati non può essere totalmente ignorata dal giudice dell'esecuzione, che, siapure in piena libertà di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativaratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene,motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto egiuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimentoe potendo pervenire anche a un accoglimento soltanto parziale della domandaquanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinata consumazionee commessi nel medesimo ambito spaziale. Va, inoltre, precisato, sempre in tema di continuazione, che il giudicedell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dalgiudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fattocontrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788del 24/1/2023, Bifone, Rv. 284264).4. I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l'ordinanzaimpugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost.,sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto deiprincipi di diritto indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] G.i.p.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]