CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 1967
Cassazione n. 12437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (BRASILE) il 27/04/1967 avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 11.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo presentato avverso il rigetto in data 16.4.2024 da parte del Magistrato di sorveglianza di Padova della richiesta di liberazione anticipata; Letta la memoria di replica ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., pervenuta in data 29.12.2025 da parte di Ros (in cui, peraltro, il ricorrente segnala di non avere ricevuto notifica della data di udienza, che tuttavia non gli è dovuta ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che la decisione di rigetto è stata adottata sulla base del fatto che Ros ha subito un rapporto disciplinare per lancio di generi alimentari verso i detenuti di una cella di fronte (non scriminata dal fatto che il lancio possa essere stato reciproco), comportamento che, peraltro, non può considerarsi occasionale, in quanto, sia prima che dopo, il detenuto si è reso responsabile di condotte contrastanti con il regolamento interno, senza mostrare capacità autocritica; Considerato che il ricorso si risolve sostanzialmente nella sollecitazione di una rilettura alternativa, preclusa al giudice di legittimità, degli episodi di rilievo disciplinare valorizzati nella decisione impugnata e nella proposta della autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.MIN C, R 2026 11 Fury_v i