CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 13066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o é Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata !a pronuncia di condanna del Tribunale di Castrovillari in relazione al reato di cui all'art.73 digs.159/2011, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] s! d-oLedtL ssionedII drcost-nrre att-c,rrint: generiche, deducendo contraddittorietà della motivazione per travisamento probatorio risultante dal certificato del casellario giudiziale; inadeguatezza della motivazione. Il ricorso è inammissibile. La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta esi-ninata da! gi-c.'ico diappelk) dii con '9ngru , =t:va:iene. a rette dl merito ha dato rilievo alla negativa personalità dell'imputato, gravato da due precedenti condanne e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La valutazione è in linea con l'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad rimnme, • nr,r, e4 eri; nr,-, 1111,, \[OSCURATO:PERSONA] i I i 01 n tyS-01,7 i 1.-1, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fnynro dc.IJracsa gioqsz npqh determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle enneo nrnrcacc,Inli a ricalla 101 .. ... s drnm di altre tremila in fnnonr2 daIt rass c....!!e ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estens