Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2014/2018

ECLI:EU:C:2018:347
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CJ0390 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 30 maggio 2018 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Rifiuto di rimborsare le spese scolastiche – Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea» Nella causa C‑390/17 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 giugno 2017,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Bruxelles (Belgio),

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Wansin-Hannut (Belgio),

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Villers-la-Ville (Belgio),

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Ohain (Belgio), rappresentati da M. [OSCURATO:PERSONA]Hirschfeld, avocate, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da L. Deneys e E. Taneva, in qualità di agenti, convenuto in primo grado LA CORTE (Settima Sezione), composta da A. Rosas (relatore), presidente di sezione, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 marzo 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑580/16, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:291 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso inteso all’annullamento delle decisioni individuali del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 24 aprile 2015 che negavano loro la concessione dell’indennità scolastica per l’anno 2014/2015 e, in quanto necessario, all’annullamento delle decisioni individuali del [OSCURATO:PERSONA] del 17 e del 19 novembre 2015, nella parte in cui esse respingono parzialmente i loro reclami del 20 luglio 2015.

Contesto normativo 2 Conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»): «Gli assegni familiari comprendono: (…) c) l’indennità scolastica». 3 L’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto dispone quanto segue: «Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, il funzionario riceve un’indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 260,95 [euro] al mese per ogni figlio a carico (…), che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. (…) (…)». 4 In base all’articolo 110 dello Statuto, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 18 maggio 2004, le disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione dell’indennità scolastica prevista all’articolo 3 dell’allegato VII allo Statuto (in prosieguo: le «DGE»).

L’articolo 3 delle DGE prevede quanto segue: «Nel limite dei massimali previsti al paragrafo 1, commi primo e terzo, dell’articolo 3 dell’allegato VII dello Statuto, l’indennità scolastica B copre: a) le spese di iscrizione e di frequenza di istituti di insegnamento b) le spese di trasporto ad esclusione di qualsiasi altra spesa, e in particolare: – delle spese obbligatorie come le spese per l’acquisto di libri, materiale scolastico, equipaggiamento sportivo, per la copertura di un’assicurazione scolastica e delle spese mediche, spese d’esame, spese sostenute per attività scolastiche all’aperto comuni (come le escursioni, visite e viaggi scolastici, stages sportivi ecc.), nonché altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico dell’istituto di insegnamento frequentato; – delle spese derivanti dalla partecipazione del figlio a corsi sulla neve, al mare e all’aria aperta, nonché ad attività simili».

Fatti 5 I fatti della causa sono descritti come segue nella sentenza impugnata: «1 La sig.ra (…) [OSCURATO:PERSONA], prima ricorrente, ha un figlio iscritto dal settembre 2014 all’[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (Belgio).

Il sig. (…) [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra (…) [OSCURATO:PERSONA] e il sig. (…) [OSCURATO:PERSONA], gli altri tre ricorrenti, hanno figli iscritti all’École internationale [OSCURATO:PERSONA] di Bierges (Belgio).

I ricorrenti che avevano figli già iscritti in detti istituti scolastici prima del 2014 hanno percepito sino all’anno scolastico 2014‑2015 il rimborso delle spese scolastiche da parte di questi ultimi, nei limiti del massimale mensile. 2 L’École internationale [OSCURATO:PERSONA] è una scuola non confessionale che fa parte della [OSCURATO:PERSONA] des établissements libres subventionnés indépendants (Federazione degli istituti liberi sovvenzionati indipendenti) (FELSI) ed è sovvenzionata dalla Comunità francese.

A partire dalla scuola materna le lezioni sono svolte in francese e in inglese da docenti di madrelingua.

La suddetta scuola non è, però, finanziata in toto mediante tale sovvenzione.

Essa dispone di risorse proprie, che le sono fornite segnatamente dall’associazione senza scopo di lucro [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA]. 3 L’[OSCURATO:PERSONA] è una scuola confessionale sovvenzionata dalla Comunità francese, della quale essa applica integralmente il programma didattico ufficiale, aggiungendo nel contempo varie ore settimanali per l’insegnamento della lingua ebraica, della storia del giudaismo, della bibbia e della lingua inglese a partire dal ciclo elementare.

Tale scuola non è, però, finanziata in toto mediante detta sovvenzione.

Essa dispone di risorse proprie, che le sono fornite segnatamente dall’associazione senza scopo di lucro [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. 4 Nell’ottobre e nel novembre 2014 i ricorrenti hanno presentato richieste di rimborso delle spese scolastiche da essi sostenute per i figli a loro carico, unitamente ai documenti giustificativi forniti dalle scuole interessate, i quali erano identici ai documenti allegati alle loro precedenti richieste di rimborso delle suddette spese che erano state accolte. 5 Il 24 aprile 2015 ai ricorrenti è stato notificato il rigetto definitivo delle loro richieste di rimborso delle spese scolastiche (…) con la motivazione che non erano rispettate le condizioni contemplate all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello [statuto], giacché le due scuole interessate non erano scuole a pagamento ai sensi di detta disposizione, dal momento che i contributi facoltativi versati dai ricorrenti alle associazioni senza scopo di lucro di cui trattasi non rientravano nell’ambito dell’istruzione obbligatoria gratuita previsto dalla normativa belga. 6 Il 20 luglio 2015 ciascun ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

Con decisioni (…) del 17 e del 19 novembre 2015, detti reclami sono stati respinti (…).Tuttavia, il Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di concedere ai ricorrenti, «a titolo gratuito ed eccezionale», l’indennità scolastica per l’anno 2014-2015, ma di non concederla più per i successivi anni scolastici di frequenza dell’École internationale [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA]».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 6 I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare le decisioni del 24 aprile 2015, se del caso, di annullare le decisioni del 17 e 19 novembre 2015«ad eccezione, tuttavia, della decisione del Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] di concedere loro, a titolo gratuito ed eccezionale, l’indennità scolastica per l’anno 2014‑2015», di condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versare ad essi l’indennità scolastica per l’anno 2015‑2016, maggiorata degli interessi calcolati a partire dalle date alle quali tali somme erano dovute, e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 7 A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono tre motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto e su un errore manifesto di valutazione, in secondo luogo, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e, in terzo luogo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

Il Tribunale ha respinto ciascuno di questi motivi nonché, di conseguenza, la domanda di annullamento delle decisioni del 24 aprile 2015.

Alla luce di tale rigetto, ha statuito che non vi fosse più luogo a statuire sulla domanda di condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versare ai ricorrenti l’indennità scolastica per l’anno 2015-2016.

Conclusioni delle parti 8 I ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere le domande presentate in primo grado, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese. 9 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto infondata, e – condannare i ricorrenti alle spese. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo Argomenti delle parti 10 Con il loro primo motivo, i ricorrenti contestano i punti da 31 a 36 e 38 della sentenza impugnata.

A loro avviso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare la nozione di «spese scolastiche» alla luce della circolare n. 4516, del 29 agosto 2013, della [OSCURATO:PERSONA]Bruxelles, intitolata «Accesso gratuito all’istruzione obbligatoria», che è una circolare informativa destinata alle autorità nazionali. 11 Secondo i ricorrenti, la nozione statutaria di «spese scolastiche» costituisce una nozione autonoma che va interpretata tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte e del suo contesto.

Lo scopo delle indennità sarebbe quello di tener conto della situazione familiare del funzionario, e in particolare di versargli dei «complementi» retributivi afferenti agli oneri che deve effettivamente sostenere, e questo indipendentemente dal sistema nel quale suo figlio studia.

Nella specie, i contributi versati dai ricorrenti sarebbero destinati a finanziare l’educazione dei loro figli e sarebbero debitamente giustificati. 12 Come rilevato dal Tribunale al punto 32 della sentenza impugnata, i ricorrenti non hanno contestato che il mancato pagamento dei contributi in questione non possa comportare l’esclusione dei figli da un istituto di insegnamento dell’obbligo belga.

Tuttavia, gli alunni i cui genitori non paghino i contributi relativi al programma educativo specifico potranno essere esclusi dal programma stesso.

Essi dovranno allora seguire i programmi di insegnamento nazionali, mentre la lingua madre dei figli dei ricorrenti, al pari della loro eredità culturale, si distinguono da quelli della popolazione belga. 13 I ricorrenti fanno peraltro valere che il Tribunale ha snaturato i fatti nell’affermare, ai punti 31 e 36 della sentenza impugnata, che il versamento di contributi a un’associazione senza scopo di lucro effettuato dai genitori degli alunni non sarebbe conforme alla legge nazionale, ove le associazioni in questione fatturano non le prestazioni che la scuola deve fornire a titolo gratuito, ma le prestazioni di insegnamento al di fuori del programma obbligatorio belga.

In altri termini, tali contributi specifici servirebbero esclusivamente al finanziamento degli insegnamenti che non sono sovvenzionati dalla [OSCURATO:PERSONA]Bruxelles e che costituiscono la specificità della scuola scelta e del suo progetto educativo. 14 Infine, i ricorrenti contestano il punto 40 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha statuito che «giacché i contributi versati alle associazioni senza scopo di lucro di cui trattasi non possono essere qualificati come spese scolastiche, essi costituiscono spese dovute ad esigenze e attività connesse allo svolgimento del programma scolastico, ossia alla partecipazione dei figli allo specifico progetto educativo non sovvenzionato delle scuole di cui trattasi, e devono essere considerati come “altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico dell’istituto di insegnamento frequentato” ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, delle DG, spese che, conformemente alla medesima disposizione, non sono coperte dall’indennità scolastica B». 15 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti.

Giudizio della Corte 16 Il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ricordare, ai punti 19 e 20 della sentenza impugnata, che l’indennità scolastica prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto è destinata a coprire le «spese scolastiche» sostenute da un funzionario per ogni figlio a carico che frequenti regolarmente e a tempo pieno «una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore». 17 È pacifico per i ricorrenti che la nozione di «spese scolastiche» costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

Per interpretare questa nozione occorre tener conto, segnatamente, del suo disposto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa. 18 Il disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto indica chiaramente che le spese sostenute devono consentire la frequentazione di un istituto a pagamento.

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 2 delle conclusioni, l’obiettivo dell’adozione di tale disposizione era quello di ravvicinare l’indennità scolastica al livello reale delle spese sostenute dal funzionario. 19 Interpretato alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, l’articolo 3 delle DGE prevede che l’indennità scolastica copra le spese di iscrizione e di frequenza di istituti di insegnamento a pagamento e le spese di trasporto, ad esclusione di qualsiasi altra spesa. 20 In considerazione del carattere autonomo della nozione di «spese scolastiche», la qualifica di questa nozione dipende dalla natura stessa e dagli elementi costitutivi della spesa da rimborsare (sentenza dell’8 settembre 2011, Bovagnet/Commissione, F‑89/10 , EU:F:2011:129 , punto 22 ). 21 Pertanto, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha esaminato la natura e gli elementi costitutivi delle spese dedotte dai ricorrenti per determinare se esse potevano essere qualificate come «spese di iscrizione e di frequenza di istituti di insegnamento» a pagamento. 22 Del pari, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha fatto riferimento alla circolare n. 4516, che contiene informazioni relative alla normativa applicabile nella comunità francese del Belgio per quanto riguarda la gratuità dell’insegnamento dell’obbligo. 23 A tal riguardo, non è contestato dai ricorrenti che l’École internationale [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] non chiedano le spese di iscrizione e di frequenza.

Tale elemento è sufficiente per escludere che dette scuole costituiscano istituti a pagamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, come precisato dall’articolo 3 delle DGE.

Il Tribunale, pertanto, non è incorso in un errore di diritto nel dedurne, al punto 36 della sentenza impugnata, che i contributi richiesti da organismi terzi, quali le associazioni senza scopo di lucro, a titolo della partecipazione degli alunni allo specifico progetto educativo non sovvenzionato delle medesime scuole, non costituiscono spese di iscrizione e di frequenza di tali scuole, e non possono essere qualificati come «spese scolastiche», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, come precisato dall’articolo 3 delle DGE. 24 Alla luce di questi elementi, correttamente il Tribunale ha statuito, al punto 40 della sentenza impugnata, che i contributi versati alle associazioni senza scopo di lucro di cui trattasi non possono essere qualificati come «spese scolastiche».

Essi costituiscono, infatti, spese dovute a esigenze e attività connesse allo specifico progetto educativo e scolastico non sovvenzionato delle scuole di cui trattasi, e devono essere considerati come «altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico dell’istituto di insegnamento frequentato» ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, delle DGE, spese che, conformemente alla medesima disposizione, non sono coperte dall’indennità scolastica B. 25 Di conseguenza, il primo motivo è infondato.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 26 Con il loro secondo motivo, i ricorrenti contestano i punti 45 e 46 della sentenza impugnata, nei quali, in primo luogo, il Tribunale ha ricordato che non si può accertare alcuna violazione del principio della tutela del legittimo affidamento ove le assicurazioni precise, incondizionate e concordanti di un’istituzione non rispettino le disposizioni dello Statuto e, in secondo luogo, ha indicato, ad abundantiam, che non risulta in alcun modo dagli elementi del fascicolo e, più in particolare, dal modulo predisposto per le scuole da parte dell’amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], che detta amministrazione avrebbe fornito ai ricorrenti assicurazioni precise, incondizionate e concordanti. 27 I ricorrenti fanno valere che un’inesattezza materiale inficia le constatazioni effettuate nella sentenza impugnata, dato che non si trattava, nella specie, di sapere se il modulo in questione poteva dimostrare l’esistenza di spese di iscrizione, ma di verificare se la prassi consolidata da molti anni dal [OSCURATO:PERSONA], e non contestata dalle altre istituzioni dell’Unione, non costituisse piuttosto un’assicurazione chiara, concordante e incondizionata da parte dell’amministrazione. 28 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’esistenza di un’inesattezza materiale.

Giudizio della Corte 29 Occorre rilevare che i ricorrenti contestano un motivo ad abundantiam della sentenza impugnata, senza rimettere in questione la giurisprudenza secondo la quale le promesse fatte dall’amministrazione di un’istituzione a un funzionario, che non tengano conto delle disposizioni statutarie, non possono creare un legittimo affidamento in capo a colui al quale sono rivolte (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 1983, Thyssen/Commissione, 188/82 , EU:C:1983:329 , punto 11 , e del 6 febbraio 1986, Vlachou/Corte dei conti, 162/84 , EU:C:1986:56 , punto 6 ). 30 Ne consegue che il secondo motivo, anche a volerlo ritenere fondato, non consentirebbe di sfociare nell’annullamento della sentenza impugnata.

Tale motivo è dunque inoperante e deve pertanto essere respinto.

Sul terzo motivo Argomenti delle parti 31 Con il loro terzo motivo, i ricorrenti contestano i punti 47 e 48 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha dichiarato irricevibile il loro argomento secondo cui il cambio di prassi amministrativa viola il principio della certezza del diritto, in base al rilievo secondo cui detto argomento non è stato dedotto nel reclamo e non è, quindi, conforme alla regola della concordanza tra il previo reclamo amministrativo e il ricorso.

I ricorrenti fanno valere che il loro argomento era una risposta a una motivazione che era stata dedotta per la prima volta dal [OSCURATO:PERSONA] nella risposta al loro reclamo. 32 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il motivo sollevato dai ricorrenti nel reclamo, con il quale essi invocano il cambiamento della prassi amministrativa, era attinente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

Le decisioni del 17 e 19 novembre 2015, nelle quali si è data risposta a tale motivo, si sarebbero fondate su una giurisprudenza costante secondo la quale la semplice circostanza che un’indennità scolastica sia stata pagata per molti anni non può essere sufficiente al personale per fondarsi su tale principio.

Le disposizioni che disciplinano la concessione di tale indennità, infatti, prevedrebbero espressamente che essa sia oggetto di valutazione annuale e, dunque, che possa essere modificata da un anno all’altro o anche soppressa.

Conseguentemente, il richiamo del carattere annuale della valutazione dell’indennità scolastica non costituirebbe un motivo nuovo, ma un argomento in risposta alle contestazioni dei ricorrenti che disponevano di informazioni al riguardo, tant’è che erano in grado di invocare un motivo attinente alla violazione del principio di certezza del diritto nel loro reclamo.

Giudizio della Corte 33 A tal riguardo occorre rilevare, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni, che l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’indennità scolastica è oggetto di una valutazione annuale conferma il suo argomento secondo il quale esso non avrebbe fornito assicurazioni precise e incondizionate ai ricorrenti riguardo al beneficio dell’indennità scolastica. 34 Tale affermazione costituiva pertanto una risposta al motivo vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dedotto dai ricorrenti nel reclamo, e non costituiva una motivazione delle decisioni del 17 e 19 novembre 2015 che sarebbe comparso solo in fase di risposta ai reclami. 35 Ne consegue che il terzo motivo è infondato.

Sul quarto motivo Argomenti delle parti 36 Con il loro quarto motivo, i ricorrenti contestano il punto 56 della sentenza impugnata.

A loro avviso, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione nel dichiarare inoperante il primo capo del loro terzo motivo, con il quale essi invocavano il fatto che altri genitori funzionari di altre istituzioni avevano ricevuto il rimborso delle spese scolastiche per i figli iscritti nelle medesime scuole in cui erano iscritti i loro figli, ma anche non statuendo in ordine alla violazione dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tuttavia invocata dinanzi al Tribunale.

Essi fanno valere che, conformemente all’articolo 1 bis dello Statuto, i funzionari hanno diritto, nell’applicazione di tale Statuto, alla parità di trattamento, il che esige che lo Statuto sia interpretato, di norma, in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione.

Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato, nelle decisioni del 17 e 19 novembre 2015, che la circostanza che i genitori che lavorano alla Commissione europea continuino a ricevere il rimborso delle spese scolastiche dei figli a loro carico iscritti all’École internationale [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] non costituiva una disparità di trattamento, ma piuttosto il fatto che «ogni istituzione dispone di un potere di auto-organizzazione che le consente di usare autonomamente il suo margine di interpretazione delle disposizioni statutarie». 37 Secondo i ricorrenti, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’astenersi dall’esaminare se la motivazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] quanto al suo potere discrezionale nell’interpretazione di una disposizione legislativa fosse prevista dallo Statuto e se fosse conforme con il principio di parità di trattamento. 38 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza del quarto motivo.

Giudizio della Corte 39 Occorre ricordare che i ricorrenti contestano la conclusione del Tribunale di cui al punto 56 della sentenza impugnata, ma non rimettono in questione la giurisprudenza sulla quale il Tribunale ha fondato la sua conclusione, esposta come segue al punto 55 della sentenza impugnata.

«Tuttavia, secondo giurisprudenza costante, un funzionario o un agente temporaneo non può far valere un illecito per ottenere un vantaggio.

Infatti, il rispetto del principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di un altro (sentenze del 4 luglio 1985, Williams/Corte dei conti, 134/84 , EU:C:1985:297 , punto 14 ; del 2 giugno 1994, de Compte/[OSCURATO:PERSONA], C‑326/91 P , EU:C:1994:218 , punti 51 e 52 , e del 1o luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09 , EU:F:2010:74 , punto 88 )». 40 Orbene, la citazione di detta giurisprudenza era sufficiente a rispondere in termini circostanziati al motivo attinente alla violazione del principio di parità di trattamento. 41 Essa giustificava del pari le decisioni del 17 e 19 novembre 2015, dal momento che detta istituzione riteneva che il pagamento dell’indennità scolastica chiesta dalle ricorrenti avrebbe violato l’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, ove tale posizione trova peraltro conferma nella presente sentenza. 42 Quanto all’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, se è pur vero che, nel loro ricorso di annullamento, i ricorrenti hanno compiuto una mera allusione ad essa, resta il fatto che non hanno presentato un motivo fondato sulla violazione di tale disposizione al quale il Tribunale sarebbe stato tenuto a rispondere. 43 Ne consegue che il quarto motivo è infondato. 44 Dal momento che tutti i motivi sono stati dichiarati infondati, l’impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese 45 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 46 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, sono condannati alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CJ0390 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 30 maggio 2018 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Rifiuto di rimborsare le spese scolastiche – Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea» Nella causa C‑390/17 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] , residente in Bruxelles (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] , residente in Wansin-Hannut (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] , residente in Villers-la-Ville (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] , residente in Ohain (Belgio), rappresentati da M. [OSCURATO:PERSONA]Hirschfeld, avocate, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da L. Deneys e E. Taneva, in qualità di agenti, convenuto in primo grado LA CORTE (Settima Sezione), composta da A. Rosas (relatore), presidente di sezione, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 marzo 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑580/16, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:291 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso inteso all’annullamento delle decisioni individuali del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 24 aprile 2015 che negavano loro la concessione dell’indennità scolastica per l’anno 2014/2015 e, in quanto necessario, all’annullamento delle decisioni individuali del [OSCURATO:PERSONA] del 17 e del 19 novembre 2015, nella parte in cui esse respingono parzialmente i loro reclami del 20 luglio 2015. Contesto normativo 2 Conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»): «Gli assegni familiari comprendono: (…) c) l’indennità scolastica». 3 L’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto dispone quanto segue: «Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, il funzionario riceve un’indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 260,95 [euro] al mese per ogni figlio a carico (…), che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. (…) (…)». 4 In base all’articolo 110 dello Statuto, il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 18 maggio 2004, le disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione dell’indennità scolastica prevista all’articolo 3 dell’allegato VII allo Statuto (in prosieguo: le «DGE»). L’articolo 3 delle DGE prevede quanto segue: «Nel limite dei massimali previsti al paragrafo 1, commi primo e terzo, dell’articolo 3 dell’allegato VII dello Statuto, l’indennità scolastica B copre: a) le spese di iscrizione e di frequenza di istituti di insegnamento b) le spese di trasporto ad esclusione di qualsiasi altra spesa, e in particolare: – delle spese obbligatorie come le spese per l’acquisto di libri, materiale scolastico, equipaggiamento sportivo, per la copertura di un’assicurazione scolastica e delle spese mediche, spese d’esame, spese sostenute per attività scolastiche all’aperto comuni (come le escursioni, visite e viaggi scolastici, stages sportivi ecc.), nonché altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico dell’istituto di insegnamento frequentato; – delle spese derivanti dalla partecipazione del figlio a corsi sulla neve, al mare e all’aria aperta, nonché ad attività simili». Fatti 5 I fatti della causa sono descritti come segue nella sentenza impugnata: «1 La sig.ra (…) [OSCURATO:PERSONA], prima ricorrente, ha un figlio iscritto dal settembre 2014 all’[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (Belgio). Il sig. (…) [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra (…) [OSCURATO:PERSONA] e il sig. (…) [OSCURATO:PERSONA], gli altri tre ricorrenti, hanno figli iscritti all’École internationale [OSCURATO:PERSONA] di Bierges (Belgio). I ricorrenti che avevano figli già iscritti in detti istituti scolastici prima del 2014 hanno percepito sino all’anno scolastico 2014‑2015 il rimborso delle spese scolastiche da parte di questi ultimi, nei limiti del massimale mensile. 2 L’École internationale [OSCURATO:PERSONA] è una scuola non confessionale che fa parte della [OSCURATO:PERSONA] des établissements libres subventionnés indépendants (Federazione degli istituti liberi sovvenzionati indipendenti) (FELSI) ed è sovvenzionata dalla Comunità francese. A partire dalla scuola materna le lezioni sono svolte in francese e in inglese da docenti di madrelingua. La suddetta scuola non è, però, finanziata in toto mediante tale sovvenzione. Essa dispone di risorse proprie, che le sono fornite segnatamente dall’associazione senza scopo di lucro [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA]. 3 L’[OSCURATO:PERSONA] è una scuola confessionale sovvenzionata dalla Comunità francese, della quale essa applica integralmente il programma didattico ufficiale, aggiungendo nel contempo varie ore settimanali per l’insegnamento della lingua ebraica, della storia del giudaismo, della bibbia e della lingua inglese a partire dal ciclo elementare. Tale scuola non è, però, finanziata in toto mediante detta sovvenzione. Essa dispone di risorse proprie, che le sono fornite segnatamente dall’associazione senza scopo di lucro [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. 4 Nell’ottobre e nel novembre 2014 i ricorrenti hanno presentato richieste di rimborso delle spese scolastiche da essi sostenute per i figli a loro carico, unitamente ai documenti giustificativi forniti dalle scuole interessate, i quali erano identici ai documenti allegati alle loro precedenti richieste di rimborso delle suddette spese che erano state accolte. 5 Il 24 aprile 2015 ai ricorrenti è stato notificato il rigetto definitivo delle loro richieste di rimborso delle spese scolastiche (…) con la motivazione che non erano rispettate le condizioni contemplate all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello [statuto], giacché le due scuole interessate non erano scuole a pagamento ai sensi di detta disposizione, dal momento che i contributi facoltativi versati dai ricorrenti alle associazioni senza scopo di lucro di cui trattasi non rientravano nell’ambito dell’istruzione obbligatoria gratuita previsto dalla normativa belga. 6 Il 20 luglio 2015 ciascun ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Con decisioni (…) del 17 e del 19 novembre 2015, detti reclami sono stati respinti (…).Tuttavia, il Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di concedere ai ricorrenti, «a titolo gratuito ed eccezionale», l’indennità scolastica per l’anno 2014-2015, ma di non concederla più per i successivi anni scolastici di frequenza dell’École internationale [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA]». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 6 I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare le decisioni del 24 aprile 2015, se del caso, di annullare le decisioni del 17 e 19 novembre 2015«ad eccezione, tuttavia, della decisione del Segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] di concedere loro, a titolo gratuito ed eccezionale, l’indennità scolastica per l’anno 2014‑2015», di condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versare ad essi l’indennità scolastica per l’anno 2015‑2016, maggiorata degli interessi calcolati a partire dalle date alle quali tali somme erano dovute, e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 7 A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono tre motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto e su un errore manifesto di valutazione, in secondo luogo, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e, in terzo luogo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione. Il Tribunale ha respinto ciascuno di questi motivi nonché, di conseguenza, la domanda di annullamento delle decisioni del 24 aprile 2015. Alla luce di tale rigetto, ha statuito che non vi fosse più luogo a statuire sulla domanda di condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versare ai ricorrenti l’indennità scolastica per l’anno 2015-2016. Conclusioni delle parti 8 I ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere le domande presentate in primo grado, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese. 9 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto infondata, e – condannare i ricorrenti alle spese. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo Argomenti delle parti 10 Con il loro primo motivo, i ricorrenti contestano i punti da 31 a 36 e 38 della sentenza impugnata. A loro avviso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare la nozione di «spese scolastiche» alla luce della circolare n. 4516, del 29 agosto 2013, della [OSCURATO:PERSONA]Bruxelles, intitolata «Accesso gratuito all’istruzione obbligatoria», che è una circolare informativa destinata alle autorità nazionali. 11 Secondo i ricorrenti, la nozione statutaria di «spese scolastiche» costituisce una nozione autonoma che va interpretata tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte e del suo contesto. Lo scopo delle indennità sarebbe quello di tener conto della situazione familiare del funzionario, e in particolare di versargli dei «complementi» retributivi afferenti agli oneri che deve effettivamente sostenere, e questo indipendentemente dal sistema nel quale suo figlio studia. Nella specie, i contributi versati dai ricorrenti sarebbero destinati a finanziare l’educazione dei loro figli e sarebbero debitamente giustificati. 12 Come rilevato dal Tribunale al punto 32 della sentenza impugnata, i ricorrenti non hanno contestato che il mancato pagamento dei contributi in questione non possa comportare l’esclusione dei figli da un istituto di insegnamento dell’obbligo belga. Tuttavia, gli alunni i cui genitori non paghino i contributi relativi al programma educativo specifico potranno essere esclusi dal programma stesso. Essi dovranno allora seguire i programmi di insegnamento nazionali, mentre la lingua madre dei figli dei ricorrenti, al pari della loro eredità culturale, si distinguono da quelli della popolazione belga. 13 I ricorrenti fanno peraltro valere che il Tribunale ha snaturato i fatti nell’affermare, ai punti 31 e 36 della sentenza impugnata, che il versamento di contributi a un’associazione senza scopo di lucro effettuato dai genitori degli alunni non sarebbe conforme alla legge nazionale, ove le associazioni in questione fatturano non le prestazioni che la scuola deve fornire a titolo gratuito, ma le prestazioni di insegnamento al di fuori del programma obbligatorio belga. In altri termini, tali contributi specifici servirebbero esclusivamente al finanziamento degli insegnamenti che non sono sovvenzionati dalla [OSCURATO:PERSONA]Bruxelles e che costituiscono la specificità della scuola scelta e del suo progetto educativo. 14 Infine, i ricorrenti contestano il punto 40 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha statuito che «giacché i contributi versati alle associazioni senza scopo di lucro di cui trattasi non possono essere qualificati come spese scolastiche, essi costituiscono spese dovute ad esigenze e attività connesse allo svolgimento del programma scolastico, ossia alla partecipazione dei figli allo specifico progetto educativo non sovvenzionato delle scuole di cui trattasi, e devono essere considerati come “altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico dell’istituto di insegnamento frequentato” ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, delle DG, spese che, conformemente alla medesima disposizione, non sono coperte dall’indennità scolastica B». 15 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti. Giudizio della Corte 16 Il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ricordare, ai punti 19 e 20 della sentenza impugnata, che l’indennità scolastica prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto è destinata a coprire le «spese scolastiche» sostenute da un funzionario per ogni figlio a carico che frequenti regolarmente e a tempo pieno «una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore». 17 È pacifico per i ricorrenti che la nozione di «spese scolastiche» costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Per interpretare questa nozione occorre tener conto, segnatamente, del suo disposto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa. 18 Il disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto indica chiaramente che le spese sostenute devono consentire la frequentazione di un istituto a pagamento. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 2 delle conclusioni, l’obiettivo dell’adozione di tale disposizione era quello di ravvicinare l’indennità scolastica al livello reale delle spese sostenute dal funzionario. 19 Interpretato alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, l’articolo 3 delle DGE prevede che l’indennità scolastica copra le spese di iscrizione e di frequenza di istituti di insegnamento a pagamento e le spese di trasporto, ad esclusione di qualsiasi altra spesa. 20 In considerazione del carattere autonomo della nozione di «spese scolastiche», la qualifica di questa nozione dipende dalla natura stessa e dagli elementi costitutivi della spesa da rimborsare (sentenza dell’8 settembre 2011, Bovagnet/Commissione, F‑89/10 , EU:F:2011:129 , punto 22 ). 21 Pertanto, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha esaminato la natura e gli elementi costitutivi delle spese dedotte dai ricorrenti per determinare se esse potevano essere qualificate come «spese di iscrizione e di frequenza di istituti di insegnamento» a pagamento. 22 Del pari, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha fatto riferimento alla circolare n. 4516, che contiene informazioni relative alla normativa applicabile nella comunità francese del Belgio per quanto riguarda la gratuità dell’insegnamento dell’obbligo. 23 A tal riguardo, non è contestato dai ricorrenti che l’École internationale [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] non chiedano le spese di iscrizione e di frequenza. Tale elemento è sufficiente per escludere che dette scuole costituiscano istituti a pagamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, come precisato dall’articolo 3 delle DGE. Il Tribunale, pertanto, non è incorso in un errore di diritto nel dedurne, al punto 36 della sentenza impugnata, che i contributi richiesti da organismi terzi, quali le associazioni senza scopo di lucro, a titolo della partecipazione degli alunni allo specifico progetto educativo non sovvenzionato delle medesime scuole, non costituiscono spese di iscrizione e di frequenza di tali scuole, e non possono essere qualificati come «spese scolastiche», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, come precisato dall’articolo 3 delle DGE. 24 Alla luce di questi elementi, correttamente il Tribunale ha statuito, al punto 40 della sentenza impugnata, che i contributi versati alle associazioni senza scopo di lucro di cui trattasi non possono essere qualificati come «spese scolastiche». Essi costituiscono, infatti, spese dovute a esigenze e attività connesse allo specifico progetto educativo e scolastico non sovvenzionato delle scuole di cui trattasi, e devono essere considerati come «altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico dell’istituto di insegnamento frequentato» ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, delle DGE, spese che, conformemente alla medesima disposizione, non sono coperte dall’indennità scolastica B. 25 Di conseguenza, il primo motivo è infondato. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 26 Con il loro secondo motivo, i ricorrenti contestano i punti 45 e 46 della sentenza impugnata, nei quali, in primo luogo, il Tribunale ha ricordato che non si può accertare alcuna violazione del principio della tutela del legittimo affidamento ove le assicurazioni precise, incondizionate e concordanti di un’istituzione non rispettino le disposizioni dello Statuto e, in secondo luogo, ha indicato, ad abundantiam, che non risulta in alcun modo dagli elementi del fascicolo e, più in particolare, dal modulo predisposto per le scuole da parte dell’amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], che detta amministrazione avrebbe fornito ai ricorrenti assicurazioni precise, incondizionate e concordanti. 27 I ricorrenti fanno valere che un’inesattezza materiale inficia le constatazioni effettuate nella sentenza impugnata, dato che non si trattava, nella specie, di sapere se il modulo in questione poteva dimostrare l’esistenza di spese di iscrizione, ma di verificare se la prassi consolidata da molti anni dal [OSCURATO:PERSONA], e non contestata dalle altre istituzioni dell’Unione, non costituisse piuttosto un’assicurazione chiara, concordante e incondizionata da parte dell’amministrazione. 28 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’esistenza di un’inesattezza materiale. Giudizio della Corte 29 Occorre rilevare che i ricorrenti contestano un motivo ad abundantiam della sentenza impugnata, senza rimettere in questione la giurisprudenza secondo la quale le promesse fatte dall’amministrazione di un’istituzione a un funzionario, che non tengano conto delle disposizioni statutarie, non possono creare un legittimo affidamento in capo a colui al quale sono rivolte (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 1983, Thyssen/Commissione, 188/82 , EU:C:1983:329 , punto 11 , e del 6 febbraio 1986, Vlachou/Corte dei conti, 162/84 , EU:C:1986:56 , punto 6 ). 30 Ne consegue che il secondo motivo, anche a volerlo ritenere fondato, non consentirebbe di sfociare nell’annullamento della sentenza impugnata. Tale motivo è dunque inoperante e deve pertanto essere respinto. Sul terzo motivo Argomenti delle parti 31 Con il loro terzo motivo, i ricorrenti contestano i punti 47 e 48 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha dichiarato irricevibile il loro argomento secondo cui il cambio di prassi amministrativa viola il principio della certezza del diritto, in base al rilievo secondo cui detto argomento non è stato dedotto nel reclamo e non è, quindi, conforme alla regola della concordanza tra il previo reclamo amministrativo e il ricorso. I ricorrenti fanno valere che il loro argomento era una risposta a una motivazione che era stata dedotta per la prima volta dal [OSCURATO:PERSONA] nella risposta al loro reclamo. 32 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il motivo sollevato dai ricorrenti nel reclamo, con il quale essi invocano il cambiamento della prassi amministrativa, era attinente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Le decisioni del 17 e 19 novembre 2015, nelle quali si è data risposta a tale motivo, si sarebbero fondate su una giurisprudenza costante secondo la quale la semplice circostanza che un’indennità scolastica sia stata pagata per molti anni non può essere sufficiente al personale per fondarsi su tale principio. Le disposizioni che disciplinano la concessione di tale indennità, infatti, prevedrebbero espressamente che essa sia oggetto di valutazione annuale e, dunque, che possa essere modificata da un anno all’altro o anche soppressa. Conseguentemente, il richiamo del carattere annuale della valutazione dell’indennità scolastica non costituirebbe un motivo nuovo, ma un argomento in risposta alle contestazioni dei ricorrenti che disponevano di informazioni al riguardo, tant’è che erano in grado di invocare un motivo attinente alla violazione del principio di certezza del diritto nel loro reclamo. Giudizio della Corte 33 A tal riguardo occorre rilevare, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni, che l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’indennità scolastica è oggetto di una valutazione annuale conferma il suo argomento secondo il quale esso non avrebbe fornito assicurazioni precise e incondizionate ai ricorrenti riguardo al beneficio dell’indennità scolastica. 34 Tale affermazione costituiva pertanto una risposta al motivo vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dedotto dai ricorrenti nel reclamo, e non costituiva una motivazione delle decisioni del 17 e 19 novembre 2015 che sarebbe comparso solo in fase di risposta ai reclami. 35 Ne consegue che il terzo motivo è infondato. Sul quarto motivo Argomenti delle parti 36 Con il loro quarto motivo, i ricorrenti contestano il punto 56 della sentenza impugnata. A loro avviso, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione nel dichiarare inoperante il primo capo del loro terzo motivo, con il quale essi invocavano il fatto che altri genitori funzionari di altre istituzioni avevano ricevuto il rimborso delle spese scolastiche per i figli iscritti nelle medesime scuole in cui erano iscritti i loro figli, ma anche non statuendo in ordine alla violazione dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tuttavia invocata dinanzi al Tribunale. Essi fanno valere che, conformemente all’articolo 1 bis dello Statuto, i funzionari hanno diritto, nell’applicazione di tale Statuto, alla parità di trattamento, il che esige che lo Statuto sia interpretato, di norma, in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione. Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato, nelle decisioni del 17 e 19 novembre 2015, che la circostanza che i genitori che lavorano alla Commissione europea continuino a ricevere il rimborso delle spese scolastiche dei figli a loro carico iscritti all’École internationale [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] non costituiva una disparità di trattamento, ma piuttosto il fatto che «ogni istituzione dispone di un potere di auto-organizzazione che le consente di usare autonomamente il suo margine di interpretazione delle disposizioni statutarie». 37 Secondo i ricorrenti, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’astenersi dall’esaminare se la motivazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] quanto al suo potere discrezionale nell’interpretazione di una disposizione legislativa fosse prevista dallo Statuto e se fosse conforme con il principio di parità di trattamento. 38 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza del quarto motivo. Giudizio della Corte 39 Occorre ricordare che i ricorrenti contestano la conclusione del Tribunale di cui al punto 56 della sentenza impugnata, ma non rimettono in questione la giurisprudenza sulla quale il Tribunale ha fondato la sua conclusione, esposta come segue al punto 55 della sentenza impugnata. «Tuttavia, secondo giurisprudenza costante, un funzionario o un agente temporaneo non può far valere un illecito per ottenere un vantaggio. Infatti, il rispetto del principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di un altro (sentenze del 4 luglio 1985, Williams/Corte dei conti, 134/84 , EU:C:1985:297 , punto 14 ; del 2 giugno 1994, de Compte/[OSCURATO:PERSONA], C‑326/91 P , EU:C:1994:218 , punti 51 e 52 , e del 1o luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09 , EU:F:2010:74 , punto 88 )». 40 Orbene, la citazione di detta giurisprudenza era sufficiente a rispondere in termini circostanziati al motivo attinente alla violazione del principio di parità di trattamento. 41 Essa giustificava del pari le decisioni del 17 e 19 novembre 2015, dal momento che detta istituzione riteneva che il pagamento dell’indennità scolastica chiesta dalle ricorrenti avrebbe violato l’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, ove tale posizione trova peraltro conferma nella presente sentenza. 42 Quanto all’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, se è pur vero che, nel loro ricorso di annullamento, i ricorrenti hanno compiuto una mera allusione ad essa, resta il fatto che non hanno presentato un motivo fondato sulla violazione di tale disposizione al quale il Tribunale sarebbe stato tenuto a rispondere. 43 Ne consegue che il quarto motivo è infondato. 44 Dal momento che tutti i motivi sono stati dichiarati infondati, l’impugnazione deve essere respinta. Sulle spese 45 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 46 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, sono condannati alle spese. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2014/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris