CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, deduce l'inosservanza della legge penale incriminatrice perché le fatture oggetto di contestazione non avrebbero i requisiti minimi per poter essere considerate tali, quali richiesti dall'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, essendo peraltro l'imputato stato contraddittoriamente assolto, già in primo grado, dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 al medesimo parimenti contestato; Considerato che il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato alla luce del principio - che ben si attaglia al caso di specie, trattandosi di indicazione generica della causale della prestazione fatturata - giusta il quale integra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000) la consegna di fatture emesse che pur presentino irregolarità sul piano formale (Sez. 3, n. 25033 del 02/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267194), ma non tali da renderle inidonee a costituire titolo per il contribuente ai fini della deduzione del costo relativo (in questi limiti va infatti applicato l'invocato principio sancito da Sez. 3, n. 50628 del 15/10/2014, Rizzo, Rv. 261390); Rilevato che è del pari manifestamente infondato - oltre che all'evidenza generico - il secondo profilo di doglianza, avendo la sentenza specificato che ben diverse erano state le ragioni dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 dell 2000, sicché non era ravvisabile alcuna contraddittorietà tra le due statuizioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novem