CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI con sentenza in data 23/02/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA in data 06/07/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (ricettazione di un'autovettura e di beni di provenienza furtiva). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, tramite difensore, eccependo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, (si rinvia a tal fine alle pagine 4 e 5 della sentenza appellata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il diniego delle circostanze generiche è stato correttamente motivato con riferimento non solo al cospicuo valore - e, quindi, alla gravità della condotta - ma anche alla personalità negativa del ricorrente, desumibile dalle sue azioni delittuose. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] 1\ Il Presidente i Al 'T [OSCURATO:PERSONA]