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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 dicembre 1979

Cassazione n. 42450/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1979 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9.1.2023, la Corte di appello di Lecce — sez. distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, resa con giudizio abbreviato, previa riqualificazione della detenzione della cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (e di anna [OSCURATO:PERSONA], parte non ricorrente) in ordine ai fatti loro ascritti in imputazione (commessi il 15.9.2021).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Bellanova, lamentando, con unico motivo, violazione di legge in ordine al riconoscimento della ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/980 per la sola condotta relativa alla detenzione di cocaina e per erronea applicazione del concorso formale con la più grave ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 73 cit.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'unico motivo dedotto si delinea generico e non autosufficiente, laddove si limita a lamentare l'operata riqualificazione della condotta di detenzione di cocaina nell'ipotesi di lieve entità e l'erronea applicazione del concorso formale con la distinta condotta di detenzione di hashish, senza specificare le ragioni in fatto e in diritto per cui tali condotte non dovrebbero configurarsi come due distinte fattispecie di reato, come, per contro, ragionevolmente argomentato dai giudici di appello.

Del resto, questa Corte di legittimità ha già affermato che la detenzione di una ridotta quantità di droga di tipo "pesante" integra il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in caso di contestuale detenzione di un più rilevante quantitativo di droga di tipo "leggero", in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, tali condotte danno luogo a reati diversi, aventi un diverso trattamento sanzionatorio, sicché la gravità dell'uno non può derivare dalla ritenuta gravità dell'altro (Sez. 3, n. 32374 del 05/03/2021, Laforgia, Rv. 281776).

La richiesta difensiva di ritenere unico il fatto-reato e di qualificarlo come di lieve entità non risulta supportata da alcunché, trattandosi di doglianza generica, che neanche si confronta con le logiche e argomentate motivazioni della sentenza impugnata, peccando in tal senso anche di aspecificità.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1979 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9.1.2023, la Corte di appello di Lecce — sez. distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, resa con giudizio abbreviato, previa riqualificazione della detenzione della cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (e di anna [OSCURATO:PERSONA], parte non ricorrente) in ordine ai fatti loro ascritti in imputazione (commessi il 15.9.2021). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Bellanova, lamentando, con unico motivo, violazione di legge in ordine al riconoscimento della ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/980 per la sola condotta relativa alla detenzione di cocaina e per erronea applicazione del concorso formale con la più grave ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 73 cit. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'unico motivo dedotto si delinea generico e non autosufficiente, laddove si limita a lamentare l'operata riqualificazione della condotta di detenzione di cocaina nell'ipotesi di lieve entità e l'erronea applicazione del concorso formale con la distinta condotta di detenzione di hashish, senza specificare le ragioni in fatto e in diritto per cui tali condotte non dovrebbero configurarsi come due distinte fattispecie di reato, come, per contro, ragionevolmente argomentato dai giudici di appello. Del resto, questa Corte di legittimità ha già affermato che la detenzione di una ridotta quantità di droga di tipo "pesante" integra il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in caso di contestuale detenzione di un più rilevante quantitativo di droga di tipo "leggero", in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, tali condotte danno luogo a reati diversi, aventi un diverso trattamento sanzionatorio, sicché la gravità dell'uno non può derivare dalla ritenuta gravità dell'altro (Sez. 3, n. 32374 del 05/03/2021, Laforgia, Rv. 281776). La richiesta difensiva di ritenere unico il fatto-reato e di qualificarlo come di lieve entità non risulta supportata da alcunché, trattandosi di doglianza generica, che neanche si confronta con le logiche e argomentate motivazioni della sentenza impugnata, peccando in tal senso anche di aspecificità. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]