CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 1967
Cassazione n. 00098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1967 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso Or [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla limitazione della libertà personale subìta, nella misura degli arresti domiciliari, dal 18 gennaio 2014 al 15 ottobre 2015, quando era stata assolta con sentenza della Corte di appello divenuta esecutiva il 24 giugno 2016. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta ostativa sul presupposto che, in occasione di una perquisizione presso l'abitazione familiare della donna, finalizzata alla ricerca di un latitante, i Carabinieri avevano notato la donna avvicinarsi a uno dei manufatti adibiti a deposito degli attrezzi, ubicato dietro l'abitazione, e prelevare un pacco per poi lanciarlo nel vicino pollaio; il pacco era stato raccolto dagli operanti e si era verificato che contenesse sostanza stupefacente del tipo marijuana; la perquisizione aveva consentito di rinvenire altra marijuana, anche in semi, nonché eroina. Il giudice della riparazione ha considerato rilevanti, ai fini del giudizio circa la condotta ostativa, le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di appello, che aveva ritenuto non sufficientemente provato il concorso della istante nel reato contestato al figlio, dunque non superabile il dubbio se la donna fosse mera connivente passiva o concorrente attiva nel reato. Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto che la condotta posta in essere dall'istante nel corso della perquisizione presso la sua abitazione, costituita dal lancio di un pacco contenente sostanza stupefacente al fine di evitarne il rinvenimento, fosse ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, tanto più che lo stesso giudice dell'assoluzione aveva ritenuto sussistente quantomeno una connivenza della donna nella fattispecie delittuosa commessa dal figlio. In merito alla condotta endoprocessuale, i giudici della riparazione hanno ritenuto che la donna, affermando in sede di interrogatorio di non essere a conoscenza della presenza dello stupefacente, avesse perpetuato la sua condotta contraria ai principi solidaristici sottesi all'istituto della riparazione, giungendo a negare l'evidenza fattuale a suo carico. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per violazione degli artt.314, 315, 125, comma 3, 546, comma 1, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., nonché vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente un comportamento gravemente colposo che avrebbe dato causa alla emissione e al mantenimento del provvedimento cautelare. La difesa sostiene che gli elementi del provvedimento cautelare mutuati dal giudice di primo grado erano stati neutralizzati dal giudice dell'assoluzione, che aveva concluso per la totale estraneità ai fatti della ricorrente, la quale aveva l'unica colpa di aver assecondato la richiesta del figlio Giuseppe durante la perquisizione e la colpa di abitare insieme alla famiglia nell'immobile nel quale era stato rinvenuto lo stupefacente, ivi trasportato dal figlio. Quest'ultimo, nell'immediatezza dei fatti, si era attribuito la responsabilità esclusiva del fatto. Considerato che il giudice dell'assoluzione aveva radicalmente escluso la sussistenza di elementi fattuali certi che consentissero di rinvenire nella condotta della ricorrente una consapevole agevolazione dell'altrui agire, la Corte territoriale non avrebbe potuto valorizzare il lancio del pacco contenente sostanza stupefacente nel pollaio e si sarebbe dovuta confrontare con la giustificazione offerta dalla donna nell'interrogatorio di convalida dell'arresto, in occasione del quale la stessa aveva dichiarato di ignorare la presenza dello stupefacente e di essersi limitata ad eseguire quanto richiestole dal figlio. Tale circostanza era stata confermata dal figlio, oltreché dai rilievi dattiloscopici eseguiti su tutti i reperti sequestrati e dall'attività di captazione dei Colloqui in carcere. Tali acquisizioni istruttorie avevano consentito di accertare che [OSCURATO:PERSONA] fosse totalmente all'oscuro della condotta posta in essere dal figlio. Secondo la difesa, non sussiste la condotta connivente, essendo necessaria la prova positiva che il connivente sia a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente; nè è stato accertato un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare, sia in relazione al suo momento genetico sia al suo mantenimento. Nel ricorso si deduce l'assenza di motivazione circa la gravità della colpa e circa la condotta endoprocessuale, ritenendosi generica la motivazione che abbia fatto riferimento a un gesto effettuato durante la perquisizione, neutralizzato dal giudizio assolutorio, ovvero alla circostanza che la richiedente, nel corso dell'interrogatorio, avesse affermato di ignorare la presenza della stupefacente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatamente proposto nei termini che seguono.2. La Corte di Cassazione ha ripetutamente enunciato il principio che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (autoincolpazione). Il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione e sul mantenimento della misura. 2.1. Gli elementi dedotti nel ricorso con riguardo alla condotta tenuta dalla ricorrente al momento in cui l'azione delittuosa è stata accertata tendono a una diversa valutazione del fatto e a una riconsiderazione degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale, la quale ha rimarcato che il giudice della cognizione non avesse escluso un contegno connivente della donna, in tal senso non ponendosi in contraddizione con gli elementi dedotti dalla difesa, che ha richiesto una diversa valorizzazione della condotta della ricorrente alla luce dell'esito assolutório. In particolare, il ricorso non si confronta con quanto specificato a pag.4 dell'ordinanza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto che il tentativo di evitare il rinvenimento della droga fosse indicativo quantomeno della consapevolezza circa l'attività svolta nell'ambito familiare. 2.2. A diversa conclusione deve giungersi con riguardo al profilo che concerne il mantenimento della misura cautelare, avendo la Corte trascurato di valutare l'incidenza causale della condotta endo-processuale della ricorrente sul mantenimento della misura cautelare all'esito delle dichiarazioni pienamente confessorie rese dal figlio e del risultato delle indagini che, come indicato nella sentenza assolutoria, avevano consegnato «il buio più assoluto». In particolare, il giudice della riparazione si sarebbe dovuto fare carico di valutare tale incidenza causale alla luce del risultato dei rilievi dattiloscopici e del tenore delle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini, secondo quanto specificamente indicato nel ricorso. 3. Per tale ragione l'ordinanza, carente di motivazione sul punto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] affinché esamini l'incidenza della condotta endo-processuale della ricorrente sul mantenimento della misura cautelare. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giu