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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 12945/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16885-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 avverso l’ordinanza n. 26951/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione sulla base di due motivi, illustrati da memorie, l’ordinanza di questa Corte n. 26951 del 22/10/2019.

La Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA], quale successore ex lege della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

La decisione gravata ha così statuito.

“Con atto di citazione del 13.4.2010 l'ing. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] esponendo, tra l'altro: che la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], con determinazione dirigenziale n. 2109/1999 e disciplinare d'incarico del 22.11.1999, aveva nominato l'attore quale "coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere" afferenti la realizzazione della propria sede istituzionale; che, introdotta dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 494/1996, la figura del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere non aveva trovato, al tempo (1999), specifica previsione nelle tariffe professionali; che per le stazioni appaltanti, in caso di un appalto pubblico (art. 17, commi 14-bis, ter e quater della L. n. 109/1994 nella formulazione vigente al 22.11.1999) sussisteva l'obbligo di fare riferimento, quanto al compenso, alla [OSCURATO:PERSONA] di riferimento (L. n. 143/1949 per architetti e ingegneri); che, Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 all'art. 1 del disciplinare del 22.11.1999, le parti contraenti avevano stimato l'onorario per la prestazione in £ 257.260.798 (oneri fiscali e previdenziali compresi); che, con D.M. del 4.4.2001, ad incarico non ancora concluso, erano state modificate le [OSCURATO:PERSONA] degli ingegneri, con previsione di onorari fissi e invariabili; che in data 3.9.2001, l'attore, essendo ancora in corso la propria prestazione professionale, aveva trasmesso alla convenuta i prospetti dei compensi a lui dovuti aggiornati in conformità alla nuova Tariffa; che in data 31.3.2008, invocando l'applicabilità del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'attore aveva chiesto alla convenuta la rideterminazione delle proprie competenze e spese per complessivi C 526.803,27; che dopo nuovo invito al pagamento, la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva avviato la verifica circa la corretta applicazione del D.M. 4.4.2001 e, successivamente, aveva comunicato di ritenere non ammissibile la rideterminazione dell'onorario ai sensi del citato D.M. del 2001.

Si costituiva in giudizio la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva che era stato pattuito un compenso fisso con il disciplinare d'incarico del 22.11.1999, che rinviava alla circolare n. 160/XV del CNI del 1997, senza previsione di clausole di rinegoziazione del rapporto o di rinvio alle Tariffe di riferimento alla data in cui i lavori erano stati effettuati.

Espletata CTU e prova testimoniale, con sentenza n. 912/2013, depositata in data 14.11.2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite e di CTU.

In particolare, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le note con le quali l'Ing.

Merlo aveva Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 chiesto l'applicazione del D.M. del 2001 costituissero solo una proposta di modifica dell'originario disciplinare, non accettata dalla Provincia e che si applicassero le Tariffe in vigore al momento della conclusione dell'attività professionale.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'attore.

Si costituiva la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 504/2015, depositata in data 11.8.2015, la Corte d'Appello di Trieste rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da memoria; resiste la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La causa proviene dall'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: [la] violazione o falsa applicazione dell'art. 17, comma 14-bis, ter e quater della L. n. 109/1994, nonché dell'art. 2, comma 2 della L. n. 143/1949 in relazione agli artt.2233 e 1419 c.c.».

Il ricorrente deduce la violazione da parte della Corte di merito delle norme evocate, vigenti all'epoca del disciplinare perfezionatosi tra le parti, ed in particolare delle disposizioni della legge "Merloni", che - nella versione dell'art. 17 vigente al [OSCURATO:DATA_NASCITA], per effetto delle emende apportate dalla L. n. 415/1998 - stabiliva che in materia di appalti pubblici: i corrispettivi per l'attività del coordinatore per la sicurezza sarebbero stati regolati da un successivo D.M. (che sarà il D.M.

Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 del 2001) del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dei [OSCURATO:PERSONA]; fino all'emanazione del suddetto D.M. le stazioni appaltanti avrebbero dovuto applicare le [OSCURATO:PERSONA] in vigore e per gli ingegneri la L. n. 143/1949; i corrispettivi così determinati venivano qualificati come minimi inderogabili, la cui violazione era sanzionata con previsione di nullità.

Pertanto, il disciplinare del 22.11.1999 era ancorato alla Tariffa vigente all'epoca del suo perfezionamento (L. n. 143/1949) e, non essendo al tempo tabellata l'attività del coordinatore per la sicurezza, le parti, nell'applicare detta Tariffa, avevano fatto riferimento all'analogia, come previsto dall'art. 2 della L. n. 143/1949, e ciò in conformità alle proposte applicative fornite dal CNI con la citata circolare 160/XV del 14.11.1997.

2. - Ciò premesso in sintesi, ritiene tuttavia questo Collegio, in via preliminare e dirimente, questo Collegio ritiene tuttavia che il ricorso principale sia improcedibile per la violazione dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 2/9/2015, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, senza però che sia stata versata in atti anche la relata di notifica (v. ricorso pag. 31), ed in particolare, ove la notifica fosse avvenuta a mezzo pec il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità.

Peraltro la copia autentica con relata di notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte controricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Né nella controversia può ritenersi che possa spiegare efficacia quanto alla correttezza del rilievo dell'improcedibilità, di cui alla proposta del relatore, quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8312/2019.

Tale decisione, sebbene riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, laddove nel caso in esame si riferisce in ricorso di una non meglio precisata, quanto alle modalità di esecuzione, notifica della sentenza gravata, anche laddove voglia reputarsi che nel caso in esame la notifica sia avvenuta a mezzo pec, ha, infatti, avuto modo di precisare (alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorché prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all'udienza dell'attestazione di conformità del messaggi cartacei.

Deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile laddove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza, che però si assume essere stata notificata, non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., anche i detti messaggi pec con annesse ricevute.

Nel caso in esame, come rilevato, risulta prodotta solo copia della sentenza d'appello, non rinvenendosi copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 sentenza, né nella produzione del ricorrente né in quella di parte controricorrente.

Laddove, come detto, la circostanza della carenza di una copia - non già soltanto autentica, ma soprattutto anche - notificata risulta dalla stessa nota di deposito della documentazione nella cancelleria di questa Corte, acquisita in copia dal Collegio, ove si menziona (contrariamente a quanto proclamato in ricorso) e si certifica (da parte della cancelleria) il deposito della sola copia autentica del provvedimento impugnato, ma non già della sua copia notificata, questa non risultandovi menzionata espressamente (in tal senso Cass. n. 13957 del 2019).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto ex art. 1, co. 17, legge n. 228/2012, che ha aggiunto il co. 1-quater dell'art. 13 del T.U. n. 115/2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi C 10.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 °A) sui compensi, ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2019.” Con il primo motivo di ricorso per revocazione si deduce che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio nell’avere dato per esistente un fatto, e cioè l’avvenuta notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve, la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti del processo.

Infatti, il difensore del Merlo si era limitato a dichiarare che la sentenza era stata notificata, senza però specificare da chi, in che modo ed a quale scopo, sicché è stato attribuito al significante (la detta dichiarazione) un significato in realtà inespresso dal dichiarante.

Il secondo motivo denuncia l’ulteriore errore di fatto revocatorio consistente nell’avere escluso che fosse stata fornita la prova della notifica della sentenza, laddove la stessa doveva evincersi in maniera incontrovertibile e documentale dalla dichiarazione resa dalla controricorrente, che aveva confermato l’avvenuta notifica della sentenza impugnata alla data indicata in ricorso.

I due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

In realtà, come si ricava in maniera univoca dalla lettura del ricorso, la denuncia investe non già l’esistenza di un errore di fatto revocatorio ma piuttosto la asserita non condivisibilità dell’interpretazione che questa Corte ha inteso attribuire alla dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza, pretendendo di attribuire alla medesima un significato diverso da quello che invece parte ricorrente ritiene di dover alla stessa assegnare.

Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 È, quindi, palese come nella sostanza la censura investa non già un errore di fatto, ma piuttosto un preteso errore di diritto, consistente nella individuazione degli effetti scaturenti dall’avere riferito in ricorso dell’avvenuta notifica della sentenza.

L’ordinanza gravata ha preso atto del fatto che nel ricorso, alla pag. 1, si assumeva che la sentenza fosse stata notificata, affermazione questa che era poi meglio precisata a pag. 31 del ricorso, ove si aggiungeva che la notifica era stata effettuata in via telematica.

Da tale affermazione ha, quindi, tratto la conseguenza che al fine di evitare di incorrere nella sanzione dell’improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., il ricorrente doveva depositare, unitamente alla copia autentica della sentenza, anche la prova dell’avvenuta notifica, consistente, nel caso di notifica telematica, nella copia cartacea di messaggi pec, come appunto chiarito dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 8312/2019, essendosi poi precisato nella successiva giurisprudenza che l’assenza di tali copie, pur in mancanza di contestazioni da parte del controricorrente, non impedisce la conseguenza dell’improcedibilità, posto che la non contestazione può al più esimere la parte ricorrente dal dover produrre l‘attestazione di conformità all’originale delle copie prodotte, ma non può altresì esonerare la parte dal dover offrire la prova documentale dell’avvenuta notifica.

La denuncia del ricorrente investe pertanto l’apprezzamento delle conseguenze in punto di diritto dell’affermazione resa in ricorso circa l’avvenuta notifica della sentenza, e concerne quindi non già l’affermazione circa l’esistenza di un fatto la cui inesistenza è Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Peraltro, anche le considerazioni sviluppate in ricorso circa il dubbio che rimarrebbe in merito alle modalità con le quali sarebbe stata effettuata la notifica della sentenza (assumendosi che si tratterebbe di notifica inidonea a determinare la decorrenza del termine breve), non appaiono ricollegabili ad un errore di fatto revocatorio commesso da questa Corte (che ha limitato la sua disamina a quanto emergeva dal ricorso e dalle dichiarazioni in esso contenute), ma proprio alla mancata produzione della prova della notifica, prova che è imposta appunto a pena di improcedibilità a carico della parte ricorrente, non potendosi ora sulla base di un documento colpevolmente non prodotto nel precedente giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte invocare un diverso esito del giudizio.

Va peraltro ricordato, a sostanziale conferma della incensurabilità della decisione gravata che questa Corte (Cass. n. 15832/2021) ha di recente affermato, nella composizione della Sesta sezione civile di cui al paragrafo 66.2 delle tabelle, che in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione contenuta nel ricorso secondo cui la sentenza impugnata è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, non può essere revocata o emendata dallo stesso ricorrente con la memoria successiva; pertanto, se il ricorrente, dopo aver formulato la dichiarazione predetta, non provvede a depositare - ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e nel termine ivi previsto - copia della Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, il ricorso va dichiarato improcedibile; salvo il caso in cui il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e quello in cui la relazione di notificazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio.

La decisione de qua, oltre a ribadire la necessità che la relazione di notificazione (ovvero la copia cartacea dei messaggi pec) debba risultare nella disponibilità del giudice o perché prodotta dal controricorrente (non essendo a tal fine sufficiente la mera non contestazione, occorrendo confermare le considerazioni già a suo tempo espresse da Cass.

S.U. n. 9005/2009) ovvero perché presente nel fascicolo d’ufficio (e nei limiti in cui la notifica della sentenza debba avvenire a cura dell’ufficio, come specificato da Cass. n. 21386/2017, e Cass. n. 14360/2021), ha altresì statuito che la previsione, in seno all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell'onere del ricorrente di depositare - entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - la copia della decisione impugnata munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all'adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell'esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell'esigenza pubblicistica - non disponibile dalle parti - del rispetto della "cosa giudicata formale" (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella "incontrovertibilità" delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato.

Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -11- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Proprio l’esigenza pubblicistica che è sottesa alla norma impedisce quindi di attribuire efficacia idonea a superare la mancata tempestiva produzione della relazione di notifica della sentenza, alla condotta della controparte, che invece come specificato da Cass. n. 8312/2019 consente di attribuire valenza probatoria al messaggio cartaceo prodotto dal ricorrente, ancorché privo dell’attestazione di conformità imposta dalle regole del processo telematico, laddove l’atto sia stato estratto dal fascicolo telematico (né un’affermazione nel senso auspicato dal ricorrente, come sostenuto nella memoria, è dato trarre dalla lettura di Cass. n. 8051/2020 che non attiene alla valenza della condotta del controricorrente, quanto alla individuazione della data della notifica della sentenza).

In tal senso deve reputarsi, anche a seguito degli interventi delle Sezioni Unite n. 10648/2017 e n. 8312/2019, che resti fermo il principio affermato da Cass.

S.U. n. 9005/2009, secondo cui deve escludersi ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, essendo stata solo superata l’affermazione circa la superfluità del deposito di copia della sentenza notificata a cura del controricorrente (così Cass.

S.U. n. 10648/2017), e le conseguenze circa la mancanza di attestazione della conformità delle stampe dei messaggi di poste elettronica relativi alla notifica della sentenza (così Cass.

S.U. n. 8312/2019), restando sempre priva di equipollenti, sub specie di ammissione del controricorrente, la mancata produzione degli stessi messaggi.

L’ordinanza n. 15832/2021, dopo avere ricordato che l'istituto della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -12- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, attribuisce alla parte un "diritto potestativo" di natura processuale, cui corrisponde la soggezione dell'altra parte, ha altresì sottolineato che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti.

Infatti, non è previsto - al di fuori dei casi in cui la decorrenza del termine per impugnare è affidata alla comunicazione (artt. 348 ter e 702-quater c.p.c.) o alla notificazione della pronuncia a cura della cancelleria (sul punto, la già citata Cass. n. 21386/2017) - che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica della sentenza eseguita ai sensi dell'art. 285 c.p.c., essendo tale attività estranea all'ufficio giudiziario e successiva rispetto alla definizione del giudizio.

Per l’effetto deve ritenersi che, qualora il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il medesimo abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza.

Quando, invece, il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l'impugnazione) che la sentenza, contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -13- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l'avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l'impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l'onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1 (Cass., Sez.

Un., n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 1295 del 19/01/2018; Cass., Sez. 3, n. 20883 del 15/10/2015; Cass., Sez.

L, n. 7469 del 31/03/2014); la mancata produzione, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta - escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/04/2019; Cass., Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10/07/2013) - la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass., Sez.

Un., n. 8312 del 25/03/2019; Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - L, n. 24178 del 29/11/2016; Cass., Sez. 6 - 3, n. 10784 del 26/05/2015; Cass., Sez. 6 - 2, n. 22914 del 08/10/2013).

E’ stato altresì specificato che il difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte suprema, essendo dotato di professionalità Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -14- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 specialistica, deve conoscere le regole processuali che sovraintendono al giudizio di legittimità, sicché, nel momento in cui redige e sottoscrive il ricorso per cassazione, deve essere consapevole delle conseguenze giuridiche che conseguono al suo contenuto e, in particolare, come alla dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata consegua, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relazione di notificazione.

La dichiarazione, contenuta nel ricorso, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" (l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata) incidente sul termine per impugnare.

Tale dichiarazione, come il contenuto di ogni altro atto processuale della parte, è manifestazione della "autoresponsabilità" della medesima; si tratta di una dichiarazione impegnativa per la parte, nel senso che quest'ultima subisce le conseguenze di ciò che afferma; tanto più che la Corte non ha alcun modo di controllarne la veridicità.

Pertanto, la dichiarazione contenuta nel ricorso - laddove, accanto alla indicazione degli estremi della sentenza oggetto di impugnazione, si precisa che essa è stata notificata (come peraltro avvenuto anche nel caso in esame), senza ulteriori specificazioni - deve essere logicamente intesa, in ragione della sua collocazione, come dichiarazione della avvenuta notificazione della sentenza presso il procuratore costituito, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.

Non rileva il fatto che la dichiarazione del ricorrente non specifichi quale parte abbia provveduto alla notificazione e quale Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -15- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 sia stata destinataria di essa; e neppure rileva il fatto che la dichiarazione del ricorrente non precisi le forme e lo scopo della notificazione.

Per un verso, infatti, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione della sentenza eseguita ai sensi dell'art. 285 c.p.c. ha "efficacia bilaterale sincronica", nel senso che il termine di impugnazione decorre simultaneamente - per il notificante e per il destinatario della notifica - dalla data in cui la notifica si è perfezionata nei confronti del destinatario, cosicché non rileva chi abbia preso l'iniziativa della notificazione e chi sia il destinatario di essa (Cass., Sez.

Un., n. 6278 del 04/03/2019): il termine breve per impugnare è unico e vale per tutte le parti.

Per altro verso, poi, la dichiarazione della avvenuta notificazione della sentenza inserita nel contesto della indicazione dell'oggetto della impugnazione, senza specificazioni che depongano in senso contrario, deve essere intesa - perché abbia un senso e una ragion d'essere come incidente sulla ammissibilità della impugnazione e destinata a consentire alla Corte la verifica della sua tempestività.

Essa, in altre parole, deve essere intesa (in mancanza di diversa esplicita precisazione) come eseguita al procuratore costituito ai sensi dell'art. 285 c.p.c., e non alla parte personalmente ai sensi dell'art. 479 c.p.c. (in tale ultimo caso rimanendo, peraltro, priva di alcuna utilità).

Non può ammettersi che la parte ricorrente possa revocare o correggere la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata, e ciò nemmeno, come nella fattispecie, invocando l’istituto della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., che, una volta ribadita l’esistenza in ricorso dell’affermazione circa l’avvenuta notifica Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -16- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 della sentenza, equivarrebbe alla pretesa di revocare l’originaria dichiarazione, la cui veridicità, come sopra ricordato, la Corte non ha il potere di riscontrare, ove risulti omesso il deposito della relativa documentazione.

Il ricorso per revocazione deve quindi essere dichiarato inammissibile, il che determina evidentemente l’assorbimento anche del motivo di ricorso proposto in vista dell’auspicata, ma non ammessa, fase rescissoria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 10,200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza Ric. 2020 n. 16885 sez.

M2 - ud. 14-12-2021 -17- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16885-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 avverso l’ordinanza n. 26951/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione sulla base di due motivi, illustrati da memorie, l’ordinanza di questa Corte n. 26951 del 22/10/2019. La Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA], quale successore ex lege della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. La decisione gravata ha così statuito. “Con atto di citazione del 13.4.2010 l'ing. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] esponendo, tra l'altro: che la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], con determinazione dirigenziale n. 2109/1999 e disciplinare d'incarico del 22.11.1999, aveva nominato l'attore quale "coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere" afferenti la realizzazione della propria sede istituzionale; che, introdotta dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 494/1996, la figura del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere non aveva trovato, al tempo (1999), specifica previsione nelle tariffe professionali; che per le stazioni appaltanti, in caso di un appalto pubblico (art. 17, commi 14-bis, ter e quater della L. n. 109/1994 nella formulazione vigente al 22.11.1999) sussisteva l'obbligo di fare riferimento, quanto al compenso, alla [OSCURATO:PERSONA] di riferimento (L. n. 143/1949 per architetti e ingegneri); che, Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 all'art. 1 del disciplinare del 22.11.1999, le parti contraenti avevano stimato l'onorario per la prestazione in £ 257.260.798 (oneri fiscali e previdenziali compresi); che, con D.M. del 4.4.2001, ad incarico non ancora concluso, erano state modificate le [OSCURATO:PERSONA] degli ingegneri, con previsione di onorari fissi e invariabili; che in data 3.9.2001, l'attore, essendo ancora in corso la propria prestazione professionale, aveva trasmesso alla convenuta i prospetti dei compensi a lui dovuti aggiornati in conformità alla nuova Tariffa; che in data 31.3.2008, invocando l'applicabilità del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'attore aveva chiesto alla convenuta la rideterminazione delle proprie competenze e spese per complessivi C 526.803,27; che dopo nuovo invito al pagamento, la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva avviato la verifica circa la corretta applicazione del D.M. 4.4.2001 e, successivamente, aveva comunicato di ritenere non ammissibile la rideterminazione dell'onorario ai sensi del citato D.M. del 2001. Si costituiva in giudizio la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva che era stato pattuito un compenso fisso con il disciplinare d'incarico del 22.11.1999, che rinviava alla circolare n. 160/XV del CNI del 1997, senza previsione di clausole di rinegoziazione del rapporto o di rinvio alle Tariffe di riferimento alla data in cui i lavori erano stati effettuati. Espletata CTU e prova testimoniale, con sentenza n. 912/2013, depositata in data 14.11.2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite e di CTU. In particolare, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le note con le quali l'Ing. Merlo aveva Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 chiesto l'applicazione del D.M. del 2001 costituissero solo una proposta di modifica dell'originario disciplinare, non accettata dalla Provincia e che si applicassero le Tariffe in vigore al momento della conclusione dell'attività professionale. Avverso detta sentenza proponeva appello l'attore. Si costituiva la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza n. 504/2015, depositata in data 11.8.2015, la Corte d'Appello di Trieste rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da memoria; resiste la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La causa proviene dall'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: [la] violazione o falsa applicazione dell'art. 17, comma 14-bis, ter e quater della L. n. 109/1994, nonché dell'art. 2, comma 2 della L. n. 143/1949 in relazione agli artt.2233 e 1419 c.c.». Il ricorrente deduce la violazione da parte della Corte di merito delle norme evocate, vigenti all'epoca del disciplinare perfezionatosi tra le parti, ed in particolare delle disposizioni della legge "Merloni", che - nella versione dell'art. 17 vigente al [OSCURATO:DATA_NASCITA], per effetto delle emende apportate dalla L. n. 415/1998 - stabiliva che in materia di appalti pubblici: i corrispettivi per l'attività del coordinatore per la sicurezza sarebbero stati regolati da un successivo D.M. (che sarà il D.M. Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 del 2001) del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dei [OSCURATO:PERSONA]; fino all'emanazione del suddetto D.M. le stazioni appaltanti avrebbero dovuto applicare le [OSCURATO:PERSONA] in vigore e per gli ingegneri la L. n. 143/1949; i corrispettivi così determinati venivano qualificati come minimi inderogabili, la cui violazione era sanzionata con previsione di nullità. Pertanto, il disciplinare del 22.11.1999 era ancorato alla Tariffa vigente all'epoca del suo perfezionamento (L. n. 143/1949) e, non essendo al tempo tabellata l'attività del coordinatore per la sicurezza, le parti, nell'applicare detta Tariffa, avevano fatto riferimento all'analogia, come previsto dall'art. 2 della L. n. 143/1949, e ciò in conformità alle proposte applicative fornite dal CNI con la citata circolare 160/XV del 14.11.1997. 2. - Ciò premesso in sintesi, ritiene tuttavia questo Collegio, in via preliminare e dirimente, questo Collegio ritiene tuttavia che il ricorso principale sia improcedibile per la violazione dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 2/9/2015, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, senza però che sia stata versata in atti anche la relata di notifica (v. ricorso pag. 31), ed in particolare, ove la notifica fosse avvenuta a mezzo pec il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità. Peraltro la copia autentica con relata di notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte controricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Né nella controversia può ritenersi che possa spiegare efficacia quanto alla correttezza del rilievo dell'improcedibilità, di cui alla proposta del relatore, quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8312/2019. Tale decisione, sebbene riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, laddove nel caso in esame si riferisce in ricorso di una non meglio precisata, quanto alle modalità di esecuzione, notifica della sentenza gravata, anche laddove voglia reputarsi che nel caso in esame la notifica sia avvenuta a mezzo pec, ha, infatti, avuto modo di precisare (alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorché prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all'udienza dell'attestazione di conformità del messaggi cartacei. Deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile laddove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza, che però si assume essere stata notificata, non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., anche i detti messaggi pec con annesse ricevute. Nel caso in esame, come rilevato, risulta prodotta solo copia della sentenza d'appello, non rinvenendosi copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 sentenza, né nella produzione del ricorrente né in quella di parte controricorrente. Laddove, come detto, la circostanza della carenza di una copia - non già soltanto autentica, ma soprattutto anche - notificata risulta dalla stessa nota di deposito della documentazione nella cancelleria di questa Corte, acquisita in copia dal Collegio, ove si menziona (contrariamente a quanto proclamato in ricorso) e si certifica (da parte della cancelleria) il deposito della sola copia autentica del provvedimento impugnato, ma non già della sua copia notificata, questa non risultandovi menzionata espressamente (in tal senso Cass. n. 13957 del 2019). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto ex art. 1, co. 17, legge n. 228/2012, che ha aggiunto il co. 1-quater dell'art. 13 del T.U. n. 115/2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi C 10.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 °A) sui compensi, ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2019.” Con il primo motivo di ricorso per revocazione si deduce che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio nell’avere dato per esistente un fatto, e cioè l’avvenuta notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve, la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti del processo. Infatti, il difensore del Merlo si era limitato a dichiarare che la sentenza era stata notificata, senza però specificare da chi, in che modo ed a quale scopo, sicché è stato attribuito al significante (la detta dichiarazione) un significato in realtà inespresso dal dichiarante. Il secondo motivo denuncia l’ulteriore errore di fatto revocatorio consistente nell’avere escluso che fosse stata fornita la prova della notifica della sentenza, laddove la stessa doveva evincersi in maniera incontrovertibile e documentale dalla dichiarazione resa dalla controricorrente, che aveva confermato l’avvenuta notifica della sentenza impugnata alla data indicata in ricorso. I due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. In realtà, come si ricava in maniera univoca dalla lettura del ricorso, la denuncia investe non già l’esistenza di un errore di fatto revocatorio ma piuttosto la asserita non condivisibilità dell’interpretazione che questa Corte ha inteso attribuire alla dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza, pretendendo di attribuire alla medesima un significato diverso da quello che invece parte ricorrente ritiene di dover alla stessa assegnare. Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 È, quindi, palese come nella sostanza la censura investa non già un errore di fatto, ma piuttosto un preteso errore di diritto, consistente nella individuazione degli effetti scaturenti dall’avere riferito in ricorso dell’avvenuta notifica della sentenza. L’ordinanza gravata ha preso atto del fatto che nel ricorso, alla pag. 1, si assumeva che la sentenza fosse stata notificata, affermazione questa che era poi meglio precisata a pag. 31 del ricorso, ove si aggiungeva che la notifica era stata effettuata in via telematica. Da tale affermazione ha, quindi, tratto la conseguenza che al fine di evitare di incorrere nella sanzione dell’improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., il ricorrente doveva depositare, unitamente alla copia autentica della sentenza, anche la prova dell’avvenuta notifica, consistente, nel caso di notifica telematica, nella copia cartacea di messaggi pec, come appunto chiarito dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 8312/2019, essendosi poi precisato nella successiva giurisprudenza che l’assenza di tali copie, pur in mancanza di contestazioni da parte del controricorrente, non impedisce la conseguenza dell’improcedibilità, posto che la non contestazione può al più esimere la parte ricorrente dal dover produrre l‘attestazione di conformità all’originale delle copie prodotte, ma non può altresì esonerare la parte dal dover offrire la prova documentale dell’avvenuta notifica. La denuncia del ricorrente investe pertanto l’apprezzamento delle conseguenze in punto di diritto dell’affermazione resa in ricorso circa l’avvenuta notifica della sentenza, e concerne quindi non già l’affermazione circa l’esistenza di un fatto la cui inesistenza è Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 invece positivamente stabilita, non essendo posta in discussione la presenza della detta dichiarazione in ricorso, ma contestandosi unicamente le conseguenze che alla medesima la Corte ha inteso annettere. Peraltro, anche le considerazioni sviluppate in ricorso circa il dubbio che rimarrebbe in merito alle modalità con le quali sarebbe stata effettuata la notifica della sentenza (assumendosi che si tratterebbe di notifica inidonea a determinare la decorrenza del termine breve), non appaiono ricollegabili ad un errore di fatto revocatorio commesso da questa Corte (che ha limitato la sua disamina a quanto emergeva dal ricorso e dalle dichiarazioni in esso contenute), ma proprio alla mancata produzione della prova della notifica, prova che è imposta appunto a pena di improcedibilità a carico della parte ricorrente, non potendosi ora sulla base di un documento colpevolmente non prodotto nel precedente giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte invocare un diverso esito del giudizio. Va peraltro ricordato, a sostanziale conferma della incensurabilità della decisione gravata che questa Corte (Cass. n. 15832/2021) ha di recente affermato, nella composizione della Sesta sezione civile di cui al paragrafo 66.2 delle tabelle, che in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione contenuta nel ricorso secondo cui la sentenza impugnata è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, non può essere revocata o emendata dallo stesso ricorrente con la memoria successiva; pertanto, se il ricorrente, dopo aver formulato la dichiarazione predetta, non provvede a depositare - ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e nel termine ivi previsto - copia della Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, il ricorso va dichiarato improcedibile; salvo il caso in cui il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e quello in cui la relazione di notificazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio. La decisione de qua, oltre a ribadire la necessità che la relazione di notificazione (ovvero la copia cartacea dei messaggi pec) debba risultare nella disponibilità del giudice o perché prodotta dal controricorrente (non essendo a tal fine sufficiente la mera non contestazione, occorrendo confermare le considerazioni già a suo tempo espresse da Cass. S.U. n. 9005/2009) ovvero perché presente nel fascicolo d’ufficio (e nei limiti in cui la notifica della sentenza debba avvenire a cura dell’ufficio, come specificato da Cass. n. 21386/2017, e Cass. n. 14360/2021), ha altresì statuito che la previsione, in seno all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell'onere del ricorrente di depositare - entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - la copia della decisione impugnata munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all'adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell'esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell'esigenza pubblicistica - non disponibile dalle parti - del rispetto della "cosa giudicata formale" (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella "incontrovertibilità" delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato. Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -11- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Proprio l’esigenza pubblicistica che è sottesa alla norma impedisce quindi di attribuire efficacia idonea a superare la mancata tempestiva produzione della relazione di notifica della sentenza, alla condotta della controparte, che invece come specificato da Cass. n. 8312/2019 consente di attribuire valenza probatoria al messaggio cartaceo prodotto dal ricorrente, ancorché privo dell’attestazione di conformità imposta dalle regole del processo telematico, laddove l’atto sia stato estratto dal fascicolo telematico (né un’affermazione nel senso auspicato dal ricorrente, come sostenuto nella memoria, è dato trarre dalla lettura di Cass. n. 8051/2020 che non attiene alla valenza della condotta del controricorrente, quanto alla individuazione della data della notifica della sentenza). In tal senso deve reputarsi, anche a seguito degli interventi delle Sezioni Unite n. 10648/2017 e n. 8312/2019, che resti fermo il principio affermato da Cass. S.U. n. 9005/2009, secondo cui deve escludersi ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, essendo stata solo superata l’affermazione circa la superfluità del deposito di copia della sentenza notificata a cura del controricorrente (così Cass. S.U. n. 10648/2017), e le conseguenze circa la mancanza di attestazione della conformità delle stampe dei messaggi di poste elettronica relativi alla notifica della sentenza (così Cass. S.U. n. 8312/2019), restando sempre priva di equipollenti, sub specie di ammissione del controricorrente, la mancata produzione degli stessi messaggi. L’ordinanza n. 15832/2021, dopo avere ricordato che l'istituto della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -12- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, attribuisce alla parte un "diritto potestativo" di natura processuale, cui corrisponde la soggezione dell'altra parte, ha altresì sottolineato che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti. Infatti, non è previsto - al di fuori dei casi in cui la decorrenza del termine per impugnare è affidata alla comunicazione (artt. 348 ter e 702-quater c.p.c.) o alla notificazione della pronuncia a cura della cancelleria (sul punto, la già citata Cass. n. 21386/2017) - che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica della sentenza eseguita ai sensi dell'art. 285 c.p.c., essendo tale attività estranea all'ufficio giudiziario e successiva rispetto alla definizione del giudizio. Per l’effetto deve ritenersi che, qualora il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il medesimo abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Quando, invece, il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l'impugnazione) che la sentenza, contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -13- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l'avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l'impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l'onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1 (Cass., Sez. Un., n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 1295 del 19/01/2018; Cass., Sez. 3, n. 20883 del 15/10/2015; Cass., Sez. L, n. 7469 del 31/03/2014); la mancata produzione, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta - escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/04/2019; Cass., Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10/07/2013) - la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass., Sez. Un., n. 8312 del 25/03/2019; Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - L, n. 24178 del 29/11/2016; Cass., Sez. 6 - 3, n. 10784 del 26/05/2015; Cass., Sez. 6 - 2, n. 22914 del 08/10/2013). E’ stato altresì specificato che il difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte suprema, essendo dotato di professionalità Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -14- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 specialistica, deve conoscere le regole processuali che sovraintendono al giudizio di legittimità, sicché, nel momento in cui redige e sottoscrive il ricorso per cassazione, deve essere consapevole delle conseguenze giuridiche che conseguono al suo contenuto e, in particolare, come alla dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata consegua, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relazione di notificazione. La dichiarazione, contenuta nel ricorso, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" (l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata) incidente sul termine per impugnare. Tale dichiarazione, come il contenuto di ogni altro atto processuale della parte, è manifestazione della "autoresponsabilità" della medesima; si tratta di una dichiarazione impegnativa per la parte, nel senso che quest'ultima subisce le conseguenze di ciò che afferma; tanto più che la Corte non ha alcun modo di controllarne la veridicità. Pertanto, la dichiarazione contenuta nel ricorso - laddove, accanto alla indicazione degli estremi della sentenza oggetto di impugnazione, si precisa che essa è stata notificata (come peraltro avvenuto anche nel caso in esame), senza ulteriori specificazioni - deve essere logicamente intesa, in ragione della sua collocazione, come dichiarazione della avvenuta notificazione della sentenza presso il procuratore costituito, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione. Non rileva il fatto che la dichiarazione del ricorrente non specifichi quale parte abbia provveduto alla notificazione e quale Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -15- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 sia stata destinataria di essa; e neppure rileva il fatto che la dichiarazione del ricorrente non precisi le forme e lo scopo della notificazione. Per un verso, infatti, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione della sentenza eseguita ai sensi dell'art. 285 c.p.c. ha "efficacia bilaterale sincronica", nel senso che il termine di impugnazione decorre simultaneamente - per il notificante e per il destinatario della notifica - dalla data in cui la notifica si è perfezionata nei confronti del destinatario, cosicché non rileva chi abbia preso l'iniziativa della notificazione e chi sia il destinatario di essa (Cass., Sez. Un., n. 6278 del 04/03/2019): il termine breve per impugnare è unico e vale per tutte le parti. Per altro verso, poi, la dichiarazione della avvenuta notificazione della sentenza inserita nel contesto della indicazione dell'oggetto della impugnazione, senza specificazioni che depongano in senso contrario, deve essere intesa - perché abbia un senso e una ragion d'essere come incidente sulla ammissibilità della impugnazione e destinata a consentire alla Corte la verifica della sua tempestività. Essa, in altre parole, deve essere intesa (in mancanza di diversa esplicita precisazione) come eseguita al procuratore costituito ai sensi dell'art. 285 c.p.c., e non alla parte personalmente ai sensi dell'art. 479 c.p.c. (in tale ultimo caso rimanendo, peraltro, priva di alcuna utilità). Non può ammettersi che la parte ricorrente possa revocare o correggere la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata, e ciò nemmeno, come nella fattispecie, invocando l’istituto della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., che, una volta ribadita l’esistenza in ricorso dell’affermazione circa l’avvenuta notifica Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -16- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 della sentenza, equivarrebbe alla pretesa di revocare l’originaria dichiarazione, la cui veridicità, come sopra ricordato, la Corte non ha il potere di riscontrare, ove risulti omesso il deposito della relativa documentazione. Il ricorso per revocazione deve quindi essere dichiarato inammissibile, il che determina evidentemente l’assorbimento anche del motivo di ricorso proposto in vista dell’auspicata, ma non ammessa, fase rescissoria. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 10,200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza Ric. 2020 n. 16885 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -17- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16885/2020 Numero sezionale 11134/2021 Numero di raccolta generale 12945/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell
Sentenza Cassazione n. 12945/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris