CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 1992
Cassazione n. 13781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/09/1992 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia l'8 settembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 25 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato, commesso il 12 agosto 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante ritenuta sussistente, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta ingiustizia ed illegittimità del trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della mancata prevalenza, anziché mera equivalenza, delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato: esso, infatti, si limita a censurare, peraltro in termini assai vaghi, in trattamento sanzionatorio che risulta essere adeguatamente motivato (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen„ assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] i e estensore Il Presidente DaniletCìti [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAb!, EPIA