CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 31/10/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cessione di cocaina e lo aveva condannato, con rito abbreviato, alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La responsabilità penale sarebbe stata confermata pur in assenza di prove, di certo non costituite dalle intercettazioni telefoniche (e dall'interpretazione fattane dai Giudici), che, al più, avrebbero potuto rappresentare meri spunti investigativi; nessun elemento, ancora, potrebbe trarsi dal pedinamento di Bonvini ed [OSCURATO:PERSONA], che non vedrebbe coinvolto in alcun modo il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie (intercettazioni, esiti di pedinamenti) già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha ricostruito in modo rigoroso i rapporti illeciti tra [OSCURATO:PERSONA], Bonvini e Marchesi, così accertando che questi ultimi erano andati da Cremona a Milano per comprare cocaina proprio dal ricorrente; a questa conclusione la sentenza è giunta in forza delle intercettazioni telefoniche in atti, che avevano confermato che: a) i due acquirenti si sarebbero incontrati con l'altro 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) in quel giorno, effettivamente erano andati a Milano, sull'auto di Marchesi; c) tornati a Cremona, i due erano stati fermati e trovati in possesso di 37,7 grammi di cocaina; d) nei giorni seguenti, Bonvini (scarcerato, a differenza di Marchesi) aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], rassicurandolo che "con Emi non hai problemi", ossia che non avrebbe rivelato da chi aveva acquistato lo stupefacente. La sentenza, inoltre, ha riportato un'ampia parte della stessa conversazione, con la quale - ed a dispetto del tenore letterale, ritenuta in "favore di intercettazione" - si comprendeva che [OSCURATO:PERSONA] sapeva bene dell'arresto di Marchesi, e che i due interlocutori cercavano di far apparire il ricorrente come estraneo all'acquisto. Dal che, l'adeguatezza del giudizio di responsabilità. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio