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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12609/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/09/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni rassegnate dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi, ha concluso per il loro accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 luglio, il G.I.P. del Tribunale di Lucca, all'esito di giudizio abbreviato ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro imputati di cui agli artt. 2 -capi da 1 a 12- e 10 -capo 14- D.Igs.n. 74/2000, e, ritenuta la continuazione, li ha condannati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.

Un terzo originario coimputato è stato assolto per non aver commesso il fatto.

2. Con sentenza del 29 settembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado.

3. Farnocchia ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, tempestivo ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e/o inosservanza della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai motivi di appello sub 1 e 5, relativi, il primo, alla qualifica di amministratore di fatto in capo all'odierna ricorrente, il secondo alla invocata attenuante del contributo di minima importanza nel concorso di persone nel reato di cui al presente motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Farnocchia ha contestato, coi motivi di appello, l'insussistenza della qualifica, attribuitale, di amministratore di fatto delle varie società facenti capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Ha allegato di aver rivestito formalmente la carica di amministratore, solo per la [OSCURATO:SOCIETA], per cinque giorni, dal 3 all'8 agosto 2026.

Ha sostenuto, altresì che mentre le imputazioni mosse a suo carico, in forza di tale predicata qualità, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], postulavano la gestione comune col coimputato di tutte le società, con divisione dei compiti, tra loro, l'assunto risulterebbe smentito innanzi tutto dalle dichiarazioni rese in sede di esame dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dalle complessive risultanze istruttorie che rassegnavano lo svolgimento, da parte sua, del mero disbrigo di operazioni bancarie, riconducibili a mansioni impiegatizie, non certamente sintomo di esercizio di ruolo apicale e potere decisionale nell'ambito delle società del gruppo.

Ha invocato, in subordine, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod pen., in quanto costituzione delle società, gestione dei rapporti commerciali tra di esse e con terze parti, predisposizione dei mezzi e esecuzione del sistema contestato erano azioni, tutte, di cui solo il [OSCURATO:PERSONA] poteva dirsi responsabile.

2. I sopra dedotti motivi di appello n. 1 e 5, erano stati svolti nell'esclusivo interesse della odierna ricorrente, il cui atto di appello era stata individualmente proposto, laddove gli altri, nn 2, 3 e 4, erano comuni al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ed a quelli sovrapponibili.

3. La Corte di appello ha svolto la propria motivazione con riferimento ai motivi 2, 3 e 4 dell'appello della odierna ricorrente, sovrapponibili a quelli svolti dall'autonomo appello nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ma ha totalmente omesso la presa in carico delle questioni poste coi motivi autonomi, numeri 1 e

5. Le censure come svolte colgono dunque nel segno, e la sentenza è nulla per difetto, anche grafico, di motivazione al proposito.

Segue l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/09/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni rassegnate dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi, ha concluso per il loro accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 luglio, il G.I.P. del Tribunale di Lucca, all'esito di giudizio abbreviato ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro imputati di cui agli artt. 2 -capi da 1 a 12- e 10 -capo 14- D.Igs.n. 74/2000, e, ritenuta la continuazione, li ha condannati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. Un terzo originario coimputato è stato assolto per non aver commesso il fatto. 2. Con sentenza del 29 settembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado. 3. Farnocchia ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, tempestivo ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e/o inosservanza della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai motivi di appello sub 1 e 5, relativi, il primo, alla qualifica di amministratore di fatto in capo all'odierna ricorrente, il secondo alla invocata attenuante del contributo di minima importanza nel concorso di persone nel reato di cui al presente motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Farnocchia ha contestato, coi motivi di appello, l'insussistenza della qualifica, attribuitale, di amministratore di fatto delle varie società facenti capo al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Ha allegato di aver rivestito formalmente la carica di amministratore, solo per la [OSCURATO:SOCIETA], per cinque giorni, dal 3 all'8 agosto 2026. Ha sostenuto, altresì che mentre le imputazioni mosse a suo carico, in forza di tale predicata qualità, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], postulavano la gestione comune col coimputato di tutte le società, con divisione dei compiti, tra loro, l'assunto risulterebbe smentito innanzi tutto dalle dichiarazioni rese in sede di esame dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dalle complessive risultanze istruttorie che rassegnavano lo svolgimento, da parte sua, del mero disbrigo di operazioni bancarie, riconducibili a mansioni impiegatizie, non certamente sintomo di esercizio di ruolo apicale e potere decisionale nell'ambito delle società del gruppo. Ha invocato, in subordine, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod pen., in quanto costituzione delle società, gestione dei rapporti commerciali tra di esse e con terze parti, predisposizione dei mezzi e esecuzione del sistema contestato erano azioni, tutte, di cui solo il [OSCURATO:PERSONA] poteva dirsi responsabile. 2. I sopra dedotti motivi di appello n. 1 e 5, erano stati svolti nell'esclusivo interesse della odierna ricorrente, il cui atto di appello era stata individualmente proposto, laddove gli altri, nn 2, 3 e 4, erano comuni al coimputato [OSCURATO:PERSONA], ed a quelli sovrapponibili. 3. La Corte di appello ha svolto la propria motivazione con riferimento ai motivi 2, 3 e 4 dell'appello della odierna ricorrente, sovrapponibili a quelli svolti dall'autonomo appello nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ma ha totalmente omesso la presa in carico delle questioni poste coi motivi autonomi, numeri 1 e 5. Le censure come svolte colgono dunque nel segno, e la sentenza è nulla per difetto, anche grafico, di motivazione al proposito. Segue l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della C