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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18578/2026

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a in modalitàtelematica presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1551/2024depositata il 29/10/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 10799/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 18578/2026Data pubblicazione 08/06/2026ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, in data 8/6/2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in modalitàtelematica presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1551/2024depositata il 29/10/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 10799/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 18578/2026Data pubblicazione 08/06/2026ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, in data 8/6/2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 18578/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris