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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 30541/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10970/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101. –RICORRENTI– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 376/2020, pubblicato il 27.102020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Perugia, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001 ha liquidato un importo di € 2000,00, in favore di ciascuno degli attuali ricorrenti, in relazione Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] all’irragionevole durata di un processo per equa riparazione svoltasi per la durata di sette anni, con attribuzione di € 915,00 a titolo di spese processuali, con esclusione della fase istruttoria.

La cassazione del decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato in tre motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 e 2 bis L. 89/2001, lamentando che la Corte di merito non abbia considerato, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, anche gli interessi liquidati sulla somma attribuita a ciascuna parte per l’irragionevole durata del processo presupposto, dando erroneamente rilievo al fatto che i ricorrenti non avevano indicato l’esatto ammontare degli interessi maturati al momento del pagamento o della successiva domanda di indennizzo.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e dei DD.MM. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che, nella liquidazione delle spese processuali andavano incluse anche quelle per la fase istruttoria.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 4, punto 2, D.M. 55/2014, lamentando che la Corte di merito abbia escluso la maggiorazione per la difesa di più parti senza dar conto delle ragioni della decisione. 3.Il primo motivo è fondato.

L’art. 2 bis, comma terzo, L. 89/2001, nel prevedere che la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice, include nel computo del valore della causa anche gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito.

Il credito per interessi è infatti accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto che, come già sopra sottolineato, è strettamente collegata al paterna d'animo che la parte subisce in attesa della relativa definizione (Cass. 7695/2019; Cass. 30057/2019; Cass.28477/2020).

La Corte di merito avrebbe dovuto liquidare l’indennizzo nei limiti della sorte capitale maggiorata dall’applicazione degli interessi legali riconosciuti nel processo presupposto, non occorrendo che le parti ne indicassero l’esatto ammontare al momento della pronuncia, dato che, essendo indicati nel decreto ex L. 89/2001, i criteri di calcolo e la decorrenza, tale importo poteva essere agevolmente determinato, con riferimento al periodo corrente dalla domanda alla successiva pronuncia, o, in mancanza di prova del pagamento, al momento della decisione impugnata.

E’ conclusivamente accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre due censure.

Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulla spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10970/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101. –RICORRENTI– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 376/2020, pubblicato il 27.102020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Perugia, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001 ha liquidato un importo di € 2000,00, in favore di ciascuno degli attuali ricorrenti, in relazione Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] all’irragionevole durata di un processo per equa riparazione svoltasi per la durata di sette anni, con attribuzione di € 915,00 a titolo di spese processuali, con esclusione della fase istruttoria. La cassazione del decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato in tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 e 2 bis L. 89/2001, lamentando che la Corte di merito non abbia considerato, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, anche gli interessi liquidati sulla somma attribuita a ciascuna parte per l’irragionevole durata del processo presupposto, dando erroneamente rilievo al fatto che i ricorrenti non avevano indicato l’esatto ammontare degli interessi maturati al momento del pagamento o della successiva domanda di indennizzo. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e dei DD.MM. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che, nella liquidazione delle spese processuali andavano incluse anche quelle per la fase istruttoria. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 4, punto 2, D.M. 55/2014, lamentando che la Corte di merito abbia escluso la maggiorazione per la difesa di più parti senza dar conto delle ragioni della decisione. 3.Il primo motivo è fondato. L’art. 2 bis, comma terzo, L. 89/2001, nel prevedere che la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice, include nel computo del valore della causa anche gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito. Il credito per interessi è infatti accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto che, come già sopra sottolineato, è strettamente collegata al paterna d'animo che la parte subisce in attesa della relativa definizione (Cass. 7695/2019; Cass. 30057/2019; Cass.28477/2020). La Corte di merito avrebbe dovuto liquidare l’indennizzo nei limiti della sorte capitale maggiorata dall’applicazione degli interessi legali riconosciuti nel processo presupposto, non occorrendo che le parti ne indicassero l’esatto ammontare al momento della pronuncia, dato che, essendo indicati nel decreto ex L. 89/2001, i criteri di calcolo e la decorrenza, tale importo poteva essere agevolmente determinato, con riferimento al periodo corrente dalla domanda alla successiva pronuncia, o, in mancanza di prova del pagamento, al momento della decisione impugnata. E’ conclusivamente accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre due censure. Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulla spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezio
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