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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38717/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Messina, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della contestata recidiva.

Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato e lamentando un vizio di motivazione manifestamente insussistente.

Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale della norma applicata, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).

Osservato che questa Corte ha anche stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

L- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Messina, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della contestata recidiva. Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato e lamentando un vizio di motivazione manifestamente insussistente. Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale della norma applicata, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920). Osservato che questa Corte ha anche stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. L- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend