CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11384/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 189 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva volte a contestare la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze, relative alla mancata applicazione di pena sostitutiva, complessivamente manifestamente infondate (avendo la Corte di appello fatto uso correttamente dei criteri ex art. 133 cod. pen. per la valutazione sul punto) e volte piuttosto a proporre una rivalutazione nel merito dei fattori considerati (non sussistendo tra l'altro alcuna discontinuità con le valutazioni del primo giudice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il