CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata ih epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 24/01/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 590 cod. pen. per avere urtato, mentre si trovava alla guida dell'autovettura BMW tg.[OSCURATO:TARGA], il ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] condotto da [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell'urto, era caduta a terra sotto il peso del ciclomotore, così cagionando alla persona offesa lesioni personali gravi per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione dell'art. 140 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Fatto commesso in Milazzo il 4 agosto 2016. 2. La Corte territoriale, sulla base delle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della persona offesa parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto dimostrato che la caduta della conducente del ciclomotore fosse stata causata dalla condotta di guida dell'automobilista. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b) e c), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. In particolare, eccepisce la nullità e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite all'udienza del 20 maggio 2019 malgrado l'opposizione della difesa dell'imputato in quanto rese dai testimoni Renda, Meo e Astone in via stragiudiziale alla compagnia assicuratrice a seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata dal padre della persona offesa. Tali dichiarazioni sono state utilizzate in un primo momento per le contestazioni e, successivamente, acquisite come se si trattasse di sommarie informazioni. La Corte territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione affermando che l'irrituale acquisizione dei verbali incida sulla utilizzabilità degli stessi senza, tuttavia, dichiararli inutilizzabili e ponendoli a fondamento della decisione. 3.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I tre testi del pubblico ministero escussi all'udienza del 20 maggio 2019, si assume, sono persone che si conoscono tra loro e sono tutti conoscenti del padre della ragazza coinvolta nel sinistro. La circostanza che i testimoni abbiano assistito al sinistro sarebbe smentita sia dalle dichiarazioni rese dall'imputato e dalla moglie sia dalle fotografie prodotte dalla difesa, scattate nell'immediatezza del sinistro. La difesa si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia riconosciuto alle dichiarazioni stragiudiziali rese dalla teste Astone valenza probatoria superiore alla testimonianza resa in dibattimento, considerato che il pubblico ministero le aveva utilizzate per contestare alla teste di aver in precedenza dichiarato di aver assistito al sinistro, in contrasto con quanto dichiarato in dibattimento. La Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio sulla dichiarazione resa dalla teste circa il fatto che l'incidente, al quale non aveva assistito, fosse a suo parere «evidente». Anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] risultano inattendibili, avendo il teste descritto un incidente opposto a quello per il quale è processo, smentito dalle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, laddove ha dichiarato che la ragazza proveniva dalla via [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni rese dai testi, che hanno riferito che dopo pochi minuti fosse arrivato il padre della ragazza, contrastano con quanto dichiarato da quest'ultimo, che al momento del sinistro si trovava a Messina, dato che non è possibile percorrere in così breve tempo il tratto di strada che separa Messina da Milazzo. Il teste ha riferito anche che l& ragazza è caduta dietro la macchina, mentre dalle fotografie in atti si riscontra facilmente che il motorino si trovasse dinanzi all'autovettura. 3.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal padre [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni accusatorie rese da questi ultimi avevano portato all'accusa di omissione di soccorso, dalla quale l'imputato è stato assolto, in linea con quanto dichiarato dalla teste Moradei, moglie dell'imputato, circa il soccorso prestato alla ragazza. Quest'ultima ha reso dichiarazioni non veritiere, smentite da fatti oggettivi e in particolare dalla circostanza che il punto in cui la ragazza aveva riferito di trovarsi, ossia lo stop all'interno della rotonda di via [OSCURATO:PERSONA], dista 50 metri dall'incrocio in cui si è verificato il sinistro, rendendo inverosimile che il ciclomotore, dopo aver concesso la precedenza all'autovettura, la abbia raggiunta e superata. 3.3. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine al capo di impugnazione relativo all'esame della teste [OSCURATO:PERSONA]. Nell'atto di appello la difesa aveva specificamente contestato il giudizio di inattendibilità di tale teste espresso dal giudice di primo grado, ma su tale motivo di impugnazione la Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata è possibile evincere che la Corte territoriale abbia fondato la propria decisione utilizzando esclusivamente la deposizione resa dai testimoni in dibattimento, senza alcun riferimento a dichiarazioni rese stragiudizialnnente. La Corte ha svolto tali valutazioni in piena coerenza con quanto chiarito a pag.3 circa l'inutilizzabilità di dichiarazioni irritualmente acquisite, dunque dopo aver previamente condiviso l'assunto difensivo. Non senza precisare che, in ogni caso, l'inutilizzabilità di una prova non determina la nullità della sentenza, in linea con quanto ripetutamente affermato dal giudice di legittimità a proposito del fatto che «La presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione» (Sez. 1, n. 35847 del 16/05/2019, Cavalieri, Rv. 276618 - 01; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255650 - 01). Se, infatti, l'iter argomentativo seguito dai giudici di merito per pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non trovasse base in alcun modo nelle risultanze degli atti inutilizzabili, considerate tamquam non essent, la mera presenza nel fascicolo per il dibattimento non potrebbe dar luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità (si veda la cit. Sez. 5, Accarino, in fattispecie relativa alla presenza nel fascicolo per il dibattimento della documentazione della attività della polizia giudiziaria). 1.1. Occorre, per altro verso, richiamare la giurisprudenza secondo cui il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicchè la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196 - 03). In altre parole, in tema di inutilizzabilità, differentemente che per la materia della nullità, non opera il principio della propagazione, cosicché, in forza del principio vitiatur sed non vitiat, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (Sez. 2, n.44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv. 251361 - 01; Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007, Cirillo, Rv. 236694). 1.2. Il principio appena enunciato è richiamato anche in pronunce della Corte Costituzionale (Corte Cost. n.252 del 26 novembre 2020; Corte Cost. n.219 del 3 ottobre 2019), in cui si è ritenuto pacifico l'assunto secondo il quale l'istituto della inutilizzabilità ha vita totalmente autonoma rispetto al regime e alla stessa natura giuridica delle nullità. Derivando il divieto probatorio e la conseguente «sanzione» della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi estensione di tale regime ad atti diversi da quelli ai quali si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Il motivo di ricorso non si confronta, infatti, in maniera compiuta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, utilizzando esclusivamente quanto dichiarato dai testimoni in sede di escussione dibattimentale, ha posto a fondamento della decisione due risultanze istruttorie essenziali, in particolare la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse quasi ferma di fronte all'oratorio del [OSCURATO:PERSONA] e l'accertata manovra dell'autovettura proveniente alla sinistra del motorino e diretta alla traversa che si trova a destra dell'oratorio. I giudici di merito hanno sottolineato che la direzione dell'auto verso il garage Gullo, conforme alla tesi difensiva secondo la quale il Bronzi aveva necessità di parcheggiare l'autovettura prima di imbarcarsi per le isole Eolie, confermasse il dato riferito dai testimoni, considerato che per raggiungere il garage il Bronzi avrebbe dovuto svoltare esattamente in quella traversa. 2.1. Non è ravvisabile nella motivazione alcun travisamento delle prove, così come indicate dal giudice di appello, posto che la manovra descritta dalla persona offesa, che ha riferito di provenire da via [OSCURATO:PERSONA], riguarda una fase antecedente il sinistro, in relazione alla quale i testimoni nulla hanno riferito, collimando piuttosto le loro dichiarazioni con quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che il ciclomotore sia stato urtato dall'autovettura. Le argomentazioni difensive, tendenti a dimostrare l'inattendibilità dei testi, non attingono il punto cruciale della decisione, che si fonda sulla pacifica circostanza dell'avvenuto impatto tra un ciclomotore in procinto di accostare a destra della corsia di marcia e un'autovettura in procinto di svoltare a destra verso una strada posta qualche metro più avanti. 2.2. Il motivo di ricorso difetta di specificità nella parte in cui, oltre a riproporre elementi circostanziali del fatto riferiti dai testimoni ma non utilizzati dal giudice di appello per esaminare e accertare la dinamica del sinistro, trascura di censurare un punto decisivo della motivazione e, in particolare, il passo in cui i giudici hanno sottolineato la coerenza del narrato dei testi con quanto sostenuto dallo stesso imputato, che stava percorrendo il rettilineo teatro del sinistro per raggiungere un garage attraverso un percorso obbligato di svolta a destra. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto sono state sviluppate argomentazioni inidonee a dimostrare la contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale che asseritamente vizierebbe il giudizio di coerenza intrinseca della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che è del tutto inconferente, in quanto non utilizzato ai fini della ricostruzione del sinistro, ogni riferimento al narrato di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio osserva che la persona offesa, secondo quanto riportato proprio nel ricorso, ha affermato di aver rispettato lo stop posto su via [OSCURATO:PERSONA] lasciando così la precedenza alla BMW e che, successivamente, la BMW si è fermata allo stop ubicato nella rotonda. La ragazza ha dichiarato di aver superato a sinistra l'autovettura ferma allo stop interno alla rotonda e che il motorino era in procinto di accostare sulla destra dinanzi all'oratorio quando è stato attinto dall'autovettura in fase di inizio della svolta nella strada posta a destra dell'oratorio. La descrizione della dinamica così fornita dalla persona offesa convinto i giudici di merito della responsabilità dell'imputato per violazione del principio informatore della circolazione per il quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Con la censura in esame è stata allegata l'oggettiva incompatibilità della dinamica descritta da [OSCURATO:PERSONA] con lo stato dei luoghi, ma la tesi difensiva si fonda su una lettura dei fatti (secondo la quale lo stop posto su via [OSCURATO:PERSONA] e lo stop ubicato all'interno della rotonda coinciderebbero) che non trova riscontro nella sentenza, né nelle dichiarazioni della teste riportate nell'atto d'impugnazione. Si allega che la persona offesa avrebbe contraddittoriamente affermato che l'imputato percorresse via [OSCURATO:PERSONA] ad alta velocità, mentre risulta che la persona offesa ha dichiarato che all'incrocio con tale strada il veicolo si fosse fermato allo stop (pag.10 ricorso); si allega come contraddittoria la circostanza che il motorino fosse allo stop posto all'interno della rotonda a 50 metri dal punto d'urto, mentre risulta dalla sentenza che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere ferma in precedenza allo stop di via [OSCURATO:PERSONA] e dal ricorso che la stessa ha riferito di aver sorpassato l'autovettura proprio in corrispondenza dell'ulteriore stop ubicato all'interno della rotonda. Risulta, pertanto, assente il lamentato vizio motivazionale, in alcun modo evidenziato dalle allegazioni difensive. 4. Il quarto motivo di ricorso risulta generico in quanto difetta ogni allegazione di elementi descrittivi della dinamica del sinistro che la teste Moradei avrebbe apportato al giudizio, in guisa da consentire al Collegio di valutarne la decisività. Il giudice di appello non è tenuto ad esaminare l'attendibilità di testimonianze sconfessate dal giudice di primo grado qualora non abbiano ad oggetto dichiarazioni rilevanti ai fini della decisione. Va rimarcato che il punto della decisione di primo grado richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura non contiene alcuno specifico riferimento alla dinamica del sinistro, né il ricorrente ha chiarito quali dichiarazioni della teste Moradei avrebbero dovuto essere valorizzate ai fini dell'assoluzione dell'imputato. 5. Il ricorso, per tali ragioni, va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M